Sentenza n. 146/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 379/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ottavo
comma, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti
per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e
per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari
dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato),
promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dal Tribunale
amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Moro
Giuseppe ed altri contro il Ministero della Difesa, iscritta al n.
400 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, nella parte in
cui esclude i colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, con
ventinove anni di servizio militare comunque prestato, dalla parziale
omogeneizzazione stipendiale tra ufficiali delle Forze armate e
appartenenti alle Forze di polizia.
Il Tribunale rimettente, investito dal ricorso di Moro Giuseppe ed
altri, ufficiali con grado di capitano di vascello (equivalente a
quello di colonnello), attualmente in ausiliaria, che richiedevano
l'omogeneizzazione economica di cui sopra, osserva come tale domanda
sia rivolta al conseguimento di un beneficio di natura patrimoniale
per un periodo in cui i ricorrenti erano ancora in servizio (il
beneficio, ove riconosciuto, incrementerebbe la loro retribuzione,
riverberandosi sul trattamento di quiescenza).
I ricorrenti, che provenivano dalla carriera dei sottufficiali o
comunque da carriera differente da quella degli ufficiali, hanno
beneficiato del trattamento di parziale omogeneizzazione prima di
raggiungere il grado di capitano di vascello; e nel momento in cui è
avvenuta la promozione a tale grado, non è stato loro riconosciuto
detto beneficio.
L'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 379, infatti, prevede la
parziale omogeneizzazione in favore dei capitani, maggiori e tenenti
colonnelli che hanno maturato quindici o venticinque anni di servizio
nonché dei colonnelli che hanno maturato venticinque anni di
servizio dalla nomina a tenente.
La stessa norma estende poi il beneficio ai maggiori e ai tenenti
colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento,
rispettivamente, di diciannove e ventinove anni di servizio militare
comunque prestato. I colonnelli possono dunque beneficiare
dell'indennità solo nell'ipotesi in cui abbiano maturato venticinque
anni di servizio dalla nomina a tenente; ma quei colonnelli che non
provengono dall'accademia, bensì da carriere e ruoli differenti (e
in particolare dai sottufficiali) difficilmente possono raggiungere,
per ragioni anagrafiche, tale anzianità di servizio, il che comporta
una disparità di trattamento a loro danno; incongruamente, la
parziale omogeneizzazione viene assicurata ai maggiori e ai tenenti
colonnelli che provengono da carriere e ruoli diversi, e non si
applica nel caso di promozione al grado superiore.
Il giudice rimettente afferma che la questione è rilevante, dal
momento che l'unico motivo ostativo all'attribuzione patrimoniale
invocata dai ricorrenti risiede proprio nella mancata inclusione, tra
gli ufficiali destinatari del beneficio, dei colonnelli (nella
specie, capitani di vascello) aventi anzianità di servizio militare,
comunque prestato, di ventinove anni. La questione non sarebbe, poi,
manifestamente infondata, dal momento che tale mancata inclusione non
risponde al canone di ragionevolezza, a quello di eguaglianza, e al
principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo nel senso dell'infondatezza della questione. L'Avvocatura
ha presentato altresì, nell'imminenza dell'udienza, una memoria
nella quale illustra la ratio della norma denunziata.
L'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1
aprile 1981, n. 121, attribuisce il trattamento economico del primo
dirigente e del dirigente superiore (rispettivamente dopo quindici e
venticinque anni di servizio) ai funzionari del ruolo dei commissari
e ai primi dirigenti della Polizia di Stato; interessa, quindi, il
solo personale delle carriere direttiva e dirigenziale.
Il legislatore, con il citato comma 8 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 379 del 1987, si è attenuto al medesimo principio,
prevedendo come criterio per l'attribuzione della parziale
omogeneizzazione il conseguimento dell'anzianità di servizio di
quindici o venticinque anni dalla nomina a ufficiale.
Al fine di evitare sperequazioni, la seconda parte del comma 8
estende la parziale omogeneizzazione ai maggiori e ai tenenti
colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, dopo diciannove e
ventinove anni di servizio militare comunque prestato. Ora, per i
corpi di polizia civili e militari vige analogo sistema: l'art. 6,
comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, attribuisce un
assegno funzionale - che ha natura analoga a quello di "parziale
omogeneizzazione" qui in esame - al solo personale direttivo e gradi
equivalenti (con esclusione dei dirigenti) al compimento di
diciannove e ventinove anni di servizio comunque prestato.
Il legislatore ha dunque differenziato l'attribuzione del
beneficio di parziale omogeneizzazione e dell'assegno funzionale
testé citato - entrambi previsti per gli ufficiali non dirigenti e
il personale direttivo - da quello riconosciuto alle categorie con
anzianità di servizio maturata nelle carriere direttiva o da
ufficiale e in quella dirigenziale.
Quanto alla pretesa disparità di trattamento tra i colonnelli
"d'accademia" e quelli provenienti dai sottufficiali, si osserva che
il sistema trova una sua ratio nel riconoscimento della specifica
professionalità acquisita dai primi attraverso il curriculum
accademico e il più selettivo sistema di reclutamento e
progressione.
I criteri indicati sono stati peraltro confermati dalla legge 8
agosto 1990, n. 231, e dal d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo della Liguria ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 (sia sotto il profilo della disparità di
trattamento che della ragionevolezza) e all'art. 97 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti
per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e
per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari
dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), nella
parte in cui esclude i capitani di vascello - grado equivalente a
colonnello - aventi anzianità di servizio militare, comunque
prestato, superiore a ventinove anni, dalla parziale omogeneizzazione
stipendiale con le forze di polizia assicurata ai maggiori e ai
tenenti colonnelli. I colonnelli che non provengono dall'accademia,
ma da carriere e ruoli differenti (e in
particolare dai sottufficiali) difficilmente possono raggiungere, per
ragioni anagrafiche, tale anzianità di servizio: ciò realizza una
disparità di trattamento a loro danno che, secondo il giudice
rimettente, non ha alcuna giustificazione e lede sia il canone
generale di ragionevolezza sia il principio di imparzialità e buon
andamento dell'amministrazione.
2. - Per vagliare tali censure, è necessario ricostruire la ratio
del decreto-legge n. 379 del 1987.
Dopo la stipula degli accordi che hanno portato a miglioramenti
economici a favore del pubblico impiego (cui erano interessate anche
le Forze di polizia), il Governo ha emanato una serie di
decreti-legge non convertiti (dal decreto-legge n. 92 del 1987 al n.
282 dello stesso anno), fino al decreto-legge n. 379 del 1987,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 468 del 1987, che ha
provveduto alla revisione stipendiale e alla perequazione dei
trattamenti accessori del personale delle Forze armate.
Tale normativa comprende varie misure: l'adeguamento
dell'indennità militare; disposizioni per la gestione delle
pensioni; la parziale omogeneizzazione retributiva con le Forze di
polizia, disciplinata dall'art. 1, comma 8, qui in esame. Il sistema
assicura tale omogeneizzazione agli ufficiali che hanno prestato
quindici o venticinque anni dalla nomina a tenente (ovviamente con
importo differenziato), secondo quanto specificato dalla tabella
inclusa nello stesso comma 8, poi aggiornata dalla legge 8 agosto
1990, n. 231, che, all'art. 5, ha nuovamente determinato gli importi
annui, confermando il meccanismo già definito dal decreto- legge n.
379 del 1987.
Il secondo periodo del comma 8 in esame si fa carico, come
riconosce l'ordinanza di rimessione, della situazione degli ufficiali
che non provengono dall'accademia, ai quali assicura il trattamento
di "parziale omogeneizzazione" al compimento del diciannovesimo e
ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato; tale
ultima previsione vale, peraltro, per i maggiori e i tenenti
colonnelli, provenienti da carriere e ruoli diversi, non per i
colonnelli. Ed è proprio su tale esclusione che si appuntano i
rilievi del giudice a quo, alla luce dell'art. 3 e dell'art. 97 della
Costituzione.
3. - Il decreto-legge n. 379 persegue finalità di riequilibrio
retributivo tra le Forze di polizia e le Forze armate (peraltro non
integrale, come risulta chiaramente dal testo dell'art. 1, comma 8,
che parla di "parziale omogeneizzazione") ed è, questa, la ragion
d'essere del decreto. La razionalità della norma denunziata deve
essere allora verificata in tale contesto perequativo, e in specifica
relazione alle norme dettate per il personale direttivo e per i
dirigenti della Polizia di Stato.
Come ha ricordato l'Avvocatura dello Stato, la legge 1 aprile
1981, n. 121, all'art. 43, ventiduesimo e ventitreesimo comma,
attribuisce ai commissari (ed equiparati) il trattamento economico
della dirigenza secondo il meccanismo dei quindici e dei venticinque
anni di servizio prestato senza demerito, riproposto dalla prima
parte del comma 8, qui in esame; per i commissari (e qualifiche
equiparate) provenienti da carriera e ruoli inferiori, l'art. 6,
comma 3, del citato decreto-legge n. 387 del 1987, convertito nella
legge n. 472 del 1987, attribuisce un assegno funzionale al
compimento di diciannove e ventinove anni di servizio prestato senza
demerito, con riguardo al solo personale direttivo e con esclusione
dei dirigenti.
Pur nelle evidenti diversità di contesto normativo, si è dunque
voluto creare un relativo parallelismo tra i due sistemi retributivi;
ed è significativo che il testo originario del decreto- legge
predisposto dal Governo prevedeva (ai fini della "parziale
omogeneizzazione" economica) la clausola del servizio "senza
demerito", in analogia alle disposizioni riguardanti il personale
della Polizia di Stato che si sono richiamate, clausola che le Camere
hanno comunque soppresso in sede di conversione.
4. - L'analisi della ratio legis dimostra che il legislatore non
ha posto in essere una disciplina irragionevole. Né vale eccepire la
disparità di trattamento a danno dei colonnelli che non provengono
dall'accademia, ma da carriere e ruoli diversi: si tratta, com'è
evidente, di situazioni distinte, e vi è, in questo caso, una
congrua giustificazione del trattamento economico differenziato (cfr.
la sent. n. 248 del 1989 e ancor prima la sent. n. 1089 del 1988),
alla luce delle esigenze di omogeneizzazione che in precedenza si
sono analizzate.
Va considerato, inoltre, che un intervento additivo, pur se
diretto, in ipotesi, a salvaguardare posizioni soggettive meritevoli
di considerazione, potrebbe determinare, in un assetto normativo
così delicato, ulteriori e più gravi disarmonie: a conferma che
l'eventuale revisione della materia spetta, nella sua autonomia, al
legislatore.
5. - Del tutto priva di fondamento è, infine, la censura mossa
con riferimento all'art. 97 della Costituzione, che è parametro
evocato impropriamente, non rilevando, nella questione in esame, il
principio di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468
(Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al
personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei
dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi
collegato ed equiparato), nella parte in cui esclude i colonnelli
provenienti da carriere e ruoli diversi, che abbiano maturato
ventinove anni di servizio militare comunque prestato, dalla parziale
omogeneizzazione stipendiale fra gli ufficiali delle Forze armate e
gli appartenenti alle Forze di polizia, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte