Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),

promosso con Ordinanza emessa l'8 marzo 2000 dal tribunale di

sorveglianza di Caltanissetta, iscritta al n. 484 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con Ordinanza emessa l'8 marzo 2000, pervenuta a

questa Corte il 5 luglio 2000, il tribunale di sorveglianza di

Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli articoli 3, 4, 16 e 27 della Costituzione,

dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della liberta), che disciplina l'affidamento

in prova al servizio sociale, nella parte in cui non prevede che

l'esecuzione della misura possa aver luogo anche nel territorio di un

altro Stato appartenente all'Unione europea;

che il remittente, premesso di doversi pronunciare sulla

istanza di affidamento al servizio sociale di un condannato residente

in Germania, che ivi ha un lavoro e vive con la famiglia, e che si

troverebbe nelle condizioni soggettive che consentirebbero la

concessione del beneficio, dà atto che sia l'amministrazione

penitenziaria, sia la giurisprudenza della Corte di cassazione

escludono che la misura possa essere applicata fuori del territorio

nazionale, potendo essere destinatari dell'affidamento solo i centri

di servizio sociale, privi di competenza e non operanti all'estero;

che, tuttavia, il giudice a quo ritiene che la prassi

amministrativa - che vede le strutture deputate non predisposte per

eseguire la misura fuori del territorio nazionale - debba cedere ai

principi di diritto; e che, dovendo la pena avere una funzione

anzitutto rieducativa, sul piano personale e del reinserimento

sociale (art. 27, terzo comma, Cost.), l'ordinamento dovrebbe rendere

operativo tale principio, assicurare la garanzia della "parità

lavorativa" fra tutti i cittadini, residenti o meno nello Stato

(art. 3 Cost.), assicurare la tutela del principio costituzionale del

diritto al lavoro, con la promozione delle condizioni che lo rendano

effettivo (art. 4 Cost.), nonché assicurare che la libertà di

uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi (art. 16, secondo

comma, Cost.) non venga di fatto vanificata dall'impossibilità di

svolgere attività lavorativa all'estero;

che, inoltre, ad avviso del remittente, nella ormai

consolidata prospettiva della cittadinanza europea e della

cooperazione europea in campo penale e della sicurezza, sarebbe

antistorico escludere un beneficio, cui il condannato potrebbe

legittimamente aspirare, sol perché i centri di servizio sociale non

potrebbero coordinarsi con i consolati italiani all'estero o con

omologhi organismi operanti all'estero;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

il quale conclude chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata, osservando che nessuna norma costituzionale imporrebbe che

l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione possa aver

luogo fuori del territorio dello Stato in cui si manifesta la

potestà punitiva; e che comunque, per potere eseguire la pena

all'estero, occorrerebbe una normativa apposita, la quale a sua volta

presupporrebbe un accordo internazionale che disciplinasse questo

aspetto della cooperazione penale, accordo oggi mancante nei rapporti

fra Italia e Germania.

Considerato che l'esecuzione di una misura restrittiva di

carattere penale, come l'affidamento in prova, comporta l'esercizio

di poteri autoritativi per il controllo sull'osservanza delle

prescrizioni imposte (art. 47, commi 5, 6 e 9, della legge 26 luglio

1975, n. 354), sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza

(art. 47, comma 10), e con informazione dell'autorità di pubblica

sicurezza (art. 58 della stessa legge), poteri che non potrebbero

essere esercitati al di fuori del territorio nazionale in mancanza di

accordi con le autorità di altro Stato;

che la possibilità di espiare le pene nel territorio di

Stati diversi da quello che ha emesso la condanna è bensì prevista

da strumenti convenzionali internazionali (cfr. la convenzione sul

trasferimento delle personecondannate, adottata a Strasburgo il

21 marzo 1983, e resa esecutiva in Italia con la legge 25 luglio

1988, n. 334, nonché la legge 3 luglio 1989, n. 257, recante

"Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi

ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali"), e che, in questo

ambito, è prevista anche la possibilità che cittadini italiani

condannati in Italia siano trasferiti in altro Stato dell'Unione

europea, tenuto conto della loro residenza abituale (art. 2

dell'Accordo relativo all'applicazione, tra gli Stati membri delle

comunità europee, della convenzione del Consiglio d'Europa sul

trasferimento delle persone condannate, reso esecutivo in Italia con

la legge 27 dicembre 1988, n. 565, ma non ancora operativo nei

confronti della Germania, che non risulta averloratificato);

che, in ogni caso, tale eventualità è diversa da quella

della esecuzione di una misura penale, ad opera delle autorità

italiane, sul territorio di un altro Stato, comportando piuttosto

l'esecuzione della stessa o di analoga misura ad opera delle

autorità di un altro Stato;

che peraltro, in assenza di pur auspicabili sviluppi della

normativa comunitaria e degli accordi di cooperazione con altri Stati

per l'esecuzione di misure penali, non può ritenersi contrastante

con alcuna norma della Costituzione la limitazione della esecuzione

di misure penali nazionali all'ambito territoriale dello Stato

italiano;

che, infatti, la disuguaglianza fra cittadini condannati che

vivono e lavorano in Italia e cittadini condannati che vivono e

lavorano all'estero, come ogni altra disparità che può derivare

dalle diverse condizioni personali di vita e di lavoro del

condannato, è di mero fatto, e non discende dalla norma impugnata,

che non può pertanto ritenersi in contrasto con l'art. 3, primo

comma, della Costituzione;

che, parimenti, è di mero fatto, e non è imputabile alla

norma denunciata, l'ostacolo rispetto all'esercizio del diritto al

lavoro, discendente dalla necessità di dare esecuzione ad una

condanna penale e dalle modalità con cui tale esecuzione deve

avvenire;

che il diritto a lasciare il territorio nazionale ed a

rientrarvi, anche per motivi di lavoro, garantito ai cittadini

dall'art. 16, secondo comma, della Costituzione, non ha nulla a che

fare con le conseguenze restrittive discendenti da una condanna

penale;

che, infine, non è violato il principio di rieducatività

della pena, di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per

il solo fatto che l'affidamento in prova al servizio sociale - come

ogni altra misura restrittiva di esecuzione penale - può avvenire

solo sul territorio nazionale e può perciò rivelarsi, in fatto, di

più difficile applicazione, pur essendo, in diritto, sempre

possibile, nei confronti di un condannato che vive e lavora

all'estero;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata

sotto tutti i profili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle

misure privative e limitative della liberta), sollevata, in

riferimento agli articoli 3, 4, 16 e 27 della Costituzione, dal

tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte