Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1984 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,

comma primo, e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1983 dal Pretore di Empoli sul

ricorso di Nannipieri Giuseppe contro l'Amministrazione finanziaria

dello Stato ed altra, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno

1983;

2) due ordinanze emesse il 21 dicembre 1982 dal Pretore di Empoli

sui ricorsi di Talini Maria e Corsi Ruffo contro l'Intendenza di

finanza di Firenze ed altri, iscritte ai nn. 522 e 523 del registro

ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 322 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che durante la pendenza di un procedimento davanti alla

Commissione tributaria di primo grado di Firenze, avente ad oggetto

l'accertamento irpef relativo all'anno 1976, il contribuente Nannipieri

Giuseppe chiedeva al Pretore di Empoli di sospendere ex art. 700 cod.

proc. civ. la procedura di riscossione;

che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con

ordinanza del 26 gennaio 1983 (reg. ord. n. 521 del 1983), sollevava

questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e

39 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, rispettivamente,

disponendo che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga

iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile

accertato dall'ufficio, e attribuendo solo all'intendente di finanza di

sospendere la riscossione, escludevano l'analogo potere dell'autorità

giudiziaria;

che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 3, 24

secondo comma, 53 e 113 Cost.;

che ordinanze di identico contenuto venivano emesse dal medesimo

Pretore in data 21 dicembre 1982 nei procedimenti iniziati da Talini

Maria e da Corsi Ruffo contro l'Amministrazione delle finanze (reg.

ord. n. 522 e 523 del 1983);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

eccepisce l'inammissibilità delle questioni poiché il Pretore, avendo

confermato ex artt. 702 e 690 cod. proc. civ. i provvedimenti d'urgenza

gia 'emanati, si era spogliato delle cause; nel merito l'interveniente

sostiene la manifesta infondatezza delle questioni stesse, riportandosi

alla sentenza della Corte n. 63 del 1982 ed alle successive ordinanze

n. 80, 168 e 198 del 1983.

Considerato che i giudizi relativi alle tre ordinanze di

rimessione, per l'identità delle questioni, vanno riuniti e decisi con

unico provvedimento;

che le questioni medesime sono state sollevate dopo che il Pretore

aveva emanato il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc.

civ. e l'aveva confermato nella successiva udienza di comparizione,

dovendo pertanto considerarsi esaurito il giudizio davanti a lui;

che, pertanto, esse debbono essere dichiarate inammissibili alla

stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ord.

n. 8 del 1984).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 39 del D.P.R. 29

settembre 1973 n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,

secondo comma, 53 e 113 della Costituzione, con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte