Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 2001 dal giudice

di pace di Moncalvo, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad

ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale si intimava il

pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per

violazione delle norme del codice della strada, il giudice di pace di

Moncalvo, con ordinanza emessa il 21 aprile 2001, ha sollevato, in

riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nella parte in cui "concede alla pubblica amministrazione di

concludere il procedimento sanzionatorio-amministrativo in un termine

superiore a quello concesso al cittadino";

che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo si limita a

rilevare che esistono, nel caso sottoposto al suo esame, "validi

motivi" per ravvisare il contrasto della disposizione censurata con

gli indicati parametri costituzionali, in quanto l'art. 204, comma 2,

del nuovo codice della strada, consentendo alla pubblica

amministrazione di portare a termine il procedimento

sanzionatorio-amministrativo entro un termine più ampio di quello

concesso al cittadino, oltre a "non tener conto di quanto previsto

dalla Costituzione circa l'organizzazione degli uffici pubblici per

assicurarne il buon andamento e l'imparzialità", creerebbe una

disparità di trattamento e violerebbe "anche il diritto di difesa

consacrato dagli artt. 24 e 113 della Costituzione stessa";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il Giudice a quo omette di descrivere la

fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo

le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità

costituzionale della disposizione censurata;

che l'ordinanza del giudice di pace di Moncalvo è in altre

parole carente di motivazione sia in relazione alla rilevanza della

questione sollevata, sia in relazione alla sua non manifesta

infondatezza;

che la questione deve essere dichiarata, pertanto,

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della

Costituzione, dal Giudice di pace di Moncalvo con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte