Sentenza n. 148/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1972 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 920/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 ottobre
1950, n. 920, concernente la proroga dei termini assegnati dalle
disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di società e
di consorzi, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal
tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Rebora
Gianguglielmo e la società Montecatini-Edison, iscritta al n. 395 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.
Visti gli atti di costituzione di Rebora Gianguglielmo e della
società Montecatini-Edison e l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Edoardo Clerici, per il Rebora, l'avv. Rosario
Nicolò, per la società Montecatini-Edison, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 29 ottobre 1970, emessa nel procedimento civile
vertente tra Rebora Gianguglielmo e la società p.a.
Montecatini-Edison, il tribunale di Milano ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, in relazione all'articolo 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge
18 ottobre 1950, n. 920, avente ad oggetto la proroga dei termini
assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei
riguardi di società e di consorzi.
Nella ordinanza di rinvio si osserva che la legge impugnata,
prorogando i termini relativi agli adempimenti previsti dagli artt.
204, secondo comma, 206, 209, secondo comma, 213, 215, secondo comma,
216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni di attuazione del
codice civile vigente "fino alla attuazione della revisione del codice
civile", pone in essere una disciplina che non è circoscritta, secondo
le caratteristiche delle norme transitorie, ad un periodo di tempo
limitato e predeterminato, ma si affianca, in via definitiva, al
sistema previsto dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile.
La contemporanea esistenza, per un periodo di tempo indeterminato,
di due diverse discipline legislative applicabili a situazioni
sostanzialmente eguali è in contrasto, secondo il tribunale di Milano,
con il principio della parità di trattamento, sancito dall'art. 3
della Costituzione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite entrambe le
parti. Il Rebora, con deduzioni depositate in cancelleria il 14
dicembre 1970, condivide le censure prospettate nella ordinanza di
rinvio, sostenendo che la legge impugnata pone in essere, per le
società costituite anteriormente al 1942, un sistema di privilegio che
consente di adottare, in deroga alle disposizioni del codice civile
relative ai quorum assembleari, deliberazioni anche gravissime con
maggioranza irrisoria, e quindi senza alcuna garanzia di serietà e di
ponderatezza.
La società Montecatini-Edison, invece, con atto del 3 marzo 1971,
deduce la infondatezza della questione di legittimità costituzionale,
osservando che il tribunale di Milano avrebbe dovuto, nel denunciare la
violazione del principio di eguaglianza, escludere l'obbiettiva
diversità delle situazioni diversamente disciplinate, oppure assumere
che la differenza di disciplina sarebbe informata a criteri
assolutamente irrazionali.
Secondo la società, nessuna di tali affermazioni sarebbe possibile
nel caso di specie perché il legislatore, nell'esercizio del suo
potere discrezionale, avrebbe tenuto conto proprio della diversità di
situazioni obbiettive con riferimento alla data di costituzione delle
società, e le avrebbe regolate in base a un criterio che si presenta
razionale, in quanto collegato ad un contesto sociale nuovo e più
complesso di quello operante, per le società per azioni, al momento
della entrata in vigore del codice.
3. - È intervenuto in giudizio anche il Presidente del Consiglio
dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale,
con deduzioni del 3 marzo 1971, ha chiesto che la Corte dichiari
infondata la questione di legittimità proposta dal tribunale di
Milano. Dopo aver premesso che l'efficacia limitata nel tempo non
costituisce carattere essenziale e necessario della norma transitoria,
l'Avvocatura osserva che la legittimità costituzionale della norma
impugnata va verificata non già sulla base della sua efficacia
temporanea o definitiva, bensì esaminando in concreto se la disciplina
dettata dalla legge sia o meno in contrasto con il principio di
eguaglianza invocato dal giudice a quo. Ora, secondo la difesa dello
Stato, la legge n. 920 del 1950, che si riferisce alla data di
costituzione delle società per stabilire una diversa regolamentazione
tra le società costituite prima e quelle costituite dopo la entrata in
vigore del codice civile, non costituirebbe una deviazione dalla logica
del sistema, perché altre norme, di sui non si pone in dubbio la
leggittimità costituzionale, attribuiscono rilevanza al medesimo
fatto; inoltre, la discriminazione tra società costituite prima e
società costituite dopo l'entrata in vigore del codice civile sarebbe
del tutto ragionevole perché troverebbe la sua obbiettiva
giustificazione nelle ragioni che indussero il legislatore a rinviare
la modifica degli atti costitutivi e degli statuti delle società
costituite prima della entrata in vigore del codice vigente, dopo che
si era manifestata la necessità di addivenire ad una profonda e
radicale revisione delle disposizioni del codice regolanti le società
commerciali.
4. - All'udienza le parti si sono riportate, illustrandole, alle
precedenti deduzioni. Considerato in diritto :
1. - Gli artt. 2368 e 2369 del vigente codice civile stabiliscono,
per la costituzione delle assemblee e per la validità delle
deliberazioni delle società per azioni, determinate maggioranze;
inderogabili nel minimo, in ciò innovando alla disciplina dispositiva
e suppletiva del codice di commercio del 1882, in cui i quorum
assembleari previsti dal legislatore erano applicabili solo se le
società, nell'atto costituitivo o nello statuto, non avessero
diversamente disposto (artt. 157 e 158).
Per l'adeguamento degli anteriori atti statutari alle nuove norme,
l'art. 206 delle disposizioni di attuazione del codice civile (r.d. 30
marzo 1942, n. 318) concedeva termine fino al 30 giugno 1945. Tale
termine, con vari provvedimenti legislativi, fu più volte rinviato a
scadenze determinate, fin quando, con la legge 18 ottobre 1950, n. 920,
esso venne ulteriormente prorogato con una formula che ne disponeva il
differimento "fino all'attuazione della revisione del codice civile".
Il tribunale di Milano, considerato che la proroga da ultimo
stabilita è collegata alla stessa revisione della disciplina
attualmente vigente per le società per azioni, ritiene che la
disposizione che la sancisce sia incompatibile con un sistema di
diritto transitorio perché in realtà essa darebbe luogo a due
regolamentazioni definitive, diverse e contrastanti, della stessa
materia, a seconda che le società siano state costituite anteriormente
o posteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice. Tale
duplicità di regolamentazione è assunta dal giudice a quo a
fondamento della dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 1
della citata legge del 1950, per violazione dell'art. 3, primo comma,
della Costituzione.
2. - Come è noto, l'originario termine entro il quale le società
regolarmente costituite al giorno della entrata in vigore del codice
dovevano provvedere ad uniformare allo stesso l'atto costitutivo e lo
statuto, aveva lo scopo di evitare che quelle società potessero
risentire danno dall'applicazione troppo precipitosa di una innovazione
che aveva riflessi sulla loro organizzazione interna e sulla
regolarità del loro funzionamento. Scaduto quel termine, a
sollecitarne di volta in volta la proroga contribuirono da un lato
talune esigenze di carattere temporaneo, connesse allo stato di guerra
(d.l.lgt. 4 gennaio 1945, n. 11); dall'altro ragioni di carattere
sostanziale che investivano le stesse scelte di politica legislativa
adottate dal codice del 1942, nella materia in esame. In particolare,
si profilava, negli ambienti politici ed economici, il dubbio che la
ratio, che ispira il codice vigente, di rendere più rigido il sistema
mediante la previsione di quorum costitutivi e deliberativi
inderogabili, non costituisse effettivamente lo strumento più idoneo,
nel mutato contesto politico-sociale, per tutelare le minoranze e per
garantire in misura adeguata la posizione dei soci assenti e
dissenzienti.
Tali perplessità, alimentate dalla impossibilità di valutare
criticamente, nella difficile situazione del Paese impegnato nella
ricostruzione, tutti gli aspetti, politici ed economici, delle
innovazioni del codice vigente in materia di società e di consorzi,
indussero il legislatore a prorogare ulteriormente i relativi termini
previsti dalle disposizioni di attuazione, dapprima a tempo determinato
(d.l.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 361; d.lg. 25 marzo 1948, n. 484; 1. 19
dicembre 1949, n. 1051), e poi fino all'attuazione della revisione del
codice civile (1. 18 ottobre 1950, n. 920).
3. - Così precisate le finalità delle leggi di proroga, va
rilevato, preliminarmente, che nessuna influenza riveste, ai fini della
decisione, la formulazione della norma impugnata, già censurata in
sede di lavori preparatori e, successivamente, da parte della dottrina.
Né alcun contributo può recare alla soluzione del problema
l'indagine, necessariamente astratta, delle caratteristiche delle norme
di diritto c.d. transitorio: come già questa Corte ha avuto occasione
di rilevare (sentenza n. 101 del 1967), "la definizione di una norma
come transitoria implica solo che, nel passaggio da una vecchia ad una
nuova disciplina, alcuni fatti o rapporti, in considerazione della loro
collocazione cronologica, sono sottratti alla efficacia del nuovo
regolamento, ma non esclude che la norma possa trovare applicazione,
per un tempo indefinito, tutte le volte in cui quei fatti e quei
rapporti siano oggetto di valutazione giuridica".
Ciò posto, occorre esaminare se l'espressione secondo la quale i
termini in esame a sono ulteriormente prorogati sino alla attuazione
della revisione del codice civile" volesse introdurre semplicemente una
proroga sine die, diretta a mantenere in vita a tempo praticamente
indeterminato, per le società costituite anteriormente alla entrata in
vigore del codice civile, le disposizioni dell'atto costitutivo e dello
statuto che non fossero ad esso conformi, oppure se quella espressione
servisse, nelle intenzioni del legislatore, a fissare nel tempo un
termine finale alla durata del differimento della efficacia di quelle
disposizioni.
A questo proposito va sottolineato che il collegamento tra la
proroga e la modifica delle norme del libro V del codice trova
esplicito riferimento non solo nella formulazione della legge
impugnata, ma anche nei lavori preparatori dell'ultima delle leggi di
proroga a termine, la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, con cui il
legislatore provvide a rinviare di un anno l'estensione delle
disposizioni del codice civile in tema di società e di consorzi.
Quest'ultimo rilievo permette di valutare esattamente il
significato della espressione contenuta nell'art. 1 della legge 18
ottobre 1950, n. 920, nel senso che essa aveva la funzione di indicare
il termine finale della proroga, che il legislatore aveva già
preventivamente determinato nell'an e, ragionevolmente, ritenuto
determinabile nel quando (cfr. sent. n. 16 del 1968).
Di conseguenza, non può essere condiviso l'assunto del giudice a
quo, secondo cui la legge n. 920 del 1950 attribuisce carattere
definitivo al sistema di diritto transitorio, previsto dalle norme di
attuazione; deve, al contrario, ritenersi che la proroga di tale
sistema è riferita ad un termine finale che il legislatore,
nell'ambito del suo potere discrezionale, ha determinato in modo
elastico e flessibile, collegandolo ad un avvenimento che si aveva
ragione di ritenere, se non imminente, quanto meno prossimo.
4. - Decisivo è, comunque, il rilievo che la previsione di un
duplice sistema di regolamentazione delle società commerciali e dei
consorzi in tema di quorum assembleari si presentava, al momento in cui
fu disposta la proroga, perfettamente corrispondente alle esigenze
prese in considerazione dal legislatore. In effetti, in una situazione
politica caratterizzata da non poche incertezze in ordine agli
strumenti giuridici adeguati alle necessità del momento per regolare
istituti fondamentali per lo sviluppo economico del Paese, quali le
società per azioni, non può non apparire razionale la scelta del
Parlamento di evitare l'applicazione di quelle norme del nuovo codice
di cui si prevedeva, sin d'allora, una modificazione.
D'altra parte, che tale previsione fosse aderente alla realtà
politica e sociale, è dimostrato dagli avvenimenti verificatisi negli
anni successivi, in cui, anche per effetto della rapida
industrializzazione del Paese e della diffusione dell'azionariato, il
problema della riforma della disciplina delle società per azioni è
stato sempre considerato una esigenza viva, sia dagli studiosi della
materia che da parte dei rappresentanti politici.
A questo proposito, merita di essere ricordato che, dopo precedenti
studi e proposte, il Governo, nel novembre 1963, assunse impegno
dinanzi al Parlamento di portare a compimento quella riforma e che,
sulla base di un'ampia elaborazione effettuata da una commissione di
studio particolarmente qualificata, nel gennaio 1967 fu diramato per il
parere uno schema di disegno di legge, che, per diverse ragioni, che in
questa sede non è il caso di valutare, non fu poi presentato
all'approvazione degli organi parlamentari.
Nel frattempo, delineatasi, a livello comunitario, l'esigenza di
eliminare taluni contrasti esistenti nella disciplina delle società
per azioni nei diversi paesi della C.e.e., il Governo emanava la legge
delegata 29 dicembre 1969, n. 1127, con cui, in attuazione della
direttiva della C.e.e. 9 marzo 1968, n. 151, venivano introdotte
parziali modifiche al regime delle società.
Attualmente, il problema relativo ad una più incisiva e generale
riforma della disciplina societaria è tuttora aperto e non può
considerarsi né risolto né superato. Infatti, nel "documento
programmatico preliminare", contenente elementi per l'impostazione del
programma economico nazionale per il quinquennio 1971-1975, è stata
ancora una volta sottolineata l'urgenza di adottare "misure legislative
idonee a rendere la struttura societaria più funzionale tanto ai fini
dello sviluppo economico generale, quanto a quelli di una corretta
raccolta e canalizzazione del risparmio".
In questa prospettiva, ritiene la Corte che il collegamento operato
dalla legge impugnata tra il differimento della applicazione di
determinate norme del codice e la riforma della disciplina delle
società, resta tuttora valido nel suo presupposto di fatto. Di
conseguenza, in materia di maggioranze assembleari, la diversità di
regolamentazione esistente tra le società costituite anteriormente o
posteriormente alla entrata in vigore del codice civile, trova anche
oggi una valida giustificazione, nell'attesa della disciplina che,
tenendo conto dei rilevanti mutamenti della situazione
economico-sociale, regoli in modo unitario il regime giuridico delle
società.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1950, n. 920, relativa alla proroga
dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice
civile in materia di società e consorzi, questione proposta dal
tribunale di Milano, con ordinanza 29 ottobre 1970, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte