Sentenza n. 146/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 304-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 304
bis, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 giugno 1971 dal pretore di Gallarate nel
procedimento penale a carico di Filiberti Luciano, iscritta al n. 268
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;
2) ordinanza emessa il 30 giugno 1971 dal pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Scarpellini Ernani, iscritta al n. 434
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Gallarate con ordinanza emessa il 17 giugno 1971 nel
procedimento penale in fase istruttoria, a carico di Filiberti Luciano,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304
bis, primo comma, c.p.p. perché in contrasto con gli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, in quanto attribuisce al difensore
di parte civile il diritto di assistere all'interrogatorio
dell'imputato, mentre analogo diritto non sarebbe riconosciuto al
difensore dell'imputato relativamente all'interrogatorio della parte
civile. Inoltre la norma impugnata sarebbe in contrasto con i
menzionati articoli della Costituzione perché non consente al
difensore della parte civile di assistere all'interrogatorio del
proprio patrocinato.
Relativamente al primo profilo di illegittimità il giudice a quo
osserva nell'ordinanza che la diversità di trattamento denunziata
sarebbe lesiva di entrambi i principi invocati, perché porrebbe una
discriminazione in danno dell'imputato, al di cui difensore dovrebbe
riconoscersi il diritto di assistere all'interrogatorio della parte
civile, al fine di ristabilire l'equilibrio fra gli interessi delle
parti del processo penale.
Sotto il secondo profilo, il pretore rileva poi che, ove
riconosciuto il diritto del difensore dell'imputato di assistere
all'interrogatorio della parte civile, analogo diritto dovrebbe
spettare al difensore della parte civile per quanto riguarda
l'interrogatorio del suo patrocinato, giacché, diversamente, questi
rimarrebbe "completamente sguarnito di qualunque effettiva assistenza
tecnico-professionale", di fronte alla presenza, invece, della difesa
dell'imputato, portatore di interessi ben diversi.
Con ordinanza emessa il 30 giugno 1971 nel procedimento penale in
fase istruttoria a carico di Scarpellini Ernani, il pretore di Milano
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304
bis, primo comma, c.p.p., nella parte in cui esclude la facoltà del
difensore dell'imputato di assistere in istruttoria all'assunzione
delle prove testimoniali.
A sostegno della censura si afferma che l'esclusione
comprometterebbe l'esercizio del diritto di difesa allo stesso modo e
per le stesse ragioni per cui lo comprometteva l'esclusione
dell'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato previsto
dalla stessa norma impugnata, dichiarata illegittima per questa parte
con la sentenza n. 190 del 1970 della Corte.
Le suddette ordinanze sono state comunicate e notificate come per
legge e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 22 settembre
1971 la prima, e n. 16 del 19 gennaio 1972 la seconda.
Non vi è stata Costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - Le due cause hanno ad oggetto censure di incostituzionalità
strettamente connesse, sicché se ne può disporre la riunione e la
decisione con unica sentenza.
2. - L'ordinanza del pretore di Gallarate solleva anzitutto in via
principale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304
bis c.p.p. nella parte in cui, attribuendo al difensore di parte civile
la facoltà di assistere all'interrogatorio dell'imputato, non
riconosce eguale facoltà al difensore dell'imputato per quanto
riguarda l'interrogatorio della parte civile.
Il contrasto di tale disposizione con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione risiederebbe, secondo il giudice a quo, nella presunta
discriminazione che, con ciò, si porrebbe in essere ai danni
dell'imputato, il quale si verrebbe a trovare in posizione di
svantaggio nei confronti della parte civile, in quanto leso nel suo
diritto di difesa, per la presunta denegata possibilità di essere
presente in giudizio sullo stesso piano e con le stesse facoltà della
parte civile.
Ma deve osservarsi al riguardo che, come questa Corte ha già avuto
modo di precisare con la sentenza n. 190 del 1970, l'interrogatorio
dell'imputato assume, nell'economia del processo penale, una
fondamentale importanza, per il suo aspetto peculiare che si identifica
non solo e non tanto nella provvista di elementi probatori, quanto
nella funzione di mezzo di difesa, attraverso l'esposizione, da parte
dell'imputato, dei fatti e delle circostanze che concorrono a formare
il suo piano difensivo. Ed appunto in vista di tali caratteri, la Corte
ritenne, allora, di dover dichiarare l'illegittimità della norma che
escludeva il difensore dell'imputato dall'assistenza a tale essenziale
mezzo istruttorio , per violazione dell'art. 24 della Costituzione.
D'altronde, è il caso di ricordare che la parte civile è
indubbiamente portatrice, nel procedimento penale, di propri interessi
privatistici alle restituzioni ed al risarcimento del danno e del
correlativo interesse processuale all'accertamento dei fatti ed
all'affermazione della responsabilità dell'imputato. E, proprio in
funzione di tali interessi, le sono attribuiti, oltre alla facoltà in
discussione, particolari poteri processuali che si concretano nel
diritto di farsi rappresentare da un difensore (art. 24, comma primo,
c.p.p.); di proporre durante l'istruzione mezzi di prova per accertare
i fatti e determinare i danni (art. 104 c.p.p.); di assistere per
tramite del difensore o del consulente tecnico a quegli atti istruttori
cui hanno diritto di presenziare il difensore e il consulente tecnico
dell'imputato (art. 304 bis c.p.p.); di prendere visione in
cancelleria, per mezzo del difensore, dei verbali relativi ad ogni atto
istruttorio (artt. 304 quater, 320, 352 c.p.p.).
Nel quadro di questa facoltà si inserisce indubbiamente in modo
coerente l'assistenza del difensore della parte civile
all'interrogatorio dell'imputato, quale esplicazione della prevista
partecipazione della parte civile all'accertamento penale, s'intende
limitatamente ai fini che le sono propri, in guisa da garantirne,
appunto nella delicata e peculiare fase istruttoria in esame,
l'attività di difesa. La quale, d'altra parte, è regolata dal
giudice, che esercita i relativi penetranti poteri a norma dell'art.
304 bis c.p.p., in modo che l'attività stessa, nelle esplicazioni
concrete, rimanga correlativa a quelli che sono i caratteri ed i limiti
degli interessi di cui la parte civile è, come si è detto,
portatrice.
3. - Ciò posto, appare evidente che, data la descritta natura
dell'atto istruttorio cui si riferisce il denunziato intervento del
difensore di parte civile e le menzionate caratteristiche e finalità
del medesimo, non è lecito ritenere la comparabilità della situazione
dell'imputato e della parte civile per quanto riguarda l'esplicazione
del diritto di difesa nei sensi indicati nell'ordinanza di rinvio,
giacché l'interrogatorio della parte civile in istruttoria ha, invece,
le caratteristiche tipiche della testimonianza, cioè di una
deposizione con l'obbligo di dire il vero, resa dal soggetto passivo o
dal danneggiato dal reato quale fonte primaria di informazione sui
fatti relativi, ed a proposito della quale valgono indubbiamente le
considerazioni già volte da questa Corte con la sentenza n. 63 del
1972 al fine di escludere la lesione del diritto di difesa
dell'imputato appunto per la mancata assistenza del suo difensore
all'interrogatorio dei testi in istruttoria, sancita dall'art. 304 bis
cod. proc. penale. E del resto la diversità della funzione
riconosciuta dall'ordinamento processuale penale all'esame testimoniale
della parte civile rispetto all'interrogatorio dell'imputato è già
stata posta specificamente in evidenza da questa Corte con la sentenza
n. 190 del 1971, ove si è ribadito che, mentre la prova offerta
dall'esame suddetto è direttamente soggetta alla valutazione critica
del giudice, onde egli possa basare su di essa la decisione della
causa, o debba disattenderla come non veridica, le dichiarazioni
dell'imputato, pur non sfuggendo anch'esse ad un controllo di
veridicità, costituiscono essenzialmente "mezzo di difesa correlato
alla contestazione dell'accusa", e si è conseguentemente negato il
contrasto col principio di eguaglianza e con la garanzia di difesa
della normativa secondo cui la parte civile è chiamata a testimoniare,
a differenza dell'imputato.
Resta così esclusa la sussistenza della lamentata discriminazione
in danno dell'imputato, essendo ormai jus receptum che può aversi
violazione del principio di eguaglianza quando si sia in presenza di
trattamenti diversi attribuiti a situazioni che debbano ritenersi
omogenee, il che, invece, come si è detto, non avviene nella specie.
La pretesa violazione del diritto di difesa dell'imputato si
identifica sostanzialmente con la lamentata violazione della par
condicio dell'imputato e della parte civile in relazione all'assistenza
difensiva. Esclusa, come si è detto, la sussistenza della par condicio
e quindi della discriminazione, resta necessariamente anche esclusa la
sussistenza del prospettato contrasto con la invocata garanzia
costituzionale di difesa.
4. - L'ordinanza di rinvio ha sollevato, altresì, la questione di
legittimità costituzionale dell'esclusione dell'assistenza del
difensore della parte civile all'interrogatorio del proprio
patrocinato, subordinandola, peraltro, al riconoscimento della
fondatezza della questione principale, cioè del preteso diritto anche
del difensore dell'imputato all'assistenza suddetta.
Dovendosi, per le svolte considerazioni, escludere tale ultima
facoltà, ne consegue che l'ora menzionata censura non è fondata.
5. - L'ordinanza del pretore di Milano ripropone la questione di
legittimità dell'art. 304 bis, primo comma, c.p.p. nella parte in cui
esclude il difensore dell'imputato dall'assistenza all'assunzione delle
prove testimonial i in istruttoria.
Identica censura è già stata dichiarata infondata con la sentenza
n. 63 del 1972 di questa Corte, e poiché non vengono proposte né
sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione, la questione
stessa deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non consente al difensore dell'imputato di
assistere alla escussione dei testi in istruttoria, sollevata con
l'ordinanza del pretore di Milano indicata in epigrafe in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione già decisa
con sentenza n. 63 del 1972;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non riconosce al difensore dell'imputato il diritto di
assistere all'interrogatorio della parte civile, sollevata, con
l'ordinanza del pretore di Gallarate indicata in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della stessa norma dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non consente al difensore della
parte civile di assistere all'interrogatorio del proprio patrocinato,
sollevata con la menzionata ordinanza in riferimento agli indicati
articoli della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI-
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte