Sentenza n. 147/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1972 · relatore Costantino Mortati
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Lombardia 9 dicembre 1971, n. 3, riapprovata il 3 febbraio
1972, recante "Norme concernenti il trattamento economico del personale
comandato per la prima costituzione degli uffici e dei servizi
regionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il
26 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione lombarda;
udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e gli avvocati Leopoldo Elia e Feliciano Benvenuti,
per la Regione lombarda.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, promuoveva questione di legittimità costituzionale della
legge della Regione lombarda 9 dicembre 1971, n. 3, riapprovata dal
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella
seduta del 3 febbraio 1972, per contrasto con gli artt. 117, VIII
disposizione transitoria e 97 della Costituzione, 6, n. 6, e 47 dello
Statuto, nonché 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Osservava che, con la legge impugnata, la Regione lombarda aveva
stabilito il trattamento economico da corrispondere al personale
comandato dallo Stato e dagli enti locali, per la prima costituzione
degli uffici e servizi regionali, in via transitoria fino al 30 giugno
1972, e così disponendo appariva viziata nel suo complesso per
incompetenza assoluta della Regione a provvedere sul trattamento
economico e sullo status giuridico di personale appartenente a ruoli
organici dello Stato e degli enti locali, ancorché dipendente
funzionalmente dalla Regione. Subordinatamente poi altro vizio doveva
essere ravvisato nella violazione dell'art. 67 della legge n. 62 del
1953 per avere attribuito al personale in questione un trattamento
economico notevolmente superiore a quello previsto pel personale
statale. Ed infatti, tanto l'art. 117 della Costituzione, quanto gli
artt. 6, n. 6, e 47 dello Statuto, nell'attribuire alla Regione
competenza per l'ordinamento degli uffici, degli enti amministrativi e
del personale dipendente dalla Regione, farebbero riferimento a una
dipendenza organica e non funzionale, secondo quanto stabilito dalla
Corte costituzionale con la sentenza 10 luglio 1968, n. 93. In tale
prospettiva, lo status giuridico ed il trattamento economico del
personale comandato devono continuare ad essere quelli dei rispettivi
ruoli di provenienza fino a quando leggi della Repubblica non
detteranno norme in proposito, ai sensi dell'VIII disposizione
transitoria della Costituzione. Per giustificare la disparità di
trattamento così introdotta tra il personale comandato e le altre
categorie di dipendenti statali e di enti locali, non si potrebbe far
leva sulla transitorietà della legge. Anzi, poiché il personale
comandato può essere in ogni momento richiamato, anche d'ufficio,
presso l'ente di provenienza, l'avere ad esso attribuito un trattamento
autonomo - e nella specie, a vari livelli, superiore a quello degli
status originari -, potrebbe costituire un attentato al buon andamento
dell'amministrazione rendendo psicologicamente difficile una scelta
obbiettiva tra la permanenza presso la Regione e l'eventuale rientro
presso l'ente di provenienza.
Si costituiva in giudizio la Regione lombarda, rappresentata e
difesa dagli avvocati Benvenuti, Elia e Lorenzoni. La Regione sollevava
pregiudizialmente eccezione di inammissibilità del ricorso, in
considerazione della circostanza che questo non era stato preceduto da
una deliberazione del Consiglio dei ministri e nemmeno da una formale
determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che, benché
incompetente, avesse deliberato la proposizione del ricorso in via
d'urgenza. In tale situazione l'impugnativa era meramente apparente,
perché proposta dalla sola Avvocatura dello Stato, e come tale affetta
da assoluta nullità ed inammissibilità, nonostante la tardiva
conferma del Consiglio dei ministri deliberata nella riunione del 22
febbraio 1972, essendo da escludere che la conferma o ratifica
potessero sanare l'originario vizio.
Venendo quindi al merito del ricorso, la Regione rilevava in primo
luogo che la legge impugnata regolava transitoriamente il solo
trattamento economico del personale comandato. Essa era espressione del
fondamentale principio di eguaglianza perché intesa a parificare il
trattamento economico di personale che, pur con diverse qualifiche e
diversa provenienza, si era trovato a svolgere lo stesso lavoro e le
stesse mansioni, perdendo, per di più, quella parte di retribuzione
reale costituita da indennità, gettoni di presenza e emolumenti di
altra natura, già variamente percepita presso gli enti di provenienza.
Quanto al secondo profilo della asserita incompetenza della Regione
a disciplinare il trattamento economico di personale da essa dipendente
solo funzionalmente, si rilevava dapprima che male era stato invocato
l'art. 97 della Costituzione, poiché il buon andamento (che, secondo
la disposizione richiamata, deve essere assicurato) si riferisce alla
singola Amministrazione, nella specie alla Regione lombarda; buon
andamento che certo non si sarebbe avuto con il sistema dei diversi
emolumenti concessi al personale comandato.
Apodittico era poi ritenere che la Regione non potesse migliorare a
fini perequativi il trattamento economico di personale funzionalmente
dipendente che restava determinato fondamentalmente dallo Stato o dagli
altri enti pubblici. Ed infatti, se è vero che gli emolumenti sono
collegati con il grado rivestito, è anche vero che al grado
corrispondono determinate funzioni, sicché sarebbe proprio il momento
della dipendenza funzionale, più di quello della dipendenza organica,
a definire la causa degli emolumenti.
Quanto alla legge n. 62 del 1953, essa all'art. 65 vieta agli enti
di provenienza di attribuire indennità al personale comandato, ma non
pone alcuna norma che inibisca alla Regione di attribuire indennità o
attraverso premi in deroga ed analoghe "provvidenze", o predisponendo
un sistema obbiettivo di compensi corrispondenti al valore delle
funzioni esercitate. Né infine si poteva richiamare l'art. 67 della
legge n. 62 del 1953, poiché questa disposizione non dava luogo a
norme di principio in ordine al trattamento economico, non ponendo
procedure per la determinazione di tale trattamento o parametri minimi
in relazione a determinate funzioni.
Concludeva pertanto per la reiezione del ricorso in quanto
inammissibile e infondato nel merito.
Nella memoria successivamente depositata, l'Avvocatura dello Stato,
dopo aver richiamato la sentenza n. 6 del 1969 della Corte
costituzionale al fine di dimostrare la irrilevanza di una ricerca di
una formale deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri,
resisteva all'eccezione di inammissibiltà del ricorso per l'omessa
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Al proposito, deduceva
che l'art. 127 della Costituzione (unica norma di rango costituzionale
che disciplina la materia) non richiede tale previa deliberazione,
prescritta, invece, solo dalla legge ordinaria (art. 31 legge 11 marzo
1953, n. 87). Ne ricavava che alla rigida applicazione della legge n.
87 del 1953 si sarebbe potuta contrapporre un'interpretazione più
conforme a situazioni eccezionali come quella di specie. Era infatti
accaduto che, durante la pendenza del termine per impugnare, il Governo
dimissionario era stato sostituito da un nuovo Governo, che peraltro si
era completamente formato, con il giuramento del Ministro per il
lavoro, solo nel giorno stesso della scadenza del termine per
l'impugnazione. Pertanto, mentre al Governo dimissionario non poteva
muoversi alcun addebito per non aver proposto il ricorso, il nuovo
Governo non si sarebbe potuto riunire, perché non formato, prima del
giuramento del Ministro del lavoro, giuramento che, tuttavia, era
intervenuto in un momento in cui era materialmente impossibile
notificare il ricorso. Nell'evidente impossibilità giuridica, politica
e di fatto, di convocare un Consiglio dei ministri ad horas, per
deliberare a Roma sulla proposizione di un atto, che doveva essere
notificato a Milano, il Presidente del Consiglio dei ministri, in via
di urgenza, diede corso all'impugnativa e sottopose la questione, per
la ratifica e conferma, al primo Consiglio dei ministri (22 febbraio
1972), che approvò.
Nessun precedente della Corte si attagliava, quindi, a tale
situazione, per la quale conveniva adottare un'interpretazione
razionale e conservativa dei diritti della parte ricorrente, come era
stato fatto nella sentenza n. 39 del 1971. Nel merito l'Avvocatura
ribadiva le argomentazioni precedentemente svolte per dimostrare
l'incompetenza della Regione a disciplinare lo status giuridico ed il
trattamento economico di personale non organicamente dipendente.
La Regione lombarda, a sua volta, insisteva nell'eccezione di
inammissibilità, sottolineando, dopo aver richiamato precedenti della
Corte in materia, che la richiesta di una previa deliberazione del
Consiglio dei ministri è già contenuta nell'art. 127 della
Costituzione che attribuisce a questo organo il potere di deliberare il
ricorso, come la Corte costituzionale aveva ritenuto nella sentenza n.
8 del 1967. La stessa Corte, inoltre, nella sentenza n. 119 del 1966
aveva opposto il principio della inderogabilità delle competenze
costituzionali all'opinione che situazioni eccezionali legittimerebbero
il Presidente del Consiglio ad adottare provvedimenti di urgenza, salva
ratifica del Consiglio dei ministri.
Del resto era dubbio che la situazione fosse nella specie
eccezionale, poiché anche il Governo dimissionario avrebbe potuto
proporre il ricorso. Una deroga al principio della collegialità
costituirebbe, comunque, un grave precedente che potrebbe condurre ad
una prassi tale da vanificare il dettato costituzionale, tanto più che
la ratifica o conferma dell'iniziativa presidenziale diverrebbe
automatica o quasi, per la menomazione del prestigio del Presidente che
si avrebbe ove il Consiglio dei ministri non ratificasse il ricorso.
Nel merito la Regione si riportava a quanto precedentemente
dedotto. Considerato in diritto :
1. - Con ricorso del 19 febbraio 1972 il Presidente del Consiglio
dei ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale
della legge approvata il 9 dicembre 1971 dal Consiglio regionale della
Regione Lombardia e, a seguito di rinvio, riapprovata il 3 febbraio
1972 a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso Consiglio,
recante norme concernenti il trattamento economico del personale per la
prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali, per violazione
dell'art. 117, dell'VIII disposizione transitoria e dell'art. 97 della
Costituzione, nonché dell'art. 6, comma quinto, n. 6, e dell'art. 47
dello Statuto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 339.
2. - Per la Regione Lombardia il ricorso proposto dal Presidente
del Consiglio dei ministri sarebbe apparente, inesistente o nullo,
perché non sarebbe stato preceduto da una - anche se illegittima -
formale determinazione di esso Presidente e sarebbe stato solo
sottoscritto da un Avvocato dello Stato, che, per la mancanza di una
qualsiasi deliberazione, non avrebbe la veste di rappresentare il
Governo.
Sulle ragioni poste a fondamento delle eccezioni e sviluppate nella
memoria di costituzione, la resistente non si sofferma più nella
memoria difensiva, senza peraltro rinunciarvi: è quindi necessario che
la Corte se ne occupi.
Risulta in punto di fatto che il Presidente del Consiglio dei
ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale sopra
specificata, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato; e dal
ricorso non emerge se vi sia stata una formale deliberazione o
determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
Non vi è dubbio però che la redazione e la sottoscrizione del
ricorso da parte dell'Avvocato generale dello Stato e per esso da un
sostituto Avvocato generale, siano state precedute da una
determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
Per l'esistenza ed operatività di un atto del genere non occorre
una particolare forma, ma basta, come osserva l'Avvocatura generale,
che la volontà del Presidente del Consiglio si esprima, di volta in
volta, attraverso i canali necessari e sufficienti in relazione al
contenuto dell'atto stesso.
Nella specie, essendoci stata la volontà del Presidente del
Consiglio di impugnare davanti alla Corte la legge de qua, come
inequivocabilmente è dimostrato dal comportamento dello stesso
Presidente ed indirettamente è comprovato dalla deliberazione
consiliare del 22 febbraio 1972, di cui infra, ed essendo stata tale
volontà portata utilmente a conoscenza dell'Avvocatura generale dello
Stato, questa legittimamente ha proposto il ricorso a nome e
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri.
Nei giudizi in via d'azione valgono circa la rappresentanza e
difesa del Governo le norme che sono dettate per l'intervento nei
giudizi incidentali (art. 20, comma terzo, della legge 11 marzo 1953,
n. 87), e sono applicabili i principi riconosciuti validi da questa
Corte (sentenza n. 6 del 1969) a proposito della non necessarietà di
un mandato o di uno specifico atto da cui risulti la volontà del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Stante ciò, la sopraddetta eccezione è infondata.
3. - La Regione Lombardia eccepisce altresì ed in modo preminente
che il ricorso sarebbe inammissibile perché la proposizione della
questione operata dal Presidente del Consiglio non sarebbe stata
preceduta da una conforme deliberazione del Consiglio dei ministri e
perché al riguardo non sarebbe consentito al Presidente, neppure per
ragioni di urgenza, di sostituirsi al Consiglio.
Invero, alla proposizione del ricorso entro il termine di cui
all'art. 127, comma quarto, della Costituzione e all'art. 31, comma
primo, della legge n. 87 del 1953, ha fatto seguito, al di là della
scadenza del termine stesso, una deliberazione con cui il Consiglio dei
ministri ha confermato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale
proposta in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Ed a queste premesse si riporta la tesi sostenuta dall'Avvocatura
dello Stato, per cui, in caso di necessità ed urgenza, il Presidente,
salvo ratifica o conferma del Consiglio dei ministri, è legittimato a
sostituirsi al Consiglio stesso nell'iniziativa di promuovere una
questione di legittimità costituzionale in via principale
relativamente ad una legge regionale.
Tale tesi, però, in linea di principio, non può essere condivisa.
Questa Corte ha più volte (sentenze n. 76 del 1963, n. 119 del
1966 e n. 8 del 1967) precisato che il potere di proporre la detta
impugnativa spetti al Governo, che sia il Consiglio dei ministri a
dover deliberare al riguardo e che il Presidente del Consiglio sia
legittimato ad agire se ed in quanto sussista la detta determinazione
del Consiglio dei ministri, e correlativamente che neppure per ragioni
di urgenza il Presidente si possa sostituire in sede decisionale al
Consiglio dei ministri.
Ed ora ritiene che non ricorrono nuove ragioni per mutare il
proprio convincimento. In particolare, non è dell'avviso che l'art.
127, ultimo comma, come invece si legge nella difesa dello Stato, "non
esclude, di per sé, che, osservato il termine perentorio di quindici
giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri si assuma, in via
d'urgenza, i poteri del Gabinetto, di cui egli rappresenta (art. 95
della Costituzione) la sintesi dell'attività politica generale e di
quella di indirizzo politico, salva la successiva conferma o ratifica
da parte del Consiglio dei ministri". È vero che solo la legge
ordinaria (art. 31 citato) prescrive la previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, ma tale norma non si presta ad essere
interpretata nel senso ora detto, perché è proprio l'art. 127 della
Costituzione a ricollegare al Governo e cioè al Consiglio dei ministri
i poteri in ordine alla proposizione del ricorso. Senonché, con il
mancato accoglimento della tesi difensiva del Presidente del Consiglio
dei ministri, non si perviene, come vorrebbe la Regione Lombardia, alla
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Bisogna anzitutto porre mente al fatto che l'art. 127 si occupa del
controllo dello Stato nei confronti delle leggi regionali, prevedendone
l'esercizio nei modi del visto e del rinvio per riesame. E che tale
controllo può essere fine a se stesso ovvero, per quanto in questa
sede rileva, può presupporre e comportare che venga instaurato il
giudizio di legittimità costituzionale.
In questa seconda ipotesi, qualora, come nel caso in esame, la
legge regionale venga riapprovata nell'identico testo, non appare utile
distinguere, nel procedimento di controllo latamente inteso, due fasi,
e ritenere che la prima finisca con la riapprovazione della legge (come
implicitamente ammesso con la sentenza n. 8 del 1967). E ciò perché
il rinvio della legge al Consiglio regionale deve essere preceduto dal
controllo del Consiglio dei ministri, e quando questo rinvia con atto
motivato, esso rileva vizi di legittimità costituzionale della legge
ed invita il Consiglio regionale a considerarli ed a rimuoverli in sede
di nuova approvazione.
Tale atto ha una sua componente di volontà in relazione ad un
comportamento immediatamente successivo (rinvio) o futuro ed eventuale
(ricorso per illegittimità costituzionale alla Corte). E come tale non
è istantaneo, ma perdurante, sia pure a date condizioni (e soprattutto
a quella della riapprovazione della legge); per cui appare, siccome
rilevato in dottrina, come predeterminazione da parte del Governo delle
linee essenziali dell'eventuale ricorso alla Corte e del conseguente
giudizio di legittimità.
La valutazione e il giudizio espressi dal Consiglio dei ministri
non si caducano per decorso di tempo, ma vengono meno solo per il
formarsi di una differente determinazione dello stesso Consiglio.
E per ciò all'atto in cui la legge, con lo stesso contenuto di
prima, viene riapprovata, in relazione ad essa esistono quella
valutazione e quel giudizio.
Di conseguenza, quando l'art. 127 dice che entro 15 giorni dalla
comunicazione della nuova approvazione della legge il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità davanti alla
Corte costituzionale e quando l'art. 31, primo e secondo comma, della
legge n. 87 del 1953 dispone che la questione può essere promossa e
sollevata "previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dal
Presidente del Consiglio", si vuole che a fronte dell'atto di rinvio e
del ricorso alla Corte esista una volontà attuale di opposizione per
ragione di legittimità, del Governo nei confronti della legge
regionale perché eccedente la competenza della Regione, e che codesta
volontà (già formatasi ed espressa prima della negazione del visto)
venga constatata dallo stesso Consiglio dei ministri come esistente al
tempo della proposizione del ricorso.
Se però per ragioni eccezionali tale formale constatazione di
attuale esistenza della volontà del Consiglio dei ministri non può
aver luogo, deve ammettersi che sulla base di quella volontà per altro
non modificata, il Presidente del Consiglio abbia il potere di
promuovere il giudizio ed il Consiglio dei ministri, almeno prima del
deposito del ricorso davanti alla Corte, abbia quello di riaffermare
con una formale deliberazione la detta volontà, in modo diretto o in
modo indiretto (ratificando o confermando il comportamento del
Presidente del Consiglio), e di fornire di ciò la prova nella debita
sede.
Nella specie, come risulta dall'atto di rinvio, il cui contenuto è
riportato nella memoria di costituzione della Regione, il Consiglio dei
ministri ha utilmente e regolarmente effettuato il controllo
spettantegli sulla legge regionale de qua ed ha partecipato i motivi
(del proprio convincimento e della propria determinazione ai fini) del
rinvio al Consiglio regionale.
La volontà di opposizione del Governo alla promulgazione e
pubblicazione della legge non ha subito alcuna modifica né tanto meno
si è esaurita, per cui se ne può ritenere l'esistenza alla data in
cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto il ricorso.
Questo atto, pertanto, proviene da un organo legittimato
specificamente a sensi dell'art. 31, comma secondo, della legge n. 87
del 1953, a seguito della precedente e perdurante (almeno negli
effetti) deliberazione del Consiglio dei ministri.
È mancata, è vero, in fatto la constatazione della perduranza di
codesta volontà all'atto della proposizione del ricorso, ma a tale
omissione si è ovviato con il successivo atto di conferma.
Da tutto ciò consegue che il ricorso, essendo stato legittimamente
proposto ed essendo stato comunque sanato ogni suo eventuale vizio,
debba dirsi pienamente ammissibile.
4. - Nel merito, il ricorso è fondato.
La legge in questione si riferisce non solo al trattamento
economico ma anche allo stato giuridico del personale comandato.
Non appare sostenibile l'assunto della Regione secondo cui non si
è voluto modificare lo stato giuridico del detto personale e si è
inteso solo incidere sul suo trattamento economico, e non si è voluto
dar vita ad un ruolo a parte ed attribuire qualifiche e mansioni in
contrasto con le qualifiche che i singoli dipendenti avevano presso gli
enti di appartenenza.
È vero che il titolo della legge fa riferimento al trattamento
economico, e che nello stesso senso è il disposto dell'art. 1, comma
primo, e dell'art. 2, cpv., ma non deve trascurarsi in contrario che,
come ammette la stessa Regione, si è posto in essere un "mansionario"
valido per tutto il personale (compreso quello comandato) e quindi si
sono sostanzialmente modificate le qualifiche originarie, e tra l'altro
e soprattutto si è operata un'integrazione della retribuzione
percepita rivalutata attraverso la costruzione della carriera
pregressa.
Stante ciò, la legge è illegittima:
a) Perché la Regione non ha il potere di disciplinare lo stato
giuridico del personale che non sia regionale ma semplicemente presso
di essa comandato (e tuttavia appartenente ai ruoli dello Stato o degli
enti locali).
Non basta al detto fine che nella mancanza di un rapporto organico,
vi sia un semplice rapporto funzionale.
Nulla può ricavarsi in contrario (come vorrebbe invece fare la
Regione) dall'art. 117 della Costituzione e dal citato art. 6, n. 6,
dello Statuto regionale. Ché anzi da tali testi emerge chiaramente la
necessità, perché la Regione possa provvedere all'organizzazione
degli uffici e dei servizi, che tale attività si rivolga, sul piano
dei soggetti, nei confronti di personale regionale.
b) Inoltre, la Regione non può dettare un trattamento economico
(qualsiasi) per il personale non regionale ancorché dipendente
funzionalmente da essa.
È quanto mai significativo al riguardo il precedente in materia
offerto dalla sentenza n. 93 del 1968, secondo cui "l'indispensabile
presupposto della legittimità d'una legge regionale regolatrice del
trattamento economico del personale di determinati uffici è costituito
dal fatto che essa si riferisce a dipendenti della Regione".
E non vale eccepire che quello che definisce la causa degli
emolumenti sia il momento della dipendenza funzionale perché è
evidente che collegando formalmente o fittiziamente il trattamento
economico alle mansioni, e modificando queste, si viene a incidere
sullo stato giuridico del personale che sul terreno della retribuzione
è ancorato al grado e alle qualifiche secondo i ruoli di appartenenza.
c) La Regione, ad ogni modo, si sarebbe dovuta adeguare ai principi
a sensi del ripetuto art. 117 e dell'art. 67 della legge 10 febbraio
1953, n. 62 (giusta l'interpretazione datane da questa Corte con la
sentenza n. 40 del 1972).
Codesti principi non sono - come vorrebbe la Regione - solo quelli
che impongono certe procedure per la determinazione del trattamento
economico o certi parametri minimi in relazione a certe funzioni. Sono
tali anche, e tra gli altri, quelli che escludono l'automaticità degli
scatti di stipendio e li condizionano all'assenza di demerito.
Contro questi ultimi principi è volto il "nuovo" sistema creato
dalla Regione che tra l'altro si fonda sulla concessione di uno scatto
di classe di stipendio al quinto anno ed in modo indiscriminato per
tutti i dipendenti, e sulla attribuzione degli scatti di stipendio
prescindendo dall'assenza di demerito.
Appare quindi evidente la violazione delle citate norme.
d) La Regione ha comunque violato direttamente il citato art. 67,
seconda parte, della legge n. 62 del 1953, perciò che, fissando la
misura degli scatti al sei per cento anziché al 2,50 per cento, ha
previsto un trattamento economico più favorevole in assoluto per il
personale comandato presso la Regione.
5. - Rimane così assorbito l'esame delle considerazioni relative
alla denunciata violazione dell'art. 97 della Costituzione nonché
dell'VIII disposizione transitoria.
6. - Si può pertanto concludere per la fondatezza del ricorso.
Ritenuto, infine, che il Presidente della Giunta regionale della
Lombardia, nonostante la pendenza del presente giudizio, ha promulgato
la legge e ne ha ordinato la pubblicazione e che questa ha avuto luogo
nel Bollettino ufficiale n. 9 del 21 febbraio 1972, non può non essere
rilevata la gravità di codesto comportamento posto in essere in piena
carenza di poteri, senza attendere, in ordine al proposto ricorso, la
decisione di questa Corte e cioè dell'unico organo competente ad
esprimere al riguardo determinazioni costituzionalmente valide.
Ed essendo intervenuta la pubblicazione della legge, è di questa
che deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Lombardia del 21 febbraio 1972, n. 2, contenente "norme concernenti il
trattamento economico del personale comandato per la prima costituzione
degli uffici e dei servizi regionali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte