Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1993 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo e

secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24

marzo 1992 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di

Gargiulo Gaetano, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di

Gargiulo Gaetano, al quale sono stati contestati i reati di

violazione di sigilli (art. 349 c. p.) e di costruzione abusiva in

zona sottoposta a vincolo (art. 20, lett. c, della legge n. 47 del

1985) il Pretore di Napoli, con ordinanza del 24 marzo 1992 (R.O. n.

477 del 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

81, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte concernente

il trattamento sanzionatorio del reato continuato;

che il giudice remittente rileva che chi deve rispondere della

sola contravvenzione urbanistica di cui all'art. 20, lett. c), della

legge n. 47 del 1985 potrà vedersi irrogata una pena detentiva

minima di 5 giorni di arresto e una pena pecuniaria minima di 30

milioni di lire di ammenda, e che, eseguite le dovute operazioni di

ragguaglio, neppure nei casi di abusi edilizi di trascurabile

entità, commessi da soggetti incensurati, all'imputato potrà essere

concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena,

mentre nei riguardi di chi, come nel caso di specie, non solo si

rende responsabile del reato di cui alla lett. c) dell'art. 20 della

legge n. 47, ma viola i sigilli apposti alla costruzione abusiva,

commettendo così anche il più grave delitto previsto dall'art. 349

del codice penale, unito dal vincolo della continuazione, non può

opporsi pregiudizialmente lo sbarramento invalicabile rappresentato

dall'entità della pena per escludere l'applicabilità del beneficio

della sospensione condizionale, con la conseguenza che è

astrattamente possibile per il giudice decidere se il reo sia

meritevole del beneficio in questione, mentre nel caso di violazione

della sola contravvenzione urbanistica risulta negata questa

possibilità;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, tale regime

sanzionatorio sarebbe irragionevole, dal momento che con la

disciplina della continuazione il legislatore ha inteso mitigare il

principio del cumulo materiale delle pene, mentre l'applicazione

dell'art. 81 del codice penale consente la concessione del beneficio

della sospensione condizionale anche quando il reato satellite è

punito con una pena minima edittale così elevata che, nella diversa

ipotesi di sola commissione del medesimo reato, lo stesso beneficio

non sarebbe concedibile, e che pertanto la norma impugnata appare

illegittima nella parte in cui non prevede che la pena complessiva da

irrogare per il reato continuato non possa essere inferiore a quella

prevista per il o i reati satelliti;

che, sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo,

nell'ordinanza si espone che nel caso in esame, sussistendo tutte le

condizioni di legge per riconoscere il vincolo della continuazione

tra i reati contestati e per concedere all'imputato il beneficio

della sospensione condizionale della pena, se non si sollevasse

questione dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dovrebbe farsi

un'applicazione della norma impugnata ingiustamente favorevole per

l'imputato;

che nel giudizio avanti alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione

sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che la questione sollevata, ove fosse accolta,

determinerebbe come conseguenza un aggravamento del regime

sanzionatorio attualmente operante nei confronti dell'imputato nel

giudizio a quo, al quale sarebbe negato il beneficio della

sospensione condizionale della pena, la cui applicabilità nel caso

di specie è stata invece riconosciuta dal giudice remittente;

che nell'ord. n. 20 del 1993 questa Corte, giudicando su una

identica censura di costituzionalità della norma impugnata, ha

affermato che la questione sollevata "non si presenta rilevante ai

fini del giudizio a quo, per l'impossibilità che il richiesto

aggravamento di regime possa operare - in relazione al principio

sanzionato nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione - anche

nell'ambito di detto giudizio e nei confronti di un imputato già

riconosciuto dal giudice remittente in condizione di ottenere il

beneficio della sospensione condizionale della pena";

che nell'ordinanza di remissione non si adducono argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati e che, pertanto, la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Pretore di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte