Sentenza n. 148/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 234, primo
comma, ultima ipotesi, del Codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 24 gennaio 1963 dal Tribunale di Spoleto nel
procedimento penale a carico di Scancarello Natale, iscritta al n. 61
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 94 del 6 aprile 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione
del Giudice Michele Fragali.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale di Spoleto, con ordinanza 24 gennaio 1963, ha
sottoposto al giudizio di questa Corte la legittimità costituzionale
dell'art. 234, primo comma, ultima ipotesi, del Codice di procedura
penale, assumendo che la facoltà, ivi conferita al Procuratore
generale, di procedere egli stesso ad istruzione sommaria, è in
contrasto con l'art. 25 della Costituzione.
Ha rilevato che giudice precostituito dal quale la legge non può
permettere una distrazione a posteriori, è qualsiasi organo investito
di funzione giurisdizionale, ivi compreso il procuratore della
Repubblica; ha soggiunto che, comunque, la facoltà data al Procuratore
generale dalla disposizione denunciata, implica uno spostamento di
competenza dal giudice istruttore alla sezione istruttoria nei casi in
cui si debba decidere sull'azione penale proposta o sulla libertà
personale dell'imputato.
2. - L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio
dei Ministri il 29 gennaio 1963; il 26 gennaio 1963 è stata comunicata
ai Presidenti delle Camere del Parlamento; è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1963.
Innanzi a questa Corte non v'è stata costituzione di parti; il
Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto. Considerato in diritto :
1. - Nella sentenza 7 giugno 1963, n. 110, questa Corte ha ritenuto
in contrasto con l'art. 25 della Costituzione il secondo comma
dell'art. 234 del Cod. proc. penale, in quanto il trasferimento
dell'istruzione formale alla competenza della sezione istruttoria vi
era consentito in base ad una mera discrezionalità del Procuratore
generale della Corte di appello e senza determinazione legale di
criteri, anziché in forza di una pronunzia del giudice ed in relazione
ad ipotesi o a categorie di ipotesi predeterminate dalla legge.
Identica soluzione non può darsi alla questione proposta dal
Tribunale di Spoleto circa la potestà attribuita al Procuratore
generale della Corte di appello di assumere l'istruzione sommaria,
perché l'esercizio di questa potestà non provoca spostamento, dal
giudice istruttore alla sezione istruttoria, della competenza ad
emettere i provvedimenti giurisdizionali che possono essere necessari
nel corso del procedimento.
Non esiste, infatti, nel Codice di procedura penale una norma che
permetta di desumere tale conseguenza; e il rilievo che il
trasferimento alla sezione istruttoria della istruzione formale, quando
era permesso, attribuiva al Procuratore generale la funzione di
pubblico ministero in ordine al singolo processo, non induce la
conseguenza che, analogamente, l'assunzione da parte del Procuratore
generale dell'istruzione sommaria deferisca alla sezione istruttoria la
competenza del giudice istruttore sul procedimento riguardo al quale la
potestà è stata esercitata.
L'antico testo dell'art. 369 del Cod. proc. penale, ora sostituito
dall'art. 42 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei
giudizi di assise, disponeva, riguardo all'istruzione dei processi di
competenza della Corte di assise, che il Procuratore generale dovesse
rivolgere le sue richieste al giudice istruttore e non alla sezione
istruttoria; così affermava che non v'era necessario parallelismo fra
la competenza degli uffici del pubblico mimistero e quella dei giudici
dell'istruttoria e del dibattimento. La funzione degli uffici della
Procura generale della Corte di appello non è, infatti, indirizzata al
controllo dell'attività dell'organo inferiore, com'è la funzione
degli organi del giudizio nei vari gradi di giurisdizione. E la regola
stabilita nell'art. 191 del Cod. proc. penale, per cui il P.M. degli
uffici superiori può proporre impugnazione qualunque siano state nel
procedimento le conclusioni del rappresentante dell'ufficio e
nonostante l'acquiescenza da questi prestata alla sentenza emessa nel
procedimento, vuole essere non espressione di una funzione di
controllo, ma conseguenza della regola di indipendenza dell'attività
degli uffici del pubblico ministero dei vari ordini; regola che è
espressa in modo categorico nella parte dello stesso articolo in cui si
ammette che il P.M. di ordine superiore può proporre impugnazione
nonostante che già una impugnazione sia stata proposta dal P.M.
dell'ordine inferiore.
Se perciò il Procuratore generale non inserisce necessariamente la
sua competenza in quella spettante all'organo istruttorio della Corte
di appello, è intuitivo che nulla si oppone a che nella istruttoria
sommaria, per una migliore esplicazione della funzione, egli faccia
propria la competenza dell'ufficio inferiore.
2. - Non è esatto che, come assume il Tribunale di Spoleto, in
quella nozione di giudice cui si richiama l'art. 25 della Costituzione,
deve ritenersi compreso il Procuratore della Repubblica.
La Costituzione, nel capoverso dell'art. 108, distingue gli organi
del pubblico ministero da quelli della giurisdizione dopo avere,
nell'ultimo comma dell'art. 107, separato la figura del pubblico
ministero da quella degli altri magistrati; nell'art. 112 ha
considerato il pubblico ministero come titolare della potestà di
esercitare l'azione penale, che è diversa dalla potestà di giudicare;
e questa Corte, nella sentenza 3 aprile 1963, n. 40, rilevando che il
pubblico ministero non ha competenza ad emettere provvedimenti
decisori, ha ritenuto che egli non può promuovere il processo di
legittimità costituzionale. Ora non si scorgono ragioni per reputare
che, nell'art. 25 della Costituzione, si alluda al giudice in un
significato tecnicamente improprio.
Risulta, del resto, anche dallo stesso Codice di procedura penale,
che il pubblico ministero ha posizione e poteri che si distaccano dalla
posizione e dai poteri del giudice. E ciò, non soltanto perché al
pubblico ministero è riservata esclusivamente la potestà di
promuovere l'attività del giudice e di proporgli istanze suscettibili
di condurre alla decisione, ma anche perché la disciplina della
funzione requirente è posta nel titolo riservato alle parti, per
quanto in una sezione distinta da quella in cui si tratta delle parti
private: se parte è dal Codice ritenuto il pubblico ministero, sia
pure in posizione speciale, giudice egli non può essere nel contempo
considerato. Né muta la qualificazione del pubblico ministero quando
egli svolge attività autonoma nell'istruzione sommaria, perché anche
allora al giudice egli, in alcuni casi, deve sottoporre le istanze di
scarcerazione o di libertà provvisoria (artt. 270, 280 del Cod. proc.
pen.) e quelle di proscioglimento (art. 395 del Cod. proc. penale).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 234, primo comma, ultima ipotesi, del Codice di procedura
penale, proposta dal Tribunale di Spoleto, in riferimento all'art. 25
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte