Sentenza n. 146/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 518 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1996
dal pretore di Pinerolo, nel procedimento penale a carico di
Pochettino Cristiano, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1996
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 17 maggio 1996 il pretore di Pinerolo
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 518 del codice di procedura
penale "nella parte in cui non prevede la facoltà delle parti di
richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma
dell'art. 444 c.p.p., in relazione al fatto nuovo risultante dal
dibattimento la cui contestazione venga autorizzata in udienza".
Premette in fatto il rimettente che nel corso del dibattimento il
pubblico ministero, a seguito delle dichiarazioni rese dall'imputato
in sede di esame, ha chiesto di essere autorizzato alla contestazione
nei suoi confronti di un fatto nuovo (originariamente contestato al
solo coimputato); l'imputato ha dichiarato di voler prestare il
proprio consenso a condizione di poter definire il giudizio, per la
parte relativa al fatto nuovo, con richiesta di applicazione ex art.
444 del codice di procedura penale e ha contestualmente proposto
istanza di "patteggiamento", cui il pubblico ministero ha aderito.
Il pretore osserva che l'art. 518 cod. proc. pen. non contempla la
facoltà dell'imputato di richiedere al giudice l'applicazione di
pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al fatto
nuovo contestato in udienza, sicché la richiesta di applicazione
della pena formulata in giudizio dall'imputato non potrebbe trovare
accoglimento, né potrebbe essere autorizzata la contestazione in
udienza del fatto nuovo, avendo l'imputato subordinato il suo
consenso alla possibilità di accedere al "patteggiamento"; e ciò -
sottolinea il rimettente - anche se il pubblico ministero ha
acconsentito al rito semplificato e la richiesta dell'imputato
potrebbe trovare accoglimento in quanto conforme ai presupposti
richiesti dall'art. 444 cod. proc. pen.
Il giudice a quo, pur dando atto che la Corte costituzionale ha
già esaminato nella sentenza n. 41 del 1994 la specifica ipotesi di
contestazione dibattimentale del fatto nuovo affermando che non vi è
contrasto fra la preclusione alla facoltà di richiedere in questa
ipotesi l'applicazione concordata della pena e gli articoli 3 e 24
Cost., ritiene siano prospettabili, con riferimento all'art. 3
Cost., nuovi dubbi di legittimità della disciplina per
l'irragionevole disparità di trattamento tra la situazione
dell'imputato al quale, per effetto della successiva sentenza n. 265
del 1994, è consentito formulare richiesta di "patteggiamento" in
relazione a un fatto diverso o a un reato concorrente contestati in
udienza ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. e quella non
dissimile dell'imputato al quale tale facoltà è negata in ordine al
fatto nuovo. Ad avviso del rimettente, infatti, una volta che con
tale pronuncia è stata introdotta la possibilità rispetto al fatto
diverso e al reato concorrente di richiedere l'applicazione della
pena anche a dibattimento iniziato, "non appare più ragionevole (e,
dunque, viola l'art. 3 Cost.) la preclusione all'adozione di tale
rito semplificato nell'analogo caso di contestazione del fatto nuovo
laddove tale preclusione si traduca in un inutile (ed irrazionale)
dispendio di energie processuali". Di qui l'ulteriore pregiudizio
alla speditezza e celerità del procedimento indicato dal giudice a
quo come secondo profilo di illegittimità della norma impugnata.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura rileva che nell'ordinanza di rimessione non vengono
prospettati profili di costituzionalità sostanzialmente diversi da
quelli già oggetto di esame da parte della Corte nella sentenza n.
41 del 1994 e osserva che la peculiarità delle situazioni prese in
esame dalla Corte nella successiva sentenza n. 265 del 1994 non
costituisce motivo sufficiente di deroga alla regola generale, allora
affermata dalla Corte, secondo cui il pubblico ministero deve
procedere nelle forme ordinarie, "salva soltanto la facoltà
dell'imputato presente di prestare il proprio consenso - ma con ogni
valutazione conseguenziale a suo carico - alla contestazione
immediata".
Sulla presunta irragionevolezza della norma impugnata sotto il
profilo del danno alla speditezza del procedimento, l'Avvocatura
rileva, richiamando ancora la sentenza n. 41 del 1994, che la Corte
ha affermato che non è di per sé irragionevole "che il legislatore,
una volta garantito il diritto di difesa, abbia ritenuto di non
derogare al termine stabilito in via generale dall'art. 446, comma 1,
c.p.p.". Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
pretore di Pinerolo ha per oggetto l'art. 518 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di
presentare richiesta di applicazione della pena a norma dell'art.
444 del medesimo codice relativamente al fatto nuovo di cui il
giudice ha autorizzato la contestazione in dibattimento in base al
comma 2 del medesimo art. 518.
Ad avviso del pretore rimettente, tale omissione contrasterebbe con
l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi del
tutto analoghe, disciplinate rispettivamente dagli articoli 516 e 517
cod. proc. pen., di contestazione del fatto diverso e del reato
concorrente, per le quali la facoltà di chiedere l'applicazione
della pena è stata riconosciuta dalla sentenza n. 265 del 1994. La
disciplina censurata provocherebbe inoltre "un'ingiustificabile
dilatazione dei tempi processuali e un irragionevole aggravio
dell'attività giudiziaria", in quanto, ove l'imputato non abbia
prestato il consenso alla contestazione del fatto nuovo perché
intende usufruire dell'istituto dell'applicazione della pena, a norma
dell'art. 518, comma 1, cod. proc. pen., il pubblico ministero deve
procedere nelle forme ordinarie.
2. - La questione è infondata. Al riguardo, debbono essere
richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte,
da un lato nella sentenza n. 265 del 1994, a cui ha fatto riferimento
il pretore rimettente, e nelle precedenti sentenze sugli articoli 516
e 517 del codice di procedura penale, dall'altro nella sentenza n.
41 del 1994, che aveva dichiarato infondata analoga questione di
legittimità dell'art. 518, comma 2, cod. proc. pen.
3. - Iniziando l'esame da quest'ultima sentenza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 518, comma 2, cod. proc. pen.,
era stata allora sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24
Cost., sulla base di profili solo in parte coincidenti con quelli
prospettati nel presente giudizio.
Con riferimento all'art. 3 Cost., il giudice rimettente aveva
denunciato l'irragionevole disparità di trattamento tra la
situazione dell'imputato che, prestando il suo consenso alla
contestazione del fatto nuovo, perde la possibilità di accedere al
rito semplificato dell'applicazione della pena, e quella, non
dissimile, dell'imputato che, avendo optato per il separato giudizio,
può usufruire in quella sede del rito disciplinato dagli articoli
444 e seguenti cod. proc. pen. La Corte aveva allora rilevato che, in
caso di contestazione del fatto nuovo, la regola generale enunciata
nell'art. 518, comma 1, cod. proc. pen., è che il pubblico ministero
proceda con le forme ordinarie, iniziando un nuovo procedimento
relativo alla nuova fattispecie, nel corso del quale l'imputato
avrebbe potuto eventualmente ricorrere all'applicazione della pena su
richiesta; soltanto nel caso in cui l'imputato, presente, avesse
prestato il consenso alla contestazione suppletiva, si sarebbe
verificata la conseguente rinuncia al rito semplificato. Poiché le
due situazioni erano frutto di "una libera opzione di scelta
difensiva operata dall'imputato", la Corte aveva escluso qualsiasi
ingiustificata disparità di trattamento.
La questione era stata dichiarata infondata anche sotto il profilo
della violazione del diritto di difesa, in base alla ragione
assorbente che, essendo il consenso dell'imputato condizione
indispensabile alla contestazione del fatto in udienza, il diritto di
difesa era comunque garantito, poiché la scelta tra il nuovo
procedimento, con la conseguente possibilità di ricorrere
all'applicazione della pena, e l'accettazione della contestazione,
con conseguente rinuncia al rito semplificato, è rimessa alla libera
valutazione della soluzione ritenuta più confacente alla difesa
dell'imputato.
Le considerazioni allora svolte, specie se correlate al percorso
della giurisprudenza costituzionale relativo agli articoli 516 e 517
cod. proc. pen., conservano validità anche ai fini della decisione
della questione portata oggi all'esame della Corte.
4. - Circa i rapporti tra applicazione della pena e contestazione
del fatto diverso e del reato concorrente, la giurisprudenza di
questa Corte si pone in termini di sostanziale continuità tra le
decisioni che avevano precedentemente respinto la relativa questione
di legittimità e la sentenza di accoglimento n. 265 del 1994.
Tra le sentenze e le ordinanze pronunciate prima del 1994 (sentenze
nn. 593 del 1990, 316 del 1992, 129 del 1993, ordinanze nn. 213 del
1992 e 107 del 1993), la sentenza più recente sintetizza
l'orientamento sino ad allora seguito. La preclusione all'ammissione
ai riti alternativi (applicazione della pena e giudizio abbreviato)
in caso di contestazione dibattimentale suppletiva non è affatto
irragionevole, in quanto si tratta di un'evenienza non infrequente e
non imprevedibile, dato lo stretto rapporto intercorrente tra
l'imputazione originaria e il reato connesso; evenienza peraltro
preclusa ove l'imputato operi tempestivamente la scelta di chiedere
uno dei riti alternativi, rinunciando al dibattimento. Il rischio
della contestazione suppletiva dibattimentale rientra quindi nel
calcolo in base al quale l'imputato si determina a chiedere i riti
semplificati, ovvero a rinunciarvi, onde egli non ha che da
addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta.
Questa linea interpretativa non risulta disattesa neppure dalla
sentenza di accoglimento n. 265 del 1994. Gli articoli 516 e 517 cod.
proc. pen. sono stati infatti dichiarati illegittimi, nella parte in
cui non prevedono la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice
del dibattimento l'applicazione della pena relativamente al fatto
diverso o al reato concorrente, solo "quando la nuova contestazione
concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al
momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha
tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione
della pena in ordine alle originarie imputazioni". In tali situazioni
non è infatti possibile rinvenire "alcun profilo di inerzia
dell'imputato e quindi di "addebitabilità" al medesimo delle
conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato"; al
contrario, "la libera determinazione dell'imputato verso i riti
speciali risulta sviata da aspetti di "anomalia" caratterizzanti la
condotta processuale del pubblico ministero", derivanti "o dalla
erroneità dell'imputazione (il fatto è diverso) o dalla sua
incompletezza (manca l'imputazione relativa a un reato connesso)".
A differenza delle ipotesi in cui la contestazione suppletiva è
riconducibile a elementi nuovi emergenti dall'istruzione
dibattimentale, in tali situazioni non può parlarsi - conclude la
sentenza sul punto - "di una libera assunzione del rischio del
dibattimento da parte dell'imputato"; con l'ovvia conseguenza che
deve essergli riconosciuta la facoltà di essere ammesso a chiedere
l'applicazione della pena in ordine al fatto diverso o al reato
concorrente.
5. - La distinzione operata dalla sentenza n. 265 del 1994 tra i
casi in cui il fatto diverso o il reato concorrente emerge a seguito
dell'istruzione dibattimentale, e quelli in cui i fatti oggetto della
contestazione suppletiva già risultavano al momento dell'esercizio
dell'azione, indica la via di soluzione anche della questione di
legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 518
cod. proc. pen.
In primo luogo, la contestazione suppletiva del fatto nuovo si
riferisce per definizione, come emerge dalla stessa lettera della
norma in esame, ad un fatto che risulta "nel corso del dibattimento",
non enunciato per tale ragione nel decreto che dispone il giudizio.
Da un lato, dunque, l'imputato non aveva potuto tenere conto di tale
evenienza nell'operare le proprie scelte difensive in ordine ai riti
alternativi; dall'altro, la mancata tempestiva contestazione nel
momento dell'esercizio dell'azione penale non è addebitabile ad
anomalie della condotta processuale del pubblico ministero.
Il meccanismo di contestazione del fatto nuovo tiene appunto conto
della specificità di tale situazione, in quanto non preclude in via
assoluta, a differenza di quanto previsto nella formulazione
originaria degli articoli 516 e 517 cod. proc. pen., la facoltà di
avvalersi dei riti alternativi. Al contrario, la regola generale
dettata dall'art. 518, comma 1, cod. proc. pen., è che il pubblico
ministero proceda nelle forme ordinarie, così dando all'imputato la
possibilità di presentare la richiesta di applicazione della pena
sin dalle indagini preliminari. Solo se il pubblico ministero ne
faccia richiesta, e l'imputato presti il consenso, il giudice può
autorizzare la contestazione in udienza del fatto nuovo, con la
conseguente perdita della facoltà di chiedere l'applicazione della
pena. L'imputato è quindi arbitro di decidere se usufruire della
facoltà di essere ammesso all'applicazione della pena su richiesta,
ovvero se rinunciarvi, accettando la contestazione dibattimentale del
fatto nuovo.
Le censure di irragionevole disparità di trattamento prospettate
dal giudice rimettente risultano pertanto infondate, in quanto la
disciplina dei rapporti tra contestazione dibattimentale del fatto
nuovo e facoltà di chiedere l'applicazione della pena non è
assimilabile alla disciplina della contestazione del fatto diverso e
del reato concorrente, quale risultante dopo l'integrazione operata
dalla sentenza n. 265 del 1994.
Al riguardo, è opportuno tenere presente che, con specifico
riferimento al giudizio abbreviato, tale soluzione era già stata
adombrata dalla sentenza n. 316 del 1992, che aveva appunto rilevato
che "la disciplina delle nuove contestazioni è, nel sistema del
codice, razionalmente differenziata, dato che, ove si tratti di fatto
"nuovo", la sua contestazione nello stesso dibattimento è possibile
solo se l'imputato vi consente: sì che, occorrendo altrimenti
procedersi nelle forme ordinarie, la richiesta per esso del giudizio
abbreviato resta possibile".
6. - Infondate sono pure le ulteriori censure prospettate dal
giudice rimettente in ordine all'ingiustificabile dilatazione dei
tempi processuali e all'irragionevole aggravio dell'attività
giudiziaria che deriverebbero dalla disciplina denunciata: i valori
della speditezza e dell'economia processuale non trovano, infatti,
diretto riconoscimento costituzionale, salvi i casi in cui la
disciplina determini il rischio di paralisi del processo (v. da
ultimo sentenza n. 10 del 1997), ovvero comporti un irragionevole e
ingiustificato trattamento deteriore in danno dell'imputato.
Situazioni che, per le considerazioni sopra svolte, non ricorrono nel
caso in esame, ove all'imputato che non abbia prestato il consenso
alla contestazione suppletiva è offerta l'opportunità di presentare
richiesta di applicazione della pena sin dalle prime battute delle
indagini preliminari disposte dal pubblico ministero in ordine al
fatto nuovo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 518 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Pinerolo,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte