Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

d'immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1990

dal Pretore di Messina nel procedimento civile

vertente tra Vittorio Rinaldi e Francesco Basile, iscritta al n. 697

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Messina, con ordinanza 5 giugno 1990,

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio

1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, per le costruzioni in

zone sismiche di prima categoria, un aumento del costo di costruzione

del dieci per cento ai fini della determinazione dell'equo canone;

che nel giudizio così promosso è intervenuto davanti a questa

Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la

questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per mancanza di

motivazione sulla rilevanza;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a

quo;

che, inoltre, con essa si richiede una sentenza additiva in una

materia nella quale il legislatore (avvalendosi dell'impiego di

molteplici indici tipici per la determinazione dell'equo canone)

esercita un'ampia discrezionalità, che non consente scelte

sostitutive nell'ambito del giudizio di costituzionalità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani) sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Messina,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 20 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte