Sentenza n. 145/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 416, comma
secondo, del codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n.
447), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1990 dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo nel
procedimento penale a carico di Giovanni Linzola iscritta al n. 727
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo
chiedeva, in data 13 giugno 1990, il rinvio a giudizio di Giovanni
Linzola e Giovanni Paolo Codazzi, imputati del reato di detenzione di
sostanze stupefacenti. Successivamente, il giudice per le indagini
preliminari segnalava al p.m. la mancanza nel fascicolo trasmesso di
alcuni atti processuali (fra i quali quelli relativi ad un ricorso
per Cassazione avanzato dallo stesso p.m.) e restituiva il fascicolo
medesimo al p.m. sollecitandone l'integrazione. Questi con propria
missiva del 5 luglio 1990 respingeva la richiesta sostenendo che
l'elencazione degli atti da inserire nel fascicolo a cura del p.m. è
dettagliatamente prevista dall'art. 416, secondo comma, c.p.p. e che
essa non contiene l'obbligo di trasmettere al giudice per le indagini
preliminari l'intero fascicolo processuale. Il p.m. motivava il
diniego richiamandosi anche al ruolo che il giudice per le indagini
preliminari dovrebbe svolgere nell'udienza preliminare: poiché tale
ruolo dovrebbe ritenersi limitato ad un "giudizio di rito", cioè
alla valutazione del corretto esercizio dell'azione penale, non
sarebbe necessaria da parte di tale giudice la cognizione piena del
processo.
Nel corso dell'udienza preliminare, le parti richiedevano
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ma il
giudice per le indagini preliminari, con ordinanza emanata il 15
ottobre 1990 (r.o. n. 727/90), ha sollevato questione di
costituzionalità dell'art. 416, secondo comma, c.p.p. in relazione
agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
Secondo tale ordinanza la norma impugnata - nell'interpretazione
seguita dal p.m., a cui lo stesso giudice a quo dichiarava di
adeguarsi - sarebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto
consentirebbe al p.m. di sottrarre taluni atti al contraddittorio con
la difesa, violando così il diritto dell'imputato a conoscere tutti
gli elementi a proprio carico e discarico, emersi nel corso delle
indagini preliminari. Nonostante che la mancata trasmissione di un
atto comporti la sua inutilizzabilità nelle successive fasi del
giudizio, l'imputato non sarebbe, comunque, posto in grado di
conoscere eventuali elementi contrastanti con l'accusa, da
utilizzare, nel corso dell'udienza preliminare, anche ai fini della
scelta di riti alternativi.
La norma impugnata violerebbe altresì gli artt. 101 e 102 Cost.
poiché il potere del p.m. di negare la trasmissione di alcuni atti
processuali limiterebbe la cognizione del giudice in modo
incompatibile con le attribuzioni proprie dell'organo giudicante, dal
momento che lo stesso giudice si troverebbe nelle condizioni di
assumere delle decisioni (ad es. sul rinvio a giudizio, sulla
libertà personale, sui riti alternativi), senza la certezza di aver
valutato tutto il materiale raccolto, eventualmente utile alla
questione stessa.
2. - Nel giudizio ha spiegato intervento l'Avvocatura generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.
Secondo la difesa dello Stato, la questione in esame trarrebbe
origine da una interpretazione errata della norma impugnata. Invero,
sia dal combinato disposto degli artt. 416, secondo comma, c.p.p. e
130, disp. att. c.p.p., sia dai lavori preparatori emergerebbe
chiaramente che il p.m. risulta tenuto alla trasmissione integrale
del fascicolo delle indagini con la sola eccezione degli atti che
concernano imputati diversi o imputazioni diverse da quella per cui
viene esercitata l'azione penale.
L'intento del legislatore di rendere chiara la doverosità di una
"discovery" integrale fin dall'udienza preliminare - sempre ad avviso
dell'Avvocatura - risulterebbe palese sia dall'espressione usata
nell'art. 416, secondo comma, c.p.p., ("documentazione relativa alle
indagini espletate"), sia dalla indicazione specifica della
pertinenza al fascicolo di atti che precedono l'attività di indagine
(es. "notizie di reato") o che non si riferiscono direttamente
all'attività investigativa del p.m. (es. "verbali degli atti
compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari"). Pertanto
la sottrazione di atti dal fascicolo da trasmettere al giudice per le
indagini preliminari da parte del p.m., salvo i casi specificamente
previsti nell'art. 130 disp. att. c.p.p., sarebbe un comportamento
illegittimo, idoneo a determinare una nullità ex art. 178, primo
comma, lett. c) del c.p.p. Considerato in diritto
1. - La questione di costituzionalità in esame investe l'art.
416, secondo comma, del codice di procedura penale (d.P.R. 22
settembre 1988, n. 447), dove si dispone che con la richiesta di
rinvio a giudizio il pubblico ministero trasmette al giudice per le
indagini preliminari "il fascicolo contenente la notizia del reato,
la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli
atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il
corpo del reato e le cose pertinenti il reato sono allegati al
fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove".
Ad avviso del giudice remittente, la disposizione in questione -
ove risulti interpretata nel senso che dalla stessa non discende un
obbligo per il p.m. di mettere a disposizione del giudice per le
indagini preliminari, ai fini dello svolgimento dell'udienza
preliminare, l'intero fascicolo processuale - dovrebbe ritenersi
incostituzionale per violazione: a) dell'art. 24 Cost., in quanto
consentirebbe al p.m. di sottrarre al contraddittorio atti
utilizzabili dalla difesa anche ai fini della scelta di un rito
alternativo; b) degli artt. 101 e 102 Cost., in quanto limiterebbe
indebitamente le attribuzioni spettanti all'organo giudicante,
costringendo il giudice dell'udienza preliminare ad assumere le
proprie determinazioni senza la certezza della conoscenza di tutto il
materiale raccolto, utile ai fini della decisione.
2. - La questione non è fondata.
Ad avviso del giudice remittente la norma impugnata non
determinerebbe a carico del p.m. l'obbligo di trasmettere al giudice
dell'udienza preliminare l'intera documentazione relativa agli atti
compiuti nel corso delle indagini preliminari, consentendo allo
stesso p.m. un potere di scelta degli atti da trasmettere ai fini del
sostegno della domanda di rinvio a giudizio.
Questa interpretazione non può essere accolta, dal momento che la
norma impugnata - nel fare riferimento sia, in generale, alla
"documentazione relativa alle indagini espletate" sia, in
particolare, a taluni atti (quali quelli relativi alla notizia del
reato ed ai verbali raccolti dal giudice per le indagini preliminari)
- pone a carico del p.m. l'obbligo di trasmettere al giudice
dell'udienza preliminare tutti gli atti attraverso cui l'indagine
preliminare si è sviluppata e che concorrono a formare il fascicolo
processuale nella sua interezza.
A dare fondamento a tale lettura della norma concorrono - oltre ai
lavori preparatori, dove il contenuto del fascicolo da trasmettere
con la richiesta di rinvio a giudizio viene indicato con riferimento
all'"intera documentazione degli atti compiuti dalla polizia
giudiziaria e dal pubblico ministero" (cfr. Relazione al progetto
preliminare, pag. 226, sub art. 413) - numerosi e convergenti
elementi di ordine sistematico, da cui è possibile desumere che la
scelta operata su questo punto dal legislatore è stata nel senso di
una "discovery" piena, fin dall'udienza preliminare, degli atti
compiuti nel corso delle indagini preliminari.
A questo proposito va, in primo luogo, sottolineato che la
disciplina espressa dalla norma impugnata trova il suo completamento
nell'art. 130, primo comma, delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, secondo cui, quando gli atti
dell'indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni,
"il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416,
comma secondo, del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la
parte che si riferisce alle persone ed alle imputazioni per cui viene
esercitata l'azione penale". Questa previsione - se rappresenta una
deroga all'obbligo generale che l'art. 416, secondo comma, pone a
carico del p.m. - non conferisce allo stesso p.m. un potere
discrezionale in ordine alla formazione del fascicolo da trasmettere
al giudice dell'udienza preliminare, dal momento che la separazione
dei fascicoli viene dalla norma collegata non ad un potere di scelta
del p.m., ma all'esigenza oggettiva di procedere alla separazione dei
processi in relazione all'esistenza di diversi imputati o di diverse
imputazioni.
In secondo luogo, va aggiunto il richiamo alla disposizione
formulata nel terzo comma dell'art. 419 dove, con riferimento agli
atti introduttivi dell'udienza preliminare, si prevede che il
giudice, nel dare comunicazione al p.m. dell'avviso relativo a tale
udienza, inviti lo stesso p.m. "a trasmettere la documentazione
relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di
rinvio a giudizio". Anche questa norma concorre a sottolineare
l'esigenza che la documentazione da sottoporre al vaglio dell'udienza
preliminare non presenti lacune così da consentire al giudice ed
alle parti una conoscenza piena di tutte le attività istruttorie
fino a quel momento espletate.
Occorre, infine, tener presente la disciplina formulata negli
artt. 431 e 433 c.p.p. ai fini della formazione del fascicolo per il
dibattimento e del fascicolo del p.m. Tale disciplina conferisce al
giudice delle indagini preliminari il potere di formulare le
"prescrizioni" che devono guidare, dopo l'adozione del decreto che
dispone il giudizio, la formazione da parte della cancelleria del
fascicolo per il dibattimento, nel quale vengono raccolti gli atti
elencati nell'art. 431, mentre gli atti diversi da quelli previsti
dall'art. 431, insieme agli atti acquisiti nell'udienza preliminare
ed al verbale dell'udienza, vengono trasmessi al p.m. ai fini della
formazione del suo fascicolo. Anche da queste disposizioni risulta
convalidata la tesi della completezza del fascicolo di cui il giudice
per le indagini preliminari deve disporre ai fini dello svolgimento
dell'udienza preliminare. Il fascicolo per il dibattimento, di cui
all'art. 431, ed il fascicolo del p.m., di cui all'art. 433,
raccolgono, infatti, l'intera documentazione assunta fino alla data
del decreto che
dispone il giudizio (non prevedendo la disciplina del processo la
presenza di ulteriori fascicoli), ma tale documentazione non può non
essere conosciuta dal giudice nella sua integralità, ove si voglia
garantire allo stesso il potere, previsto dalla legge, di impartire,
dopo il rinvio a giudizio, le "prescrizioni" volte a indirizzare la
cancelleria sia ai fini della formazione del fascicolo per il
dibattimento che ai fini della trasmissione degli atti residui al
p.m.
3. - Una volta riconosciuto che l'art. 416, secondo comma, c.p.p.,
nella sua corretta lettura, non conferisce al p.m. un potere di
scelta degli atti da trasmettere al giudice per le indagini
preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio, imponendo
allo stesso p.m. l'obbligo di trasmettere l'intera documentazione
raccolta nel corso delle indagini, vengono a cadere le censure formulate con l'ordinanza di rimessione in riferimento sia all'art. 24
che agli artt. 101 e 102 Cost. La trasmissione dell'intero fascicolo
processuale da parte del p.m. comporta, infatti, da un lato, che
nessun atto inerente alle indagini espletate fino all'udienza
preliminare possa essere sottratto alla piena conoscenza delle parti;
dall'altro, che nessuna indebita limitazione possa essere apposta
alla cognizione del giudice per le indagini preliminari ai fini
dell'adozione delle determinazioni allo stesso spettanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti
dell'art. 416, secondo comma, c.p.p., in relazione agli artt. 24, 101
e 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 20 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte