Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/1982

Altra decisione · depositata il 27/07/1982 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

citata

  • art. 121legge 38/1982
  • art. 12legge 38/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma

terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla

circolazione stradale), come modificato dalla legge 5 maggio 1976, n.

313 promossi con otto ordinanze emesse il 2 ottobre 1981 e con quattro

ordinanze emesse il 9 ottobre 1981 dal Pretore di Pontedecimo, e con

ordinanza emessa il 12 ottobre 1981 dal Tribunale di Bergamo iscritte ai

nn. da 759 a 769, 776 e 783 del registro ordinanze 1981 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 68 e 75 del 1982.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che le dodici ordinanze del Pretore di Pontedecimo

indicate in epigrafe propongono, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.,

le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121,

terzo comma, del T. U. delle norme concernenti la disciplina della

circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel

testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella

parte in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni

di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta

quintali il peso complessivo consentito, già dichiarate non fondate da

questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con

ordinanze nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e

158 del 1981, 4 del 1982;

considerato che, peraltro, dopo l'emanazione delle suindicate

ordinanze, il predetto testo dell'art. 121 del T. U. delle norme sulla

circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12

della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede

l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella

penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per

cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di

importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a

seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30

quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente,

infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite

minimo ed uno massimo;

ritenuto, altresì, che l'ordinanza del Tribunale di Bergamo

indicata in epigrafe propone l'ulteriore questione secondo cui l'art.

121 citato, prevedendo espressamente la responsabilità penale del solo

conducente del veicolo (terzo comma) ed escludendo implicitamente

quella del conducente e del proprietario in quanto li dichiara

civilmente responsabili in solido (quarto comma), concreterebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento in danno del primo, con

violazione dell'art. 3 Cost.;

considerato che - come questa Corte ha già precisato, con

l'ordinanza n. 167 del 1980 - tale questione poggia su un equivoco

interpretativo, in quanto la partecipazione sia dolosa che colposa a

reati contravvenzionali, secondo la comune opinione dottrinale e

giurisprudenziale, assume rilevanza penale in forza dei principi

generali sul concorso di persone;

che, peraltro, il sopracitato art. 12 della legge n. 38 del 1982,

entrata in vigore dopo l'emanazione dell'ordinanza in questione,

stabilisce ora espressamente, al decimo comma, che le sanzioni

amministrative previste a carico di "chiunque circoli" con veicoli di

peso complessivo superiore al consentito "si applicano sia al

conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente,

quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo";

ritenuto che, di conseguenza, si rende necessario che i giudici a

quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di

legittimità costituzionale sollevate, tenendo conto delle norme

sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti, rispettivamente al Pretore di

Pontedecimo ed al Tribunale di Bergamo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GUSEPPE FERRARI FRANCESCO

SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte