Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/2000

Altra decisione · depositata il 16/05/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 secondo comma

del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 (Ordinamento

dell'Avvocatura dello Stato), promossi con tre ordinanze emesse il

9 marzo 1999 dal Tribunale di Verona, rispettivamente iscritte ai

nn. 345, 346 e 347 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale

dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con le tre ordinanze in epigrafe il Tribunale di

Verona - con motivazioni di identico tenore - ha sollevato questione

di costituzionalità dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto

30 ottobre 1933, n. 1611 (Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato),

in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, giudicando in

procedimenti di reclamo ex art. 739 del codice di procedura civile,

proposti nei confronti di ordinanze con cui il pretore di Verona

aveva respinto ricorsi di cittadini stranieri avverso decreti

prefettizi di espulsione, adottati ai sensi dell'art. 13 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero);

che nei procedimenti di reclamo il prefetto si è costituito

eccependo l'incompetenza dell'adito tribunale ai sensi dell'art. 25

del codice di procedura civile, operando in proposito il c.d. foro

erariale;

che le ordinanze di rimessione - ritenuta l'ammissibilità

del reclamo, al lume di una decisione della Corte di cassazione -

affermano che l'eccezione di incompetenza sarebbe "rilevante", in

quanto al reclamo (implicitamente equiparato all'appello) si

applicherebbe l'art. 7, secondo comma, del r.d. n. 1611 del 1933, il

quale - nel testo vigente al momento della pronuncia delle ordinanze

- sanciva che, nelle ipotesi in cui il primo comma prevedeva che il

foro erariale in primo grado non operasse (fra le quali all'epoca

erano appunto comprese le cause di competenza pretorile), l'appello

avverso le sentenze pretorili si dovesse proporre al tribunale del

luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto le

sentenze fossero state pronunciate, onde nella specie la competenza

sarebbe spettata al Tribunale di Venezia;

che le ordinanze, dopo avere osservato che l'incompetenza

correlata al c.d. foro erariale sarebbe rilevabile in ogni stato e

grado del processo, ritengono che la questione sollevata - pur

ritenuta infondata dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 118

del 1964 - debba essere riesaminata, in quanto il parametro

costituzionale dell'art. 3 sarebbe leso per l'ingiustificato diverso

trattamento fra i residenti in località sedi dell'avvocatura

erariale ed i soggetti, cittadini italiani o non, colà non

residenti, i quali sarebbero sfavoriti, avendo opportunità difensive

minori, anche per il maggior carico di spese legali che dovrebbero

sopportare rispetto ai primi per la necessità di dover adire il

giudice della sede erariale;

che, d'altro canto, le esigenze che la Corte costituzionale

aveva addotto a sostegno della decisione di infondatezza - basate sul

minor costo del servizio e sul suo migliore svolgimento garantito dal

foro erariale - si sarebbero ormai affievolite, in ragione della

facilità e rapidità delle comunicazioni, che consentirebbero la

difesa dell'erario in modo tempestivo anche fuori dalla sede

distrettuale;

che il parametro costituzionale dell'art. 24 sarebbe leso, a

sua volta, perché la prospettiva di dover adire il foro distrettuale

indurrebbe i soggetti interessati alla desistenza dall'opposizione

contro i provvedimenti dell'amministrazione;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto in

tutti i giudizi, sostenendo la necessità che gli atti siano

restituiti al giudice a quo per nuova valutazione sulla rilevanza

della sollevata questione, in ragione della sopravvenienza

dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 - da

considerarsi immediatamente applicabile nei giudizi a quibus - il

quale ha escluso la reclamabilità del provvedimento che decide sul

ricorso avverso il decreto di espulsione ed ha previsto la sua

ricorribilità in cassazione.

Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano, con

motivazione identica, questione di costituzionalità della stessa

norma, onde i relativi giudizi possono essere riuniti;

che successivamente alla pronuncia delle ordinanze di

rimessione - come ha dedotto il Presidente del Consiglio dei Ministri

- è entrato in vigore l'art. 4 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113

(Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo

1998, n. 40), che ha inserito nel d.lgs. n. 286 del 1998 un

art. 13-bis il cui quarto comma prevede che la decisione sul ricorso

avverso il provvedimento di espulsione sia non reclamabile, ma

ricorribile per cassazione;

che in forza della suddetta disposizione il quadro normativo

potenzialmente disciplinante il giudizio a quo, specie per quanto

concerne l'ammissibilità dell'impugnazione, è obbiettivamente

mutato, in quanto il mezzo di impugnazione con il quale detto

giudizio è stato instaurato non risulta più previsto;

che, in assenza di specifiche norme di diritto transitorio,

che non sono state dettate dal legislatore a proposito dei giudizi

pendenti, si pone il problema dell'immediata applicabilità

dell'indicata innovazione legislativa nei giudizi a quibus;

che compete al giudice rimettente valutare se detta

applicabilità sussista (e quali siano le sue conseguenze sui giudizi

a quibus), oppure se tali giudizi continuino ad essere disciplinati

dalla normativa precedente, come interpretata dal giudice di

legittimità nella pronuncia che lo stesso rimettente ha citato;

che conseguentemente tale jus novorum appare potenzialmente

incidente sulla valutazione di rilevanza della sollevata questione, e

quindi - competendo essa al giudice rimettente - si impone, secondo

consolidata giurisprudenza della Corte, la restituzione degli atti al

medesimo, perché riesamini la persistenza della rilevanza della

questione alla luce della norma sopravvenuta;

che la restituzione degli atti appare, inoltre, giustificata,

anche in ragione di un'ulteriore sopravvenienza normativa,

rappresentata dall'entrata in vigore della disciplina istitutiva del

giudice unico di primo grado, recata dal decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), avvenuta, per il processo civile, con effetto

dal 2 giugno 1999, ai sensi dell'art. 247, primo comma, nel testo

modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188 (Proroga

del termine di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante

norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado);

che - avendo il suddetto intervento legislativo, fra l'altro,

soppresso l'ufficio pretorile - la soppressione appare potenzialmente

incidente sulla sollevata questione, trattandosi di stabilire le sue

conseguenze su una norma quale quella denunciata dal rimettente, che

espressamene si riferisce a tale ufficio;

che compete al rimettente valutare quali siano queste

conseguenze e se esse incidano sul giudizio di rilevanza della

questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale

di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte