Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

citata

  • art. 38legge 482/1985
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1989

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Foggia sul ricorso

proposto da Feola Margherita ved. Corbisieri contro l'Intendenza di

Finanza di Foggia, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Foggia

- in un giudizio riguardante la riliquidazione dell'I.R.P.E.F. ai

sensi della legge n. 482 del 1985 su un'indennità di buonuscita

liquidata posteriormente al 1980 - con ordinanza 28 giugno 1989 (R.O.

n. 535 del 1989) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui

stabilisce che l'istanza di rimborso d'imposte indebitamente versate

alle esattorie, da parte dei dipendenti da "amministrazioni diverse

dallo Stato", deve essere presentata, a pena di decadenza, nel

termine di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata

operata;

Considerato che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale

disposizione con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione al

diverso trattamento previsto dall'art. 37 dello stesso d.P.R. n. 602

del 1973 riguardo al rimborso delle imposte indebitamente pagate per

ritenuta diretta, che può essere richiesto entro il termine di

prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile;

che questa Corte, con ordinanze n. 305 del 1985 e n. 545 del

1987, ha già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni

di legittimità costituzionale, prospettate in riferimento all'art. 3

della Costituzione, poiché le fattispecie regolate dagli artt. 37 e

38 del d.P.R. n. 602 del 1973 "non rivestono idonee caratteristiche

d'identità e omogeneità" che impongano una disciplina unitaria;

che, comunque, nel caso di specie, essendo stata richiesta nel

giudizio a quo la riliquidazione dell'I.R.P.E.F. in base alla legge

26 ottobre 1985, n. 482, in relazione ad una buonuscita liquidata

posteriormente al 1980, la disposizione dell'art. 38 del d.P.R. n.

602 del 1973 è derogata dalla disciplina posta dalla citata legge n.

482 del 1985 (Cass. 23 ottobre 1989, n. 4318);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata appare manifestamente irrilevante, attenendo a norma non

applicabile dal giudice a quo;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Foggia

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte