Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1998 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 415 del

codice di procedura civile, in relazione agli artt. 163 e 164 dello

stesso codice, e dell'art. 416 del codice di procedura civile

promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1997 dal pretore di Perugia

sul ricorso proposto da Versiglioni Gennaro contro la New Fire S.r.l.

iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il

pagamento di una somma di danaro a titolo di indennità di fine

rapporto, il pretore di Perugia, con ordinanza del 15 marzo 1997, ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale

degli artt. 414 e 415 del codice di procedura civile, in relazione

agli artt. 163 e 164 dello stesso codice, nella parte in cui "non

prevedono a pena di nullità l'avvertimento al convenuto a

costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione per

non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c." e, in

via alternativa e in riferimento agli stessi parametri, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 416 del codice di procedura

civile nella parte in cui "prevede decadenze a carico del convenuto

costituitosi all'udienza di discussione fissata dal Pretore, senza

essere stato avvertito della necessità di costituirsi dieci giorni

prima di detta udienza per non incorrere in decadenze";

che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione, nel ricorso

e nel pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,

dell'avvertimento al convenuto a costituirsi nei termini di legge per

non incorrere nelle decadenze di cui all'ultimo comma del citato art.

416 del cod. proc. civ. violerebbe: a) l'art. 3, primo comma, della

Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra le

parti convenute nel giudizio ordinario di cognizione (ove siffatto

avvertimento, ai sensi dell'art. 164 del cod. proc. civ., è

previsto, a pena di nullità, nell'atto di citazione) e quelle

convenute nello speciale rito del lavoro; b) l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, per la lesione del diritto di difesa del

convenuto conseguente all'affidamento incolpevole dallo stesso

riposto sulla possibilità di costituirsi regolarmente in giudizio -

senza incorrere in decadenze - sino alla data dell'udienza di

discussione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta quesiti

plurimi, di portata tutt'altro che equivalente;

che il giudice a quo pone, inoltre, tra detti quesiti un legame

irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione

logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata

in caso di rigetto di quella che la precede (cfr. sentenza n. 188 del

1995);

che pertanto la questione, volutamente ancipite, deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile alla luce della consolidata

giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: ordinanze n. 325 del

1994 e n. 73 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 414 e 415, in relazione agli

artt. 163 e 164, del codice di procedura civile, nonché dell'art.

416 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di

Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte