Corte costituzionale

Sentenza n. 147/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/05/1974 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del paragrafo XVII

dell'appendice n. 1 al Regolamento generale dell'Arma dei carabinieri,

approvato con r.d. 24 dicembre 1911, promosso con ordinanza emessa il

10 aprile 1973 dal pretore di Mirandola nel procedimento penale a

carico di Mastini Claudio, iscritta al n. 326 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del

26 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Mirandola nel procedimento penale a carico di Mastini

Claudio, imputato detenuto, chiamato a rispondere di contravvenzione a

foglio di via obbligatorio, ha ritenuto di sollevare con ordinanza

dibattimentale 10 aprile 1973 questione di legittimità costituzionale

di alcune norme, concernenti l'applicazione dei "ferri di sicurezza" ai

detenuti in traduzione, contenute nel paragrafo XVII dell'appendice n.

1 al Regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, approvato con r.d.

24 dicembre 1911, norme che, a dire del menzionato pretore,

contrasterebbero con gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, il regolamento impugnato avrebbe

anzitutto forza di legge, essendo la materia ivi trattata attinente

all'organizzazione ed al funzionamento della pubblica Amministrazione,

materia che sarebbe sempre stata di competenza legislativa, salvo

quanto disposto dall'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n.

100, ed in conformità dell'art. 97 Cost., a norma del quale "i

pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge".

Nel merito il giudice a quo afferma che il citato paragrafo XVII

del Regolamento generale, prevedendo inderogabilmente l'applicazione

dei "ferri" a tutti i detenuti in traduzione, offenderebbe la dignità

dell'uomo e comporterebbe l'inflizione di tale offesa anche ai detenuti

poi riconosciuti innocenti, ponendosi così in contrasto con gli artt.

3 e 27 della Costituzione. La detta indiscriminata disposizione, poi,

imponendo l'applicazione dei "ferri" anche ai detenuti prosciolti, per

ricondurli in carcere ai fini dello espletamento delle formalità di

rilascio, comporterebbe la violazione della libertà personale e si

porrebbe quindi in contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Inoltre, l'esenzione delle donne dall'applicazione dei "ferri"

concreterebbe una ingiusta discriminazione a danno dei detenuti di

sesso maschile, e contrasterebbe quindi con il principio di

eguaglianza.

Sul punto della rilevanza, il pretore, tutto ciò premesso, osserva

che le operazioni di applicazione dei "ferri" agli imputati debbono

necessariamente svolgersi davanti al giudice in dibattimento, ed

afferma testualmente che le operazioni stesse, per la loro illustrata

natura "discriminatoria", "medioevale e non propriamente degna di un

popolo civile, turberebbero profondamente la sensibilità di questo

giudice così da impedirgli di rendere sereno giudizio".

Non è intervenuta alcuna costituzione di parti. Considerato in diritto :

Il giudice a quo lamenta l'illegittimità di alcune norme del

Regolamento generale dell'Arma dei carabinieri approvato con r.d. 24

dicembre 1911, che disciplinano l'uso dei ferri di sicurezza nelle

traduzioni degli imputati detenuti.

La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento a

carico di Mastini Claudio, detenuto, imputato di contravvenzione a

foglio di via obbligatorio, ed è pregiudiziale il controllo della

rilevanza della questione suddetta, ben potendosi esercitare il

sindacato della Corte costituzionale al riguardo, qualora, come nella

specie, debba prima facie escludersi la sussistenza della rilevanza

stessa.

Il giudice a quo invero, nel motivare sul punto, ha fatto

riferimento all'effetto psicologico che le operazioni di applicazione

dei ferri di sicurezza produrrebbero su esso giudicante, al punto da

impedirgli di pronunziarsi serenamente sul merito del procedimento

penale in corso.

Ora, è appena il caso di notare che il nesso di pregiudizialità

richiesto ai fini di rendere rilevante la questione, secondo la

costante giurisprudenza della Corte, deve consistere in un rapporto di

strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione di

legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale, nel

senso che questo ultimo non possa essere definito indipendentemente

dalla decisione della detta questione. Ma è di tutta evidenza che,

nella specie, un nesso consimile è insussistente, non potendosi

ovviamente qualificare per tale una soggettiva situazione psicologica

come quella allegata dal giudicante che, oltre tutto, deriva da norme

assolutamente estranee all'oggetto del processo principale.

Ond'è che la questione deve essere dichiarata inammissibile per

manifesta irrilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di

legittimità costituzionale del paragrafo XVII dell'appendice n. 1 al

Regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, approvato con r.d. 24

dicembre 1911, sollevata dal pretore di Mirandola con ordinanza 10

aprile 1973, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte