Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

citata

  • art. 263-terd.P.R. 447/1988
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 7,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24

maggio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 febbraio 1995)

dal tribunale di Alessandria sulla richiesta di riesame proposta da

Carlo Mantelli, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 maggio 1994 (pervenuta alla

Corte costituzionale il 22 febbraio 1995) il tribunale di Alessandria

ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, settimo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che

sulla richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura

coercitiva decide il tribunale del capoluogo della provincia nella

quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento,

anziché il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del

giudice che ha emesso il provvedimento;

che il dubbio di legittimità costituzionale è stato sollevato

nel corso di un procedimento di riesame dell'ordinanza con la quale

il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Casale

Monferrato aveva disposto la misura coercitiva della custodia

cautelare in carcere a carico dell'imputato;

che, secondo il giudice rimettente, l'attribuzione della

competenza al tribunale del capoluogo di provincia contrasterebbe con

il principio di buona amministrazione, stabilito dall'art. 97 della

Costituzione, sia perché dilaterebbe l'attività di tale tribunale,

rendendola quindi più difficoltosa, sia perché la necessità di

trasmettere gli atti da una sede giudiziaria all'altra ostacolerebbe

la rapidità del procedimento, che deve concludersi in termini

ristretti;

che la norma denunciata sarebbe inoltre irragionevole, giacché

atti emanati dallo stesso organo e di identico contenuto sarebbero

assoggettati ad una disciplina differenziata quanto al riesame: da

richiedere ad un giudice territoriale diverso, se emessi da un

tribunale non provinciale; da richiedere invece ad un giudice della

stessa sede, se emessi da un tribunale provinciale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe la

competenza a decidere sulla richiesta di riesame, che l'art. 309,

settimo comma, del codice di procedura penale - mantenendo la

disciplina già prevista dall'art. 263-ter primo comma, del codice di

procedura penale abrogato - attribuisce al tribunale del capoluogo

della provincia in cui ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso il

provvedimento, mentre l'ordinanza di rimessione ritiene che la

competenza debba essere del tribunale nel cui circondario ha sede

l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata;

che il principio di buon andamento della pubblica

amministrazione, stabilito dall'art. 97 della Costituzione ed

invocato dal giudice rimettente, pur potendo riferirsi anche agli

organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente

alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il

loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del

tutto estraneo alla materia dell'esercizio della funzione

giurisdizionale nel suo complesso e quindi ai criteri di ripartizione

delle competenze tra organi giudiziari (tra le molte, sentenza n. 313

del 1995; ordinanze n. 69 del 1996 e n. 257 del 1995);

che la scelta del legislatore di attribuire al tribunale del

capoluogo di provincia la competenza sul riesame dei provvedimenti

coercitivi, operata in base al bilanciamento tra l'esigenza di facile

accesso all'organo di controllo delle misure restrittive della

libertà personale e l'opportunità di evitare che vi possa essere

una eccessiva vicinanza tra giudice dell'impugnazione e giudice che

ha disposto la misura coercitiva, non appare irragionevole né,

quindi, determina disparità di trattamento, tenuto anche conto del

ristretto numero di giudici addetti al tribunale non provinciale e

dell'incompatibilità tra la partecipazione al giudizio di riesame ed

il successivo giudizio di merito (sentenza n. 131 del 1996);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 309, settimo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 3 della

Costituzione, dal tribunale di Alessandria con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte