Sentenza n. 147/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 19legge 540/1943
- art. 14legge 540/1943
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2671 del
codice civile in relazione all'art. 19, primo comma, legge 25 giugno
1943, n. 540; dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, promosso
con l'ordinanza emessa l'11 luglio 1975 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Genova sul ricorso proposto da Garrone Carlo ed altri
iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1976.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa l'11 luglio 1975, la Commissione tributaria di
primo grado di Genova, nel giudizio promosso su ricorso di Samuel Carlo
e Garrone Carlo avverso l'accertamento, effettuato dall'ufficio
registro atti giudiziari di Genova ai fini dell'imposta di trascrizione
e dei diritti catastali, dei valori dei beni trasferiti in forza di una
sentenza non ancora passata in giudicato, ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e
53 Cost., dell'art. 2671 cod. civ. in relazione all'art. 19, primo
comma, legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635).
Nel dare ampio conto della vicenda giudiziaria intercorsa tra i
ricorrenti e Lupano Franco, il giudice a quo espone che in data 7
aprile 1966 le parti avevano concluso con scrittura privata un
contratto di permuta di beni immobili, sottoponendolo alla condizione
che la pubblica autorità competente consentisse la voltura della
concessione di uno dei beni oggetto di permuta, costituito da uno
stabilimento balneare insistente su arenile demaniale. Non essendo
stata la voltura autorizzata, il Samuel ed il Garrone avevano adito il
Tribunale di Savona assumendo che la condizione non si era verificata
per fatto del Lupano, del quale chiedevano la condanna all'adempimento
ed al risarcimento del danno. Respinta la domanda dal Tribunale, la
Corte d'appello di Genova, con sentenza del 3 agosto 1972 riteneva che
la condizione aveva natura sospensiva, come da ordinanza di rimessione,
e dichiarava conseguentemente avvenuto il trasferimento dei beni
oggetto della permuta in capo al Samuel ed al Garrone, ancorché essi
corressero il rischio di non conseguire il bene permutato.
Tale sentenza, benché impugnata con ricorso per cassazione da
tutte le parti che, inoltre, con scrittura autenticata nelle firme il
10 e l'11 maggio 1974 si accordavano per porre nel nulla gli effetti
del contratto originario dandosi atto del non intervenuto avveramento
della condizione, veniva tuttavia trasmessa dal cancelliere alle
competenti Conservatorie dei registri immobiliari perché fosse
trascritta a norma degli artt. 2671 cod. civ. e 19, legge 25 giugno
1943, n. 540.
Da qui l'accertamento nella misura di cento milioni di lire per
ciascuna delle parti del valore dei beni trasferiti ed il conseguente
ricorso alla Commissione tributaria di Genova, la quale ritiene che le
norme denunziate, "nella parte in cui impongono al cancelliere di
richiedere la trascrizione di una sentenza, che dispone un
trasferimento immobiliare, (ed impongono conseguentemente alla parte
l'assolvimento del correlativo onere fiscale) non in relazione al
momento in cui il trasferimento diviene operante (passaggio in
giudicato della sentenza) ma in riferimento alla mera pronuncia del
provvedimento", confliggano con entrambi i parametri di cui agli artt.
53 e 3 Cost.. Col primo in quanto solo il passaggio in giudicato della
sentenza rende evidentemente effettivo il trasferimento immobiliare,
rivelando quella capacità contributiva correlativa all'acquisizione di
un diritto reale su un immobile; col secondo poiché si verificherebbe
una disparità di trattamento tributario ingenerata dal diverso regime
previsto per gli atti privati e pubblici da un lato, e le sentenze
dall'altro: mentre, invero, per i primi la trascrizione è richiesta ed
effettuata dopo che gli atti stessi hanno acquistato piena efficacia,
per le seconde la trascrizione va richiesta dal cancelliere entro
trenta giorni dalla pubblicazione, indipendentemente dal fatto che esse
vengano o meno impugnate e sovente ancor prima che inizi a decorrere il
termine per l'impugnazione. In tale ultimo caso, dunque, l'imposta
sarebbe non solo abnormemente dovuta indipendentemente dal passaggio in
giudicato della sentenza costitutiva che opera il trasferimento, ma non
sarebbe neppure consentito ripetere quanto pagato in caso di successiva
riforma o cassazione della sentenza giacché l'imposta, in forza delle
citate disposizioni, sarebbe stata "regolarmente percetta".
Non vi sono stati costituzione o intervento di parti. Considerato in diritto :
1. - Nel nostro ordinamento, le sentenze che trasferiscono beni
immobili sono soggette a trascrizione (art. 2643 c.c.), e l'obbligo di
curare che questa venga eseguita, mentre grava in linea generale sul
"notaio o altro pubblico ufficiale" (art. 2671, primo comma, c.c.),
per le sentenze, invece - ma in genere per gli "atti e provvedimenti
ricevuti dal cancelliere" -, viene posto a carico di quest'ultimo, il
quale è tenuto a farne richiesta al competente ufficio entro trenta
giorni dalla data della loro pubblicazione (art. 14, primo comma,
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, recante "disciplina delle imposte
ipotecarie e catastali"). La menzionata normativa trova integrazione
nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, benché dichiarato oggetto di
questo sia la "disciplina dell'imposta di registro". Ed invero, per
quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e la restituzione delle
imposte, siano ipotecarie, siano catastali, il d.P.R. n. 635, statuendo
che al riguardo "sono applicabili le disposizioni in materia di imposte
di registro..." (artt. 9, primo comma, e 22), fa espresso rinvio al
d.P.R. n. 634, il cui art. 35 non solo precisa che sono soggetti
all'imposta "gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria che
definiscono, anche parzialmente, il giudizio", pur se "al momento della
registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili", ma
prevede altresì il "conguaglio o rimborso in base a successiva
sentenza passata in giudicato".
Questo è il sistema vigente dal 1 gennaio 1973 - precisamente da
tale data dispongono la propria entrata in vigore, sia il d.P.R. n. 635
(art. 25), sia il d.P.R. n. 634 (art. 81) -, che non è poi dissimile
(eccettuato il solo punto di cui si dirà ben presto) da quello
anteriore e vigente sino al 31 dicembre 1972: l'art. 14, primo comma,
del d.P.R. n. 635, infatti, riproduce sostanzialmente l'art. 19, primo
comma, della legge 25 giugno 1943, n. 540 ("nuovo testo delle leggi
sulle imposte ipotecarie"), il quale è compreso tra le norme
espressamente abrogate dall'art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 635.
La sola innovazione rispetto al sistema caducato è quella
riscontrabile nel menzionato art. 35 del d.P.R. n. 634, e precisamente
nella parte, più sopra trascritta, che prevede la ripetibilità
dell'imposta, ove in seguito a successiva sentenza passata in giudicato
risulti che tale imposta sia stata indebitamente percetta.
Anteriormente, viceversa, ai sensi degli artt. 12 e 14 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 ("approvazione del testo di legge
del registro"), l'imposta in parola, una volta pagata, non poteva
essere restituita neppure nel caso di riforma o annullamento della
sentenza, in base alla quale detto tributo era stato preteso e versato.
Senonché questa Corte, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 200, ha
dichiarato costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 3,
24 e 53 Cost. e relativamente alle sentenze traslative di diritti, gli
artt. 12 e 14 del r.d. n. 3269 del 1923.
Non rileva, ai fini del decidere la presente questione, che
successivamente, con sentenza n. 198 del 1976, è stata ribadita
l'illegittimità costituzionale degli stessi articoli, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., e relativamente alle sentenze "in cui si
contenga l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione o da cui si
desuma la retrocessione di un diritto". Rileva, invece, tener presente
che, travolto dalla prima delle due citate sentenze il divieto di
restituzione, l'opposto principio della ripetibilità, introdotto con
il già menzionato art. 35 del d.P.R. n. 634 del 1972, è in vigore dal
1 gennaio 1973.
2. - La Corte d'appello di Genova, decidendo in sede di gravame la
controversia di cui in narrativa, nata da un contratto di permuta,
pronunciava, con sentenza 26 maggio-3 agosto 1972, declaratoria di
trasferimento, in capo alle parti, dei beni immobili permutati.
Conseguentemente, il cancelliere, in applicazione dell'art. 19, primo
comma, legge n. 540 del 1943, trasmetteva tale sentenza all'ufficio del
registro atti giudiziari, che la registrava, accertando, ai fini della
liquidazione delle imposte ipotecaria e di catasto, il valore di 100
milioni a carico di ognuna delle parti in causa. Da ciò, il ricorso
alla commissione tributaria di primo grado di Genova, la quale, con
ordinanza emessa l'11 luglio 1975, ha sollevato d'ufficio la questione
di legittimità costituzionale "dell'art. 2671 c.c., in relazione
all'art. 19, primo comma, della legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art.
14, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635)". Più propriamente,
detta commissione ritiene che le impugnate norme contrastino con gli
artt. 3 e 53 Cost., in quanto prescrivono che la sentenza, la quale
dispone il trasferimento di beni immobili, deve essere trascritta,
ancorché impugnata o ancora impugnabile. E poiché di conseguenza la
parte è tenuta ad assolvere l'onere fiscale anteriormente
all'effettivo trasferimento del bene - che diviene operante solo in
seguito al passaggio in giudicato della sentenza -, il giudice a quo
ravvisa in tale disciplina "una deviazione dei principi": essa infatti
darebbe "luogo ad una disparità di trattamento tributario fra gli atti
privati e gli atti pubblici, da un lato, per i quali la trascrizione è
richiesta ed effettuata dopo che gli atti stessi hanno acquistato
efficacia operativa, e le sentenze, dall'altro lato, per le quali
l'imposta è sempre dovuta indipendentemente dalla loro operatività";
inoltre confliggerebbe con il principio stabilito dall'art. 53 Cost.,
secondo cui l'imposizione fiscale deve essere in rapporto con la
capacità contributiva", la quale nasce quando "il trasferimento
immobiliare... diventa effettivo".
3. - L'ordinanza di rimessione, oltre quanto più sopra
sintetizzato, contiene qualche oscurità, che potrebbe appannare i
termini della questione, e perciò fuorviare argomentazione e
decisione. Il riferimento è fatto soprattutto all'ambiguità che ad
un'attenta analisi rivelano, sia la indicazione degli articoli di legge
dei quali si chiede una pronuncia d'incostituzionalità, sia la
motivazione a sostegno della sollevata questione di legittimità
costituzionale.
La quaestio legitimitatis su cui la Corte viene chiamata a
pronunciarsi è in sostanza se sia conforme a Costituzione - e
precisamente ai principi di eguaglianza e della capacità contributiva
- l'assoggettamento a trascrizione, prima del loro passaggio in
giudicato, delle sentenze che dispongono trasferimenti immobiliari.
Sono questi i precisi termini della questione, che si ricavano dal
dispositivo dell'ordinanza, ove si lamenta appunto che la trascrizione
risulta disposta "non in relazione al momento in cui il trasferimento
diviene operante (passaggio in giudicato della sentenza) ma in
riferimento alla mera pronuncia del provvedimento". Ed è sulla base di
tale considerazione che viene denunciata la "illegittimità
costituzionale dell'art. 2671 c.c., in relazione all'art. 19, comma
primo, legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 635), in rapporto agli artt. 3 e 53 Cost.".
Senonché, a parte ogni considerazione sulla improprietà della
censura formulata nei confronti dell'art. 2671 c.c., in quanto questo
riguarda genericamente ogni atto soggetto a trascrizione - mentre è la
normativa sulle imposte ipotecarie e catastali a disporre
specificamente la trascrizione degli atti ricevuti dal cancelliere - si
deve preliminarmente rilevare che il richiamo all'art. 14, primo comma,
del d.P.R. n. 635 del 1972, fatto in via parentetica e subordinata, è
da ritenersi meramente enunciativo della mutata realtà normativa e non
già indice della volontà di impugnativa autonoma della norma
successivamente intervenuta a regolare la materia.
Da ciò consegue - sia in ragione dei surricordati argomenti
lessicali, peraltro non confutabili e di per sé significativi, sia in
base alla considerazione secondo cui, ove il giudice a quo avesse
effettivamente voluto impugnare anche l'art. 14 del citato d.P.R. n.
635 del 1972, questi sarebbe incorso in un palese vizio nella
proposizione della questione, sì da renderla inammissibile, perché
proposta in via alternativa -, che l'unica questione sollevata e
sottoposta all'esame di questa Corte concerne l'art. 19 della legge n.
540 del 1943.
4. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
della disposizione in oggetto, ritenendo che essa contrasti con l'art.
3, primo comma, Cost. (in quanto creerebbe "disparità di trattamento
tributario fra gli atti privati e gli atti pubblici, da un lato,... e
le sentenze, dall'altro lato", le quali soltanto vengono assoggettate
al tributo prima di acquistare efficacia), e con l'art. 53, primo
comma, Cost. (in quanto "dissocia la obbligazione fiscale dal momento
costitutivo della capacità contributiva", la quale va valutata al
momento in cui "il trasferimento immobiliare... diventa effettivo").
a) Occorre al riguardo di osservare in primo luogo che l'imposta in
parola, sebbene sia strutturalmente assimilata alle imposte di registro
per ragioni storiche, a rigore non è, tuttavia, al pari di questa,
un'imposta sui trasferimenti di ricchezza: il che rende dubbia la
pertinenza di una censura di violazione del principio della capacità
contributiva, intesa come capacità economica manifestata dal
trapasso-acquisto di un bene. E si può aggiungere che in ogni caso il
nostro sistema tributario abbonda di fattispecie nelle quali l'acquisto
di un bene viene colpito da imposta nella sua mera possibilità e,
quindi, anticipatamente, salvo il rimborso, ove la possibilità non si
attui o la vicenda non si verifichi, come appunto nel caso in esame.
b) Si può in secondo luogo rilevare che la questione di
legittimità costituzionale dell'assoggettamento a trascrizione delle
sentenze ancora sub judice va più correttamente posta in riferimento
al sistema della pubblicità immobiliare ed a quello processuale, prima
ancora che in riferimento ai principi di eguaglianza e della capacità
contributiva. Nella stessa ordinanza in esame si riconosce, proprio con
riguardo al sistema della pubblicità immobiliare, che "nel caso della
trascrizione delle sentenze, l'obbligo imposto al cancelliere (che non
differisce, in punto, da quello imposto ai notai e ad ogni altro
pubblico ufficiale) non costituisce una prevaricazione dello Stato ai
danni del privato", giacché è volta a pervenire "a quella completezza
di effetti verso i terzi ed a quella intangibilità che sono assicurate
dalla trascrizione". E con riguardo al sistema processuale, va rilevato
che il cancelliere non sempre è in grado di conoscere tempestivamente
quando una sentenza, in caso d'impugnazione, passi in giudicato. Ma
allora, l'assoggettamento ad immediata trascrizione delle sentenze non
ancora passate in giudicato, se non costituisce una "prevaricazione" in
danno dei privati, stante la finalità perseguita, risulta
razionalmente disposto nella logica, sia del sistema della pubblicità
immobiliare, sia del sistema processuale. E vale aggiungere che,
comportando l'eventuale caducazione della regola della immediata
trascrizione conseguenze che vanno ben oltre la singola norma - in
sostanza, il riordinamento, se non addirittura il sovvertimento, dei
due suddetti sistemi -, è nel potere del solo legislatore di prevedere
e disciplinare tali conseguenze.
La questione, come circoscritta nei termini di cui sopra, deve,
quindi, dirsi infondata.
5. - L'ordinanza lamenta altresì che la parte, la quale diviene
"intestataria del bene in forza della sentenza... non potrà ripetere
nel caso di successiva riforma o cassazione" l'avvenuto "immediato
pagamento dell'imposta di trascrizione", dato che "in forza delle
citate disposizioni, l'imposta è stata regolarmente percetta". La
doglianza appare, mediante la trascritta considerazione, legare
l'obbligo di immediata trascrizione alla irripetibilità del tributo.
Ora, in proposito non spetta alla Corte costituzionale di pronunciarsi,
bensì al giudice a quo. È questo, infatti, che deve stabilire se,
essendo stata la sentenza della Corte d'appello di Genova pubblicata il
3 agosto 1972, alla controversia tributaria che ne è derivata si
applichi la disciplina vigente sino al 31 dicembre 1972, cioè quella
portata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 - il cui art. 12
effettivamente disponeva che "le tasse di registro regolarmente
percette... non possono essere restituite in caso di riforma" - ovvero
la disciplina introdotta, dopo la sentenza di questa Corte n. 200 del
1972, con il d.P.R. n. 634 del 1972 (art. 35), a seguito di che dal 1
gennaio 1973 la detta irripetibilità è stata travolta e sostituita
dall'opposto principio, che prevede il "conguaglio o rimborso in base a
successiva sentenza passata in giudicato". Ma prima ancora rileva che
la disposizione sull'irripetibilità - cioè, il già menzionato art.
12 del r.d. n. 3269 del 1923 - non risulta impugnata, e pertanto la
doglianza, in quanto genericamente ed incidentalmente espressa nella
sola motivazione, non assurge a dignità di censura formale che
richieda apposita statuizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l'ordinanza in
epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova,
dell'art. 2671 c.c. in relazione all'art. 19, primo comma, della legge
25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 635), nella parte in cui impongono al cancelliere di
richiedere la trascrizione di una sentenza che dispone un trasferimento
immobiliare (ed impongono conseguentemente alla parte l'assolvimento
del correlativo onere fiscale) non in relazione al momento in cui il
trasferimento diviene operante (passaggio in giudicato della sentenza)
ma in riferimento alla mera pronuncia del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte