Sentenza n. 146/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 421legge 533/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 44, primo
comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul
Consiglio di Stato) 26 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per
la procedura dinanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato) e 7 1° comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 giugno 1979 dal t.a.r. per l'Umbria
sul ricorso proposto da Gasperini Virgilio contro comune di San
Giustino iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 10 giugno 1980 dal t.a.r. per il Piemonte
sul ricorso proposto da Baro Domenico contro Ente autonomo del teatro
regio di Torino iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno
1980;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Uditi nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987 il giudice relatore
Virgilio Andrioli e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 26 giugno 1979 (pervenuta alla Corte
il 18 febbraio 1980; notificata il 7 e comunicata l'8 gennaio 1980;
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1980 e
iscritta al n. 129 r.o. 1980) sul ricorso, con il quale Gasperini
Virgilio, già dipendente del comune di San Giustino, aveva chiesto,
previo annullamento della delibera comunale n. 77 del 5 maggio 1976,
il pagamento della indennità sostitutiva dei riposi festivi e la
corresponsione degli emolumenti dovuti per prestazioni svolte oltre
il normale orario di lavoro, il t.a.r. Umbria, dopo avere con
sentenza in pari data dichiarato fondata la prima domanda e
constatato che sulla base dei documenti acquisiti a seguito
dell'esperimento dei mezzi istruttori consentiti nel processo
amministrativo non risultavano provati i fatti costitutivi della
pretesa posta a base della seconda domanda, ritenne rilevante e, in
riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 44 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul
Consiglio di Stato) e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento
per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato) nella parte in cui non prevedono la possibilità di
esperire dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione
esclusiva e per controversie attinenti a diritti soggettivi, gli
altri mezzi di prova previsti per il processo dinanzi al giudice
ordinario.
2. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del
giudizio a quo; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei Ministri con atto depositato il 27 maggio 1980, con il quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che il t.a.r. Umbria
non avrebbe motivato sulla rilevanza della questione e, pertanto, ne
ha concluso per l'inammissibilità e, in ipotesi, per l'infondatezza.
3. - Con ordinanza emessa il 10 giugno 1980 (notificata il 25 e
comunicata il 31 del successivo luglio; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 345 del 17 dicembre 1980 e iscritta al n. 728 r.o. 1980)
sul ricorso, con il quale Baro Domenico, assunto dall'Ente autonomo
del teatro regio di Torino con decorrenza 1° aprile 1974 come operaio
di prima categoria addetto alla centrale termica e di
condizionamento, aveva - sul riflesso che, a decorrere da circa due
anni dalla data di assunzione, l'ente lo aveva adibito a svariate
mansioni (verniciatore, scaricatore, addetto a manutenzioni varie)
con ordine di non più occuparsi dell'incarico originario - lamentato
la violazione dell'art. 31 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e più
specificamente dell'art. 12 c.c.n. di categorie del 1971, il quale
vieta di assegnare, anche temporaneamente, l'operaio a mansioni di
categoria diverse rispetto a quelle di categoria qualora ciò
comporti mutamento sostanziale della sua posizione morale nei
confronti dell'ente e, pertanto, aveva chiesto dichiararsi l'obbligo
dell'ente di assegnargli mansioni di addetto alla centrale termica e
di condizionamento nell'ambito di prima categoria e mansioni per le
quali fu assunto, il t.a.r. Piemonte, disattese le eccezioni
d'inammissibilità e irricevibilità opposte dall'ente, ritenne
rilevante e, in relazione agli artt. 3 e 24, primo commo, e 2 della
Costituzione, giudicò non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d. 26
giugno 1924, n. 1054, 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 e 19, primo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali), in riferimento all'art. 7,
secondo comma, della legge n. 1034/1971.
4.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si
è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri con atto depositato il 6 gennaio 1981, con il quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha riassunto le argomentazioni
esposte nel precedente atto d'intervento concludendo per la
inammissibilità o per la infondatezza della proposta questione.
4.2. - Nella udienza pubblica del 7 aprile 1987, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,
l'avv. Stato D'Amico ha illustrato la deduzione d'inammissibilità
dei due incidenti. Considerato in diritto
5.1. - La connessione, se non la identità, dei due incidenti
induce a disporne la riunione ai fini di unitaria deliberazione.
Non ha fondamento l'eccezione d'inammissibilità per difetto di
rilevanza, su cui si è diffusa l'Avvocatura erariale, perché non è
lecito imporre alla parte l'onere di chiedere l'assunzione di mezzi
istruttori la cui ammissibilità dipende dalla declaratoria di
incostituzionalità di disposizioni sottordine che non la prevedono.
5.2. - Il rispetto del canone della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato induce a limitare lo scrutinio della questione di
costituzionalità, sollevata dai giudici a quibus, a controversie di
impiego di dipendenti dello Stato e di enti pubblici, riservate alla
giurisdizione esclusiva dei t.a.r. e, in secondo grado, del Consiglio
di Stato, e alla individuazione dei mezzi istruttori che ai fini
dell'accertamento dei fatti possono essere disposti.
Così circoscritta, la questione d'incostituzionalità degli artt.
44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi
sul Consiglio di Stato) e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642
(Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato), e 7 primo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali)
nei limiti in cui li richiama, violano gli artt. 3 e 24, primo e
secondo comma, della Costituzione perché è contrario vuoi alla
direttiva di razionalità vuoi, e soprattutto, alla tutela
dell'azione in giudizio e alla garanzia del diritto di difesa la
limitazione della ricerca della verità nelle controversie de quibus
ai mezzi istruttori descritti nell'art. 44, primo comma, del r.d. n.
1054/1924 e 26, primo comma, del r.d. n. 642/1907.
Le normative che la legge istitutiva dei t.a.r. ha avuto il torto
di non richiamare, sono non già le disposizioni del secondo libro
del codice di procedura civile sulla istruzione probatoria (artt. 191
e 262), sibbene gli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425 dello
stesso, novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Così decidendo, la Corte segue la via segnata con la sent. 28
giugno 1985, n. 190, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art.
21, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 nella parte in cui,
limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla
sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al
giudice stesso di adottare, nelle controversie patrimoniali in
materia di pubblico impiego sottoposte alla sua giurisdizione
esclusiva, i provvedimenti urgenti che appaiono secondo le
circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti
della decisione sul merito le quante volte il ricorrente abbia
fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla
prolazione della provincia di merito il suo diritto sia minacciato da
un pregiudizio imminente e irreparabile, e con la sent. 31 marzo
1987, n. 89, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 2, primo
comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui, in
contrasto con l'art. 545, quarto comma, del c.p.c., non prevede la
pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e
retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da
aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla
concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del
personale.
Via che non ha mancato di battere l'art. 31 (Tutela
giurisdizionale) del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale) per il quale, pur essendo le controversie di lavoro
relative al personale comunque in servizio presso l'Azienda
attribuite alla esclusiva giurisdizione dei t.a.r., si applicano
l'art. 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n.
533.
De futuro: prevede l'art. 28, primo comma, della legge quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 che "In sede di revisione
dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvederà
alla emanazione di norme che si ispirino, per la tutela
giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle
leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 11 agosto 1973, n. 533".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn 129/1980 e 728/1980, dichiara
l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 7,
primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nei limiti in cui
li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di
dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione
esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi
istruttori previsti negli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425, del
c.p.c. novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte