Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1980 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli

industriali), promossi con ordinanze 16, 23 e 30 gennaio 1980 del

tribunale di Pisa, 30 gennaio 1980 del pretore di Arona, 6 febbraio

1980 del pretore di Cecina, 29 febbraio 1980 del pretore di Milano, 23

novembre 1979 del pretore di Bressanone, 26 marzo 1980 del pretore di

Forlì, 29 gennaio 1980 (nove ordinanze) del pretore di Adria, 13

febbraio 1980 del pretore di Casale Monferrato, 15 marzo 1980 del

pretore di Pontedera, 2 febbraio 1980 del pretore di Adria, 28 marzo

1980 del pretore di Bressanone, 24 gennaio e 6 marzo 1980 del pretore

di Pontassieve, 5 marzo 1980 del tribunale di Pisa, 14 aprile 1980 del

pretore di Lugo e 26 marzo 1980 del pretore di Caprino Veronese,

iscritte rispettivamente ai nn. 266, 267, 268, 269, 270, 298, 300, 304,

318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328; 330, 340, 353,

354, 368, 369 e 370 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 152, 159 e 166 dell'anno 1980.

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono

le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121,

terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della

circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel

testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella

parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di

arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta

quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3,

27, primo e terzo comma, 102 Cost., già dichiarate non fondate da

questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;

che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già

esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate,

previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda

di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un

veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, in relazione agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 102

Cost., sollevate dal tribunale di Pisa e dai pretori di Arona, Cecina,

Milano, Bressanone, Forlì, Adria, Casale Monferrato, Pontedera,

Pontassieve, Lugo, Caprino Veronese con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte