Sentenza n. 146/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27d.P.R. 302/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R.
19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
integrative di quelle generali emanate con d.P.R. 27 aprile 1955, n.
547), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal tribunale
di Trapani nel procedimento penale a carico di Pellegrino Baldassarre,
iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Pellegrino
Baldassarre, imputato del reato previsto dall'art. 27 del d.P.R. 19
marzo 1956, n. 302, (rectius art. 53 in relazione all'art. 27), per
aver esercitato senza licenza il mestiere di fochino, il tribunale di
Trapani, con ordinanza emessa il 25 febbraio 1972, ha proposto
questione di legittimità costituzionale del citato art. 27, con
riferimento agli artt. 15 e 31 dello Statuto della Regione siciliana e
all'art. 5 della Costituzione.
Il giudice a quo sostiene che l'art. 27, secondo cui la licenza di
esercizio del mestiere di fochino è rilasciata dal Prefetto, sarebbe
in contrasto con l'art. 15 dello Statuto siciliano, il quale ha
soppresso nell'ambito della Regione le circoscrizioni provinciali e gli
organi che ne derivano, nonché con l'art. 31 dello Statuto medesimo,
che demanda al Presidente della Regione ogni attività concernente la
direzione dei servizi di pubblica sicurezza. La norma impugnata,
inoltre, violerebbe l'art. 5 della Costituzione, secondo cui la
Repubblica ha il dovere di adeguare i principi e i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia locale.
L'ordinanza è stata notificata comunicata e pubblicata a norma di
legge.
Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel
giudizio innanzi alla Corte sostenendo la infondatezza della questione
proposta dal tribunale di Trapani.
La difesa dello Stato ritiene che l'ordinanza di rinvio sia
gravemente manchevole sotto il profilo di una congrua motivazione, per
aver omesso di prendere in considerazione due norme fondamentali della
Costituzione, gli artt. 114 e 129, i quali rispettivamente stabiliscono
che la Repubblica si ripartisce in Regioni, Provincie e Comuni, e che
le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento
statale e regionale. Ora, proprio in relazione a queste due
disposizioni, l'Avvocatura afferma che l'art. 5 della Costituzione,
invece di comprimere, rafforza la tutela dell'Ente Provincia, mediante
il riconoscimento della sua autonomia, e che le norme dello Statuto
speciale invocate nell'ordinanza non possono interpretarsi, secondo la
tesi radicale del tribunale di Trapani, in senso anticostituzionale, ma
consentono una interpretazione che tenga conto del riconoscimento
costituzionale delle Provincie come circoscrizioni di decentramento
statale.
In questa prospettiva deve ritenersi, secondo l'Avvocatura, che
l'art. 15 dello Statuto si riferisca solo alle Provincie come enti
autonomi e non anche alle Provincie quali circoscrizioni di
decentramento statale, rispetto alle quali, anche in Sicilia, le
competenze prefettizie di amministrazione attiva, nonché i poteri
ispettivi e sostitutivi per tutti i servizi di riserva statale, sono
rimasti inalterati.
Privo di fondamento sarebbe anche il richiamo all'art. 31 dello
Statuto, perché la norma impugnata, che riguarda il settore della
prevenzione degli infortuni, in cui la Regione siciliana ha competenza
concorrente con quella dello Stato, ha applicazione nel territorio
regionale, in mancanza di una legge regionale che disciplini il
rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino.
Comunque, anche se si volesse ritenere corretto il riferimento
contenuto nella ordinanza all'art. 31 dello Statuto, l'Avvocatura
ritiene che i poteri in materia di polizia e di mantenimento
dell'ordine pubblico previsti dalla norma in esame siano attribuiti
alla persona del Presidente della Regione siciliana solo in via
astratta e potenziale, sicché essi non potrebbero essere esercitati in
mancanza di una delegazione o di altra forma di concreta investitura da
parte dello Stato.
All'udienza di discussione la difesa dello Stato si è riportata
alle proprie deduzioni scritte. Considerato in diritto :
Il tribunale di Trapani, in un procedimento penale nel quale veniva
contestato all'imputato il reato di cui all'art. 53 del d.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, per aver esercitato il mestiere di fochino senza la
licenza prevista dall'art. 27 dello stesso decreto, ha proposto
questione di legittimità costituzionale del su richiamato art. 27,
nella parte in cui demanda al Prefetto, anche nell'ambito della Regione
siciliana, il rilascio della detta licenza.
Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata violerebbe gli
artt. 15 e 31 dello Statuto speciale perche i Prefetti e le prefetture
dovrebbero ritenersi soppressi nella Regione siciliana, ove ogni atto
concernente i servizi di pubblica sicurezza sarebbe demandato alla
Regione; la stessa norma sarebbe anche in contrasto con l'art. 5 della
Costituzione, in quanto lo Stato non avrebbe adempiuto al precetto
costituzionale di adeguare i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze delle autonomie locali.
La questione non è fondata.
Occorre premettere innanzi tutto che la norma impugnata, compresa
in un decreto legislativo delegato (n. 302 del 1956) contenente "norme
di prevenzione degli infortuni sul lavoro", riguarda una materia
affatto diversa da quella concernente la pubblica sicurezza, cui si
riferisce l'art. 31 dello Statuto siciliano: tale precetto, pertanto,
risulta del tutto estraneo all'oggetto del presente giudizio di
costituzionalità.
Ciò posto, rileva la Corte che la materia della prevenzione degli
infortuni sul lavoro rientra fra quelle nelle quali la Regione, in
forza dell'art. 17 lett. f, dello Statuto speciale, ha competenza
legislativa concorrente; della relativa potestà essa, però, non si è
sinora avvalsa per emanare norme che disciplinino comunque la
prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio del mestiere di
fochino, abilitato alla confezione e brillamento delle mine per usi
minerari e industriali. In difetto di una normativa che, entro i limiti
dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello
Stato, la Regione avrebbe potuto emanare, non è dubbio debba
applicarsi nella sua interezza, la disciplina posta in via generale
dallo Stato, ivi compresa la parte organizzativa concernente la
attribuzione al Prefetto della competenza a provvedere in merito al
rilascio della necessaria licenza.
Ora, a prescindere dal fatto che dall'art. 15, primo comma, dello
Statuto speciale non si deduce che le circoscrizioni provinciali e, con
esse gli organi ed enti pubblici che ne derivano, siano stati soppressi
nell'ambito della Regione siciliana anche come ripartizione di
decentramento statale (cfr. artt. 114 e 129 della Costituzione), deve
ammettersi, in riferimento alla questione in esame, che lo Stato ha il
potere di attribuire all'organo dell'amministrazione locale che ritiene
più idoneo, anche nell'ambito della Regione siciliana, l'espletamento
di compiti attinenti alle funzioni ad esso tuttavia spettanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, avente per oggetto
"norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro", questione proposta,
con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Trapani, con riferimento
agli artt. 15 e 31 dello Statuto della Regione siciliana e 5 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte