Ordinanza n. 145/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza
emessa il 13 febbraio 1992 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di
Posa Fabrizio ed altri, iscritta al n. 294 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 422, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede in sede di udienza preliminare un maggior potere del giudice
di integrazione probatoria nelle ipotesi in cui vi siano elementi di
prova per l'accusa e non siano state invece sviluppate indagini su
fatti o circostanze favorevoli alla difesa;
che, ad avviso del remittente, stante l'interpretazione data
alla norma, detta situazione si rifletterebbe sul diritto di difesa
dell'imputato (il quale non potrebbe ottenere una sentenza di non
luogo a procedere o valutare compiutamente l'opportunità di
richiedere riti alternativi) e costituirebbe una ingiustificata
disparità di trattamento nei confronti del medesimo in ragione dei
diversi comportamenti processuali dell'accusa;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che questioni sostanzialmente identiche sono già
state esaminate da questa Corte e dichiarate non fondate con sentenza
n. 64 del 1991 e manifestamente infondate con ordd. n. 252 e 303 del
1991, osservando, in sintesi, che l'udienza preliminare è stata
concepita come un procedimento allo stato degli atti e non come
strumento di accertamento della verità materiale, cioè come una
fase processuale e non di cognizione piena, nella quale la funzione
del giudice non consiste in una valutazione di tipo prognostico sulle
prospettive di condanna o di assoluzione dell'imputato, ma in un
controllo sulla legittimità della domanda di giudizio avanzata dal
pubblico ministero: con la conseguenza che deve ritenersi coerente a
tale impostazione il fatto che spetti al giudice, al solo fine di
evitare situazioni di stallo decisorio, individuare "temi nuovi o
incompleti" il cui accertamento risulti decisivo a detti fini;
che dette pronunce hanno altresì sottolineato che indicazioni o
sollecitazioni in tal senso possono certamente provenire dalle parti
nel corso della discussione prevista nell'art. 421, fermo rimanendo
però che non si può prescindere dalla previa valutazione del
giudice di non poter decidere allo stato degli atti e dalla previa
indicazione da parte sua dei temi, nuovi o incompleti, sui quali
promuovere il "supplemento istruttorio";
che dette argomentazioni valgono ad escludere in radice sia la
violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto la convenienza
di una eventuale scelta dei riti alternativi ben può essere valutata
in presenza degli elementi presentati dal pubblico ministero a
sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, sia, conseguentemente,
ogni prospettata disparità di trattamento;
che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte