Sentenza n. 145/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 28/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, primo
comma, lett. b, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica") e 11,
quarto comma, lett. a, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"),
promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1982 dal TAR per le Marche
sui ricorsi proposti da De Martinis Carlo contro Ministero della P.I.
ed altri, iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso da un candidato escluso
dall'elettorato passivo alla carica di preside della facoltà di
medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, in quanto professore a
tempo definito, il TAR delle Marche con ordinanza 14 luglio 1982, ha
sollevato in riferimento all'art. 3 Cost. e in relazione agli artt. 33,
5 e 97, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, primo
comma, lett. b, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 11, quarto comma,
lett. a, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui
stabiliscono l'incompatibilità del regime d'impegno a tempo definito
con le funzioni di preside.
Tale incompatibilità sarebbe irragionevole in quanto le differenze
tra docenti a tempo pieno e a tempo definito non la giustificherebbero;
inoltre "inciderebbe sia su altri valori costituzionalmente garantiti,
quali l'autonomia universitaria (art. 33 Cost.) e il diritto di tutti i
cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza
(art. 51)"; infine sarebbe contrastante col buon andamento della
pubblica amministrazione, per la paralisi che deriverebbe agli organi
di governo dell'università, nell'ipotesi in cui "i docenti si
orientassero in misura massima verso il rapporto a tempo definito".
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la questione
sia dichiarata non fondata, stante la razionalità del differente
trattamento in ordine all'eleggibilità a preside tra docenti a tempo
pieno e docenti a tempo definito. Tale diversità si ricollegherebbe
alla diversità della disciplina complessiva delle due categorie di
docenti, tenendo conto che a coloro che hanno optato per il tempo
definito sono consentite le attività professionali e di consulenza e
le assunzioni d'incarichi retribuiti al di fuori della università,
vietate invece (in linea generale) ai docenti che optano per il tempo
pieno.
Neppure sarebbero violate le altre norme costituzionali invocate
dal giudice a quo, giacché legittimamente la legge può configurare i
requisiti soggettivi indispensabili per accedere a determinate cariche,
né l'autonomia garantita alle università giunge al punto d'impedire
allo Stato di disciplinare l'ordinamento dei professori universitari. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, lett. b), della legge 21 febbraio 1980, n. 28
("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e
didattica") e dell'art. 11, quarto comma, lett. a), del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica"), in virtù dei quali i docenti universitari a tempo
definito rimangono esclusi dalla possibilità di accedere alle cariche
di rettore preside, membro del consiglio di amministrazione, direttore
di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca.
Il giudice a quo ritiene che questa normativa possa contrastare con
gli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., in quanto: a) la esclusione non sarebbe
giustificata dalla distinzione che la recente normativa sullo stato
giuridico dei professori delle università statali ha fatto fra docenti
a tempo definito ed a tempo pieno; b) inciderebbe sulla autonomia delle
istituzioni universitarie; c) violerebbe il diritto dei cittadini di
accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza; d)
contrasterebbe, infine, con il principio del "buon andamento" della
P.A. per la paralisi che deriverebbe agli organi di governo delle
Università nel caso che i docenti si orientassero in misura massima
verso il rapporto a tempo definito.
La questione non è fondata.
2. - Uno dei cardini della riforma universitaria preveduta dalla
legge 21 febbraio 1980, n. 28, è stato quello di assicurare alle
Università, anche in considerazione del grande accrescimento della
popolazione scolastica e dello sviluppo delle attività scientifiche e
didattiche, che un congruo gruppo di docenti possa dedicarsi in via
principale ed assorbente a quelli che sono i compiti veramente
istituzionali delle Università stesse e, quindi, dei suoi docenti
(l'insegnamento e la ricerca scientifica, come emerge chiaramente
dall'art. 1 del t.u. 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 63 della legge
n. 28 del 1980), senza esserne distratti dallo svolgimento di attività
professionali o di consulenza o, comunque, divergenti dai cennati
compiti istituzionali. È, infatti, evidente che lo svolgimento di
attività del genere comportano impegni e responsabilità non
indifferenti, che non possono non impedire al professore di ruolo di
dedicare all'Università tutte le sue energie.
Sulla base di questa premessa, la legge n. 28 ha operato una
differenziazione fra i docenti di ruolo a seconda che essi intendano,
secondo un giudizio strettamente soggettivo e personale, dedicare la
loro attività esclusivamente all'insegnamento universitario o, invece,
svolgere anche attività professionali, cioè attività che esulano da
quella didattica e scientifica che è caratteristica fondamentale del
docente universitario secondo il disposto dell'art. 84 del t.u. n.
1592 del 1933, tuttora vigente.
Perciò l'art. 4 della legge n. 28 del 1980 ha disposto, fra
l'altro, che le norme delegate avrebbero dovuto realizzare un regime di
impegno a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi
attività professionale esterna e con l'assunzione di qualsiasi
incarico retribuito (fatta salva l'attività scientifica e
pubblicistica) con facoltà per il docente di optare per un regime di
impegno a tempo definito, compatibile con le attività ora cennate ma
incompatibile, invece, con la funzione di rettore, di preside, di
membro effettivo del consiglio di amministrazione, ecc..
In puntuale applicazione di queste disposizioni della legge di
delega, l'art. 11, quarto comma, del decreto delegato n. 382 del 1980,
ha dettato le norme all'uopo occorrenti, riproducendo sostanzialmente
il contenuto dell'art. 4, lett. b), della legge n. 28 e precisando in
ogni dettaglio quel che è consentito e quello che non è consentito ai
docenti delle due cennate categorie. L'art. 11, quarto comma, dello
stesso decreto ha inoltre stabilito che la scelta del professore deve
essere esercitata almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno
accademico ed ha efficacia solo per un biennio.
La distinzione fra regime di tempo pieno e di tempo definito,
ritenuta dal legislatore idonea a conseguire il raggiungimento delle
finalità poco addietro indicate, poggia indubbiamente sulla
constatazione già fatta che i docenti i quali si dedicano anche ad
attività professionali e personali non connesse con quelle
universitarie non possono essere in grado di dedicare ai compiti
istituzionali tutte le loro energie.
Una volta posta una distinzione del genere, non sembra affatto
irrazionale l'avere anche stabilito che possano accedere a determinate
cariche universitarie soltanto i docenti che all'Università riservano
tutto il loro tempo, escludendo coloro i quali, invece, hanno ritenuto
di dedicarsi ad altre, distinte attività: anche in questo delicato ed
impegnativo campo, concernente lo svolgimento di tutti i compiti
inerenti al governo dell'Università (art. 6 del t.u. n. 1592 del
1933) e cioè alla vita universitaria in tutti i suoi svariati aspetti,
si è ritenuto di escludere coloro i quali, per loro volontà ed a
seguito di un loro giudizio, vedono il loro tempo attratto da attività
extra-universitarie.
Certamente coloro i quali vivono più intensamente e più
completamente la vita universitaria sono meglio in grado di partecipare
alle attività degli organi che presiedono al governo delle
Università.
Ora, se questa è la ratio delle disposizioni in parola, ad avviso
della Corte non hanno pregio le censure che la ordinanza di rimessione
ha ritenuto di muovere alle disposizioni stesse.
Non ha fondamento la pretesa violazione del principio di
uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), perché, come si è detto, la
esclusione dei docenti a tempo definito dalla possibilità di accedere
ad alcune cariche universitarie costituisce una conseguenza della
distinzione fra regime di tempo pieno e di tempo definito. La
esclusione stessa, d'altro canto, costituisce effetto di una libera
manifestazione di volontà del docente universitario, il quale sa, nel
momento nel quale chiede il regime di tempo definito, che la sua
volontà comporta quelle determinate conseguenze.
Non si ha violazione del diritto (art. 33, ultimo comma, Cost.)
delle Università di darsi "ordinamenti autonomi", poiché lo stesso
art. 33 aggiunge che tale diritto spetta "nei limiti delle leggi dello
Stato": non si tratta di una autonomia piena ed assoluta ma di una
autonomia che lo Stato può accordare in termini più o meno larghi,
sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, che, tuttavia, non
sia irrazionale. E nella specie, come si è detto, le norme in
questione non sono irrazionali.
D'altro canto le norme stesse attengono allo stato giuridico dei
professori universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con
lo Stato e sono, di conseguenza, soggetti alla disciplina che la legge
statale ritiene di adottare: l'autonomia universitaria, invece, come ha
riconosciuto questa Corte (sent. n. 51/1966) si esercita nei sensi
indicati negli artt. 17 e 18 del t.u. n. 1592 del 1933, nei quali non
è cenno alcuno né dello stato giuridico dei docenti né della
composizione degli organi universitari.
Fuori causa appare anche la pretesa violazione dell'art. 51 Cost.:
anche qui la norma costituzionale, dopo avere affermato il diritto di
tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche
elettive in condizioni di uguaglianza, ha avuto cura di aggiungere
"secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Al legislatore ordinario,
cioè, non è vietato di porre norme le quali, in relazione a
determinate finalità di pubblico interesse, possano comportare la
esclusione di taluni cittadini da alcuni uffici pubblici, sempre che
ciò non sia irrazionale. È quello che, appunto, si verifica nel caso
di specie.
Del tutto fuor di luogo appare la citazione dell'art. 97 Cost. e
precisamente del principio del buon andamento della P.A. che sarebbe
compromesso nel caso in cui la maggioranza dei docenti universitari si
orientasse verso il regime di tempo definito. La ipotesi pone in luce
un mero inconveniente, che forse sarebbe opportuno che il legislatore
prendesse in considerazione, ma che comunque non rende la norma
contraria alla Costituzione, tanto più che, invece, proprio le norme
impugnate possono rappresentare una applicazione del principio del buon
andamento riferito alla vita delle Università.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4, primo comma, lett. b), della legge 21 febbraio 1980, n.
28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria
e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa
e didattica") e 11, quarto comma, lett. a), del d.P.R. 11 luglio 1980,
n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), nella
parte in cui stabiliscono l'incompatibilità del regime d'impegno
definito con la funzione di preside, sollevata con ordinanza 14 luglio
1982 del T.A.R. per le Marche, in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte