Sentenza n. 146/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/05/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 27 marzo 1968, n. 20
(Legge elettorale regionale), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno
1983 dal Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di
Bertossi Paolo ed altri, iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1983
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno
1984.
Visto l'atto di costituzione di Bertossi Paolo, nonché l'atto di
intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
uditi l'avv. Carlo Pedroni per Bertossi Paolo e l'avvocato Gaspare
Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Bertossi Paolo ed
altri, imputati del reato di cui agli artt. 476, 479, 482 e 485 cod.
pen., il Tribunale di Udine, premesso che i fatti addebitati dovevano
ritenersi "apparentemente" integrativi della fattispecie prevista dagli
artt. 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 49 L.c. 27 marzo 1968,
n. 20 (rectius, legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo
1968, n. 20), 100 del Testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati approvato con d.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361, ha ritenuto "rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3, 5, 25 e 117 della Costituzione, la questione
di legittimità dell'art. 49 L.v. 20/1960" (rectius, legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20), "nella parte in
cui prevede sanzioni penali", questione che ha sollevato con ordinanza
del 9 giugno 1983.
Secondo il giudice a quo, la Regione Friuli-Venezia Giulia con la
norma impugnata - il cui precetto stabilisce che "per le elezioni dei
consiglieri regionali si osservano... le leggi per l'elezione della
Camera dei deputati" - avrebbe operato "una scelta di politica
criminale optando fra diverse leggi statali la sanzione penale da
applicare alla fattispecie criminosa" oggetto del giudizio in corso,
così esercitando, in violazione dei parametri sopra indicati, "poteri
in materia esclusivamente riservata allo Stato".
La realizzazione delle indicate violazioni costituzionali sarebbe
comprovata dal fatto che l'art. 90 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali), richiamato, per le elezioni dei
consigli regionali delle regioni a statuto normale, dall'art. 1, ultimo
comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), "prevede, per
fatti identici a quelli previsti dall'art. 100 T.U. 361/1957, una pena
da 2 a 5 anni di reclusione, nonché la prescrizione dell'azione penale
in anni 2". Donde la violazione dell'art. 3 Cost., per la disparità
del trattamento di identici fatti di reato a seconda che siano commessi
nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia o in altra regione
(purché) a statuto ordinario.
La questione viene sollevata, conclude il Tribunale, "non potendo
stabilire se, nel caso in esame, debbono applicarsi le norme di cui al
combinato disposto degli artt. 49 l.v. 20/1968 e 100 T.U. 361/1957
oppure quelle di cui agli artt. 1 l. 108/1968 ed art. 9 D.P.R. 570/60".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 18 gennaio 1984.
Nel presente giudizio si sono costituiti la parte privata Bertossi
Paolo, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo A. Pedroni, ed il
Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia,
rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia.
La difesa del Bertossi, dopo aver svolto considerazioni adesive
alla ordinanza di rimessione, ha precisato il contenuto delle denunce
d'illegittimità costituzionale, nel senso che esse devono essere
intese sotto un duplice profilo: come violazione dell'art. 13 dello
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia "per eccesso dai
limiti dell'attribuzione di potestà legislativa, con contestuale
violazione dell'art. 25, secondo comma della Costituzione per
arrogazione di potestà legislativa da parte dell'ente regione in
materia penale rigidamente riservata alla legislazione dello Stato";
come violazione dell'art. 3 Cost., perché sarebbe attribuita "senza
alcun giustificato motivo, una diversa sanzione penale ad un falso
elettorale in elezioni riguardanti enti della medesima natura (regioni)
a seconda della ubicazione territoriale della commissione del falso
stesso" e ciò malgrado il reato sia stato commesso sempre sul
territorio dello Stato "uno e indivisibile".
Nel suo atto di intervento e deduzioni la difesa del Presidente
della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha chiesto, invece,
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in quanto "in
fattispecie molto simili... esaminata e decisa almeno due volte", nel
senso della non fondatezza, dalla Corte (sentenze n. 104 del 1957 e n.
142 del 1969).
Comunque, secondo la Regione, l'art. 25 Cost. porrebbe soltanto una
riserva "relativa" di legge statale: una legge regionale, la quale si
limiti ad introdurre una norma di rinvio ad una disciplina penale
imposta da leggi dello Stato "si muove", quindi, "sicuramente nello
spazio che codesto tipo di riserva lascia libero al Legislatore locale
e, persino, all'Autorità amministrativa". Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Udine sottopone a giudizio di legittimità
costituzionale l'"art. 49 L.v. 20/1968" (rectius, legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20) "nella parte in cui
prevede sanzioni penali", per contrasto con gli artt. 3, 5, 25 e 117
della Costituzione. Più precisamente, come sottolinea la motivazione
dell'ordinanza de qua, a venire in discussione è il primo comma del
suddetto art. 49 ("Salve le disposizioni della presente legge, per le
elezioni dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili,
le leggi per l'elezione della Camera dei Deputati"), nella parte in cui
recepisce le sanzioni penali - e, prima ancora, i relativi precetti -
previste, al momento attuale, dal Testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al d.P.R. 30 marzo
1957, n. 361.
2. - Peraltro, la premessa da cui prende l'avvio l'iter
argomentativo dell'ordinanza di rimessione è formulata in termini tali
da richiedere un'attenta considerazione del requisito della rilevanza.
La questione di legittimità viene, infatti, sollevata per il fatto
che, ad avviso del giudice a quo, i comportamenti addebitati agli
imputati integrano "apparentemente" la fattispecie prevista "dal
combinato disposto dell'art. 3 della legge 31.1.1963 n. 1, art. 49 l.v.
27.3.1968 n. 20 ed art. 100 T.U. 30.5.1957 n. 361". L'incertezza
connaturata all'uso dell'avverbio "apparentemente" esclude che, nel
caso di specie, il giudice a quo si sia trovato di fronte
all'ineludibile necessità di fare applicazione della norma sottoposta
al vaglio di questa Corte. Né tale incertezza viene superata nel
prosieguo della motivazione. A ribadirla e rafforzarla si aggiunge,
anzi, la dichiarata impossibilità di "stabilire se, nel caso in esame,
debbono applicarsi le norme di cui al combinato disposto degli artt. 49
l.v. 20/1968 e 100 T.U. 361/1957 oppure quelle di cui agli artt. 1 l.
108/1968 e 90 d.P.R. 570/1960".
3. - La questione, così come prospettata, è inammissibile.
Ancora di recente, questa Corte ha avuto modo di precisare che al
giudice a quo non è consentito di esprimersi "in forma dubitativa
sulla norma da applicare", dovendo il giudizio di legittimità
costituzionale "essere chiesto e pronunciato non in via astratta o
ipotetica, ma solo rispetto ad una disposizione che il giudice di
merito ritiene di dovere applicare" (sentenza n. 182 del 1984). In
altre parole, "il requisito della rilevanza implica necessariamente che
la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale
e non meramente eventuale: solo quando il dubbio investa una norma
dalla cui applicazione il giudice ordinario dimostri di non poter
prescindere, si concretizza il fenomeno della pregiudizialità e trova
posto la sospensione del procedimento" (sentenza n. 300 del 1983).
Per giunta, la particolarità del caso risulta tale che qui non
viene soltanto in gioco l'esigenza di prevenire l'eventualità che la
Corte abbia a pronunciarsi inutilmente. A causa della prospettata
alternativa tra l'applicazione del combinato disposto degli "artt. 49
l.v. 20/1968 e 100 T.U. 361/1957" e l'applicazione del combinato
disposto degli "artt. 1 l. 108/1968 e 90 d.P.R. 570/1960", l'incertezza
sulla norma da applicare in concreto potrebbe riverberarsi anche sul
tipo di petitum avuto di mira dal giudice a quo, quasi che alla
richiesta declaratoria di illegittimità dell'art. 49 della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, si dovesse
accompagnare, per coprire il conseguente vuoto, l'estensione del
trattamento predisposto dagli artt. 1 della legge 13 febbraio 1968, n.
108, e 90 del d.P.R. 15 maggio 1960, n. 570, per la elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario. Una risposta del
genere esulerebbe chiaramente dai poteri di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 49 della legge della Regione Friuli- Venezia Giulia 27 marzo
1968, n. 20 (Legge elettorale regionale), "nella parte in cui prevede
sanzioni penali", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 25 e 117
della Costituzione, dal Tribunale di Udine con ordinanza del 9 giugno
1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte