Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1993 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza

emessa il 13 febbraio 1992 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di

Posa Fabrizio ed altri, iscritta al n. 294 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 422, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede in sede di udienza preliminare un maggior potere del giudice

di integrazione probatoria nelle ipotesi in cui vi siano elementi di

prova per l'accusa e non siano state invece sviluppate indagini su

fatti o circostanze favorevoli alla difesa;

che, ad avviso del remittente, stante l'interpretazione data

alla norma, detta situazione si rifletterebbe sul diritto di difesa

dell'imputato (il quale non potrebbe ottenere una sentenza di non

luogo a procedere o valutare compiutamente l'opportunità di

richiedere riti alternativi) e costituirebbe una ingiustificata

disparità di trattamento nei confronti del medesimo in ragione dei

diversi comportamenti processuali dell'accusa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questioni sostanzialmente identiche sono già

state esaminate da questa Corte e dichiarate non fondate con sentenza

n. 64 del 1991 e manifestamente infondate con ordd. n. 252 e 303 del

1991, osservando, in sintesi, che l'udienza preliminare è stata

concepita come un procedimento allo stato degli atti e non come

strumento di accertamento della verità materiale, cioè come una

fase processuale e non di cognizione piena, nella quale la funzione

del giudice non consiste in una valutazione di tipo prognostico sulle

prospettive di condanna o di assoluzione dell'imputato, ma in un

controllo sulla legittimità della domanda di giudizio avanzata dal

pubblico ministero: con la conseguenza che deve ritenersi coerente a

tale impostazione il fatto che spetti al giudice, al solo fine di

evitare situazioni di stallo decisorio, individuare "temi nuovi o

incompleti" il cui accertamento risulti decisivo a detti fini;

che dette pronunce hanno altresì sottolineato che indicazioni o

sollecitazioni in tal senso possono certamente provenire dalle parti

nel corso della discussione prevista nell'art. 421, fermo rimanendo

però che non si può prescindere dalla previa valutazione del

giudice di non poter decidere allo stato degli atti e dalla previa

indicazione da parte sua dei temi, nuovi o incompleti, sui quali

promuovere il "supplemento istruttorio";

che dette argomentazioni valgono ad escludere in radice sia la

violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto la convenienza

di una eventuale scelta dei riti alternativi ben può essere valutata

in presenza degli elementi presentati dal pubblico ministero a

sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, sia, conseguentemente,

ogni prospettata disparità di trattamento;

che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte