Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1993 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 30legge 157/1992
  • art. 31legge 157/1992

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo

comma, e 31, quinto comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157

(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1992 dalla Corte d'appello di

Venezia nel procedimento penale a carico di Chioccarello Remigio,

iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 prima serie speciale

dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 19 giugno 1992 dal Tribunale di Udine nel

procedimento penale a carico di Gabassi Mario, iscritta al n. 584 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42 prima serie speciale dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, nel procedimento penale a carico di Remigio

Chioccarello, la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza emessa il

23 marzo 1992 (R.O. n. 262 del 1992), ha sollevato - in relazione

all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 31, quinto comma, della

legge 11 febbraio 1992, n. 157;

che, nell'ordinanza di rinvio si espone che la legge n. 157 del

1992, pur abrogando la legge 27 dicembre 1987, n. 968, continua a

qualificare la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello

Stato e persegue l'obiettivo della protezione della fauna selvatica

conformemente all'interesse nazionale ed internazionale;

che - ad avviso del giudice a quo - il principio di appartenenza

pubblica del patrimonio faunistico comporta che lo svolgimento

dell'attività venatoria avvenga in regime di concessione dello Stato

(art. 12, primo comma, della legge n. 157 del 1992) e che non si

determini l'effetto acquisitivo della proprietà a favore del

cacciatore se l'atto venatorio non è conforme alla legge (art. 12,

secondo comma, e art. 13 della stessa legge);

che, pertanto, sempre secondo il giudice remittente,

l'abbattimento di selvaggina in violazione delle norme della legge n.

157 del 1992 non comporterebbe trasferimento della proprietà della

selvaggina stessa al cacciatore, mentre l'impossessamento a fine di

profitto della selvaggina abbattuta o catturata in situazioni di

illiceità integrerebbe gli elementi oggettivi e soggettivi della

fattispecie del furto;

che, invece, per effetto delle norme impugnate, non

ricorrerebbero gli estremi del reato di furto nell'impossessamento di

selvaggina illecitamente abbattuta o catturata nei centri pubblici o

privati di riproduzione né sarebbe punibile a titolo di furto

l'impossessamento a fine di profitto di mammiferi o uccelli di cui

sia vietata la caccia, con la conseguenza che le norme impugnate

riserverebbero a chi si impossessa di selvaggina illecitamente

abbattuta o catturata un trattamento radicalmente diverso e

privilegiato rispetto a quello previsto per ogni altra ipotesi di

sottrazione di cosa mobile altrui a fine di profitto;

che il principio di eguaglianza risulterebbe violato in quanto,

da un lato, la tutela penale del soggetto passivo verrebbe "eliminata

sol perché l'azione di impossessamento ricade su taluni beni a

differenza di altri .. facenti parte del medesimo patrimonio

indisponibile e forniti di tutela anche penale a sanzione del furto"

e, dall'altro, una disciplina identica (consistente in sanzioni

amministrative o solo contravvenzionali) sarebbe applicata ad ipotesi

diverse quali l'esercizio venatorio illecito seguito o non seguito

dall'impossessamento di selvaggina mentre si avrebbe una disciplina

diversa (sanzione penale del furto o sanzioni amministrative o

contravvenzionali) in casi non differenziabili quali

l'impossessamento di selvaggina nell'ambito di esercizio venatorio

illecito o vietato da un lato e l'impossessamento compiuto al di

fuori dell'attività venatoria dall'altro;

che, infine, la questione di costituzionalità sarebbe rilevante

"in quanto l'appello del Procuratore generale tende ad ottenere la

condanna dell'imputato per furto venatorio in applicazione delle

norme vigenti all'epoca del fatto" e la dichiarazione di

illegittimità della normativa che esclude la configurabilità del

reato di furto "comporterebbe .. il possibile accoglimento

dell'appello";

che nel procedimento penale a carico di Mario Gabassi, imputato

del reato di cui agli artt. 624 e 625 del codice penale per

l'abbattimento di un fagiano, il Tribunale di Udine, con ordinanza

del 19 giugno 1992 (R.O. n. 584 del 1992), ha sollevato d'ufficio

questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma,

della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte

dalla Corte d'appello di Venezia nell'ordinanza n. 262 del 1992;

che nei giudizi dinanzi a questa Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni

siano dichiarate infondate;

Considerato che per l'identità delle questioni i giudizi possono

essere riuniti;

che entrambi i giudici remittenti chiedono a questa Corte di

dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma,

mentre la Corte d'appello di Venezia chiede anche la declaratoria di

illegittimità costituzionale dell'art. 31, quinto comma, della legge

11 febbraio 1992, n. 157;

che le censure svolte nelle ordinanze di rinvio si appuntano

sulle norme che hanno espressamente dichiarato inapplicabili gli

articoli 624, 625 e 626 del codice penale rispettivamente alle

fattispecie penalmente sanzionate contemplate nell'art. 30 della

legge n. 157 del 1992 ed alle ipotesi di illecito amministrativo

elencate nell'art. 31 della citata legge n. 157;

che, pertanto, i giudici a quibus sollecitano un intervento del

giudice costituzionale diretto a rendere nuovamente configurabile nel

nostro ordinamento il furto venatorio ed applicabili gli artt. 624,

625 e 626 del codice penale nei casi in cui l'impossessamento a fine

di profitto della selvaggina abbattuta o catturata sia conseguito

mediante esercizio di attività venatoria contraria a norme della

legge n. 157 del 1992;

che la caccia è oggetto di una disciplina legislativa speciale

nel cui ambito il legislatore ha identificato le fattispecie da

sanzionare ed il tipo di sanzioni da applicare, graduando le sanzioni

stesse;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.

tra le altre le sentenze n. 108 del 1981 e n. 42 del 1977), al

giudice costituzionale non è dato di pronunciare una decisione dalla

quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al

legislatore - di una nuova fattispecie penale; e ciò in forza del

principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della

Costituzione;

che, infine, una eventuale pronuncia di accoglimento della

questione prospettata dal giudice remittente - oltre ad interferire

indebitamente, per le ragioni suesposte, in ambiti rigorosamente

riservati al legislatore - risulterebbe comunque irrilevante nel

giudizio a quo in virtù del principio di applicazione della legge

penale più favorevole;

che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, e

31, quinto comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Corte d'appello di Venezia e dal Tribunale di Udine con le

ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte