Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1986 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65

della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Norme in materia di locazione di

immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1984 dal

Pretore di Partinico nel procedimento civile vertente tra Chimenti

Gioacchino e Alsazio Antonino ed altri, iscritta al n. 780 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso del giudizio vertente tra Chimenti

Gioacchino e Alsazio Antonino ed avente ad oggetto licenza per finita

locazione di un immobile abitativo, il Pretore di Partinico con

ordinanza del 2 aprile 1984 (reg. ord. n. 780 del 1985) sollevava

questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27

luglio 1978 n. 392, concernenti i contratti in corso alla data di

entrata in vigore della stessa legge, in quanto il primo di essi non

prevedeva per i contratti già soggetti a proroga il rinnovo tacito del

rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore di cui

al precedente art. 3, richiamato invece dall'art. 65 per i contratti

non soggetti a proroga;

che la differenza di disciplina sembrava a detto giudice dar luogo

a contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva,

richiamando la sentenza di questa Corte n. 33 del 1985 e chiedendo

perciò che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la questione è già stata decisa da questa Corte

con sentenza 6 febbraio 1985 n. 33;

che in essa la Corte ha osservato come la diversità della

disciplina, ritenuta dai giudici a quibus, tra le due categorie di

contratti, "prorogati" e "non prorogati", di cui agli artt. 58 e 65 l.

n. 392 del 1978, non risulti irrazionale, in base alla sostanziale

diversità delle categorie stesse;

che, infatti, i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit., già

soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica,

sono stati ulteriormente prorogati dalla legge n. 392 del 1978, venendo

così a risultare una normativa particolarmente favorevole per il

conduttore; il che non si verifica, invece, per i rapporti di cui

all'art. 65, i quali sono stati soltanto ricondotti alla nuova

disciplina con protrazione meramente eventuale e comunque spesso di

minima entità;

che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente

la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai

contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso

anticipato del locatore, prevista dall'art. 59 l. cit. (per le altre

cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983);

che in conclusione la questione, essendo stata già decisa e non

essendo dedotti ulteriori profili di illegittimità costituzionale,

deve essere dichiarata manifestamente infondata (v. da ult. ord. n. 60

del 1986).

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Partinico con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n.

33 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte