Sentenza n. 148/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/07/1982 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.
10, comma primo, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione
dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) promossi con le
conseguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia Romagna il 29 aprile 1976 sul ricorso proposto da Muzzi Laura
contro Regione Emilia Romagna ed altri, iscritta al n. 662 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 340 del 22 dicembre 1976;
2) due ordinanze emesse dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, il 9 dicembre 1977, sui ricorsi
proposti dalla Cooperativa Muratori del Comune di Reggio Emilia e da
Bardi Loris ed altri, contro Regione Emilia Romagna ed altro,
rispettivamente iscritte ai nn. 407 e 408 del registro ordinanze 1979,
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 del 18
luglio 1979;
3) ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia il 21 novembre 1979 sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.A.
Funicolare Como - Brunate contro Comune di Brunate ed altro, iscritta
al n. 440 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 290 del 21 ottobre 1981.
Visti l'atto di costituzione dell'Amministrazione comunale di
Brunate e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 29 aprile 1976, il Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia Romagna ha sottoposto al giudizio
della Corte costituzionale il comma primo dell'art. 10 del d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di
ricorsi amministrativi), nella parte in cui non prevede in materia di
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che la facoltà -
attribuita ai controinteressati - di chiedere che il ricorso sia deciso
in sede giurisdizionale, possa essere esercitata, quando si tratti di
un ente pubblico diverso dallo Stato, anche dall'autorità
amministrativa che ha emanato l'atto impugnato. La questione è stata
sollevata, d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, in seguito a un ricorso straordinario presentato da Muzzi
Laura contro atti del Comune di Anzola Emilia e della Regione Emilia
Romagna, concernenti l'approvazione di un piano regolatore generale. Il
Comune, ritenendo di potersi avvalere della suddetta facoltà, aveva
chiesto la traslazione della vertenza in sede giurisdizionale; ed
avendo, in seguito a ciò, la Muzzi investito della stessa il T.A.R.,
questo decideva di sollevare l'anzidetta questione di legittimità
costituzionale.
Secondo l'ordinanza di rinvio, nessun dubbio può aversi sulla
rilevanza della questione nel giudizio a quo. Dovendosi escludere, data
la distinzione - ribadita dallo stesso art. 10 - fra controinteressati
e organo che ha emanato l'atto impugnato, che la facoltà di scelta
spettasse all'ente che di fatto l'aveva esercitata, nella specie il
trasferimento del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, non
essendo avvenuto su istanza di soggetti a ciò legittimati, dovrebbe
essere ritenuto senz'altro inammissibile, mentre diversa potrebbe
essere la decisione se, per la mancata inclusione dell'autorità che ha
emanato l'atto fra i soggetti abilitati a chiedere la trasposizione del
ricorso, fosse dichiarata la illegittimità costituzionale della
denunciata norma.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il T.A.R. osserva che di
fronte alla disposizione impugnata si deve distinguere l'ipotesi, in
cui il provvedimento impugnato con ricorso straordinario provenga da un
organo dello Stato, da quella in cui ad emanarlo sia stato un ente
pubblico diverso dallo Stato. Nella prima ipotesi, infatti, poiché nel
procedimento previsto per la decisione del ricorso straordinario è lo
stesso Stato a decidere "in via amministrativa", l'autorità che ha
emanato l'atto non è soltanto "parte", ma mantiene, di fronteai
ricorrenti e ai contro ricorrenti, una posizione di supremazia. E si
giustifica così che ad essa sia negata tanto la potestà di impugnare
successivamente il decreto di decisione del ricorso straordinario,
quanto quella di chiederne, in via preventiva, il trasferimento in sede
giurisdizionale.
Ben altra, invece, è la situazione, quando di fronte al ricorso
straordinario vengano a trovarsi, quali autori dell'atto impugnato,
enti pubblici diversi dallo Stato. Autonomi e nettamente distinti dallo
Stato, pur essendo ricompresi nella pubblica amministrazione in senso
generale, nel procedimento di decisione del ricorso straordinario essi
sono, infatti, solo "parti", in senso sostanziale e formale, della
controversia, senza alcun potere, al pari dei ricorrenti, né di
deciderla, né di influire sulla sua decisione. Ad avviso del T.A.R.,
perciò, negare a tali enti la facoltà di chiedere il trasferimento
del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e costringerli così
a subire una determinazione adottata in via amministrativa, senza
possibilità di immediata tutela giurisdizionale, verrebbe a precludere
l'esercizio di un diritto che per la Costituzione (artt. 24 e 113)
appartiene a "tutti".
Né in contrario varrebbe sostenere che all'autorità che ha
emanato l'atto (quando si tratti di un ente pubblico diverso dallo
Stato) lo stesso art. 10 del decreto legislativo del 1971 (a differenza
da quanto dispone per i "contro interessati") non vieta di impugnare,
in caso di soccombenza, il decreto di decisione del ricorso
straordinario; e che, quindi, non potrebbe dirsi che il ricorso
straordinario, se proposto contro i loro provvedimenti, precluda ad
essi definitivamente la via giurisdizionale. Ammesso, infatti, che le
cose stiano così, la compatibilità della disposizione impugnata con
gl'invocati principi costituzionali rimarrebbe sempre dubbia, dato che
all'ente diverso dallo Stato (nella specie il Comune) si imporrebbe di
attendere, prima di poter agire in giudizio, lo svolgimento preventivo
di una procedura amministrativa che potrebbe durare anni; e dato,
anche, che l'ente pubblico diverso dallo Stato sarebbe comunque
costretto ad affrontare il giudizio, una volta che ci si arrivi, quasi
in posizione di inferiorità rispetto alle altre parti, essendo stata
nel frattempo emanata a suo riguardo una "decisione" sfavorevole, anche
se amministrativa, alla quale è possibile (ed anzi probabile) che
abbia concorso il parere espresso da una delle sezioni consultive del
Consiglio di Stato: dello stesso organo, cioè, che può essere
chiamato successivamente, nella sede e composizione giurisdizionale, a
pronunciarsi in appello sulla medesima controversia.
Il dubbio di illegittimità costituzionale della norma impugnata,
peraltro - osserva ancora il T.A.R. - non sussiste solo in riferimento
agli artt. 24 e 113, ma anche in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, "che stabilisce la parità di tutti di fronte
all'ordinamento". Non si comprenderebbe, infatti, secondo il giudice a
quo, quale ragione giustificherebbe, traenti pubblici (escluso lo
Stato) e controinteressati, il diverso trattamento processuale e
giurisdizionale a fronte di una identica posizione sostanziale, in cui
essi si trovano in ordine ad un medesimo atto amministrativo.
Con atto 14 dicembre 1976, è intervenuta innanzi alla Corte, per
il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Quanto alla
dedotta violazione dell'art. 113 della Costituzione, l'Avvocatura
osserva che tale articolo, in accoglimento di tradizionali principi del
nostro ordinamento, garantisce in ogni caso la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi "contro" gli atti della
pubblica amministrazione, e quindi esclusivamente e limitatamente in
favore dei destinatari degli atti medesimi. Secondo l'Avvocatura è
anche da escludere che la norma impugnata contrasti con l'art. 24 della
Costituzione. Anche se all'ente pubblico resistente non è consentito
richiedere che il ricorso straordinario sia deciso in sede
giurisdizionale, non gli è per nulla impedito di impugnare poi, in via
giurisdizionale, il decreto presidenziale con cui il ricorso sia stato
eventualmente accolto. Ad avviso dell'Avvocatura, infine, è anche da
escludere che la norma denunciata violi il principio di eguaglianza. La
diversa disciplina del trasferimento del ricorso straordinario in sede
giurisdizionale a seconda si tratti di "controinteressati" o di
"autorità che ha emanato l'atto", trova infatti una sua razionale
giustificazione nella loro evidente diversa posizione.
2. - Una questione del tutto analoga, nei confronti della
suindicata norma dell'art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 1199 del
1971, è stata sollevata, anche questa volta d'ufficio, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dallo stesso T.A.R. per
l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, con altre due ordinanze di identica
motivazione, entrambe emanate il 9 dicembre 1977 (ma pervenute alla
Corte il 19 aprile 1979).
Nel motivare in ordine alla rilevanza e alla non manifesta
infondatezza della sollevata questione, il Tribunale amministrativo
svolge in queste due ordinanze considerazioni del tutto simili a quelle
più diffusamente esposte nella precedente.
Con atti (di identico contenuto) in data 12 giugno 1979, è
intervenuta in entrambi i giudizi, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo, con argomenti
corrispondenti a quelli addotti nella prima controversia proposta dallo
stesso T.A.R., che la questione sia dichiarata priva di fondamento.
3. - Alla norma dell'art. 10, comma primo, del d.P.R. n. 1199 del
1971, ha mosso ancora censura, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione, con una ordinanza in data 21 novembre 1979
(pervenuta, peraltro, alla Corte il 29 maggio 1981), anche il Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia.
Anche in questa occasione la questione è stata sollevata in
seguito a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
proposto dalla Società p.a. Funicolare Como - Brunate per
l'annullamento di due deliberazioni della Giunta e del Consiglio del
Comune di Brunate, concernenti il negato riscatto del servizio di
raccolta e distribuzione di acqua, di cui la ricorrente era da molti
anni concessionaria. Avendo l'amministrazione resistente chiesto con
formale atto di opposizione - nella convinzione di poter esercitare la
facoltà prevista dal citato art. 10 - la trasposizione della vertenza
in sede giurisdizionale, la ricorrente, costituendosi in giudizio, con
atto 14 ottobre 1977, l'aveva sottoposta al T.A.R. Il giudice a quo,
ribadite le argomentazioni svolte nelle precedenti ordinanze del
Tribunale amministrativo per l'Emilia Romagna, circa la distinzione
che, riguardo al fondamento della norma impugnata, va fatta fra organi
dell'amministrazione statale ed enti pubblici diversi dallo Stato,
conclude affermando non potersi dire manifestamente infondato il
prospettato dubbio di incostituzionalità.
Con atto di deduzioni in data 5 marzo 1981, si è costituito
innanzi alla Corte il Comune di Brunate, chiedendo che sia dichiarata
la illegittimità costituzionale della norma impugnata. Riguardo alle
censure formulate con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
la difesa del Comune sostiene non potersi dubitare che la norma stessa
violi entrambi i precetti costituzionali. Ma oltre che con gli artt. 3
e 24, secondo la difesa del Comune, la norma in questione contrasta
anche con i principi sanciti dall'art. 113 della Costituzione.
Giacché, se è vero che in tale articolo la garanzia della tutela
giurisdizionale si prospetta come mezzo di difesa del cittadino contro
l'attività della pubblica amministrazione, non potrebbe non
configurarsi, d'altro canto, nell'ambito di esso, la posizione inversa,
e cioè il diritto della pubblica amministrazione a difendere a sua
volta in sede giurisdizionale la legittimità degli atti che il
cittadino pretende illegittimi.
Nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei
ministri, depositato il 10 novembre 1981, l'Avvocatura dello Stato
ripropone, per motivi e con deduzioni del tutto analoghi, le
conclusioni già espresse nei sopra menzionati giudizi promossi dal
Tribunale amministrativo per l'Emilia Romagna.
In una memoria presentata il 1 febbraio 1982 la difesa del Comune
di Brunate dà ulteriore svolgimento alle deduzioni già esposte a
sostegno della fondatezza della questione.
4. - Alla pubblica udienza del 24 febbraio 1982, dopo che il
giudice Antonino De Stefano ha svolto la relazione, l'avvocato dello
Stato Renato Carafa ha insistito per la dichiarazione di non
fondatezza. Considerato in diritto :
1. - Il primo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199 (emanato in attuazione di delega conferita con l'art. 4 della
legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito con l'art. 6 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775), avente ad oggetto la "semplificazione
dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", stabilisce, a
proposito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che
i controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione del ricorso (eseguita nei loro confronti in applicazione
del precedente art. 9), possono richiedere, con atto notificato al
ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso
sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso il ricorrente, qualora
intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del
giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in
giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha
emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati; e il giudizio segue
in sede giurisdizionale.
Le ordinanze dei Tribunali amministrativi regionali per l'Emilia
Romagna e per la Lombardia sollevano, come esposto in narrativa,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,
24 e 113 della Costituzione, della menzionata norma, nella parte in cui
non prevede che la facoltà, attribuita ai controinteressati, di
chiedere che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, possa
venire esercitata anche dall'autorità amministrativa che ha emanato
l'atto impugnato, quando si tratti di ente pubblico diverso dallo
Stato.
2. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la
stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi
giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - La questione è fondata.
Giova ricordare che questa Corte, con sentenza n. 1 del 1964, ebbe
a dichiarare la illegittimità costituzionale del secondo e del terzo
comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, "in quanto il procedimento
per la proposizione e la risoluzione del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica non assicura ai controinteressati la
possibilità della tutela giurisdizionale".
A seguito di tale pronuncia la giurisprudenza del Consiglio di
Stato accolse una diversa interpretazione delle cennate norme,
riconoscendo anche ai controinteressati (e non soltanto, secondo la
precedente interpretazione, ai cointeressati) la facoltà di richiedere
la trattazione del ricorso in sede giurisdizionale. A siffatto
principio si è appunto ispirata la disciplina della "opposizione dei
controinteressati", che forma oggetto del menzionato art. 10 del d.P.R.
n. 1199 del 1971. Il quale viene ora denunciato per non aver collocato
sullo stesso piano del controinteressato, ai fini della "scelta" fra le
vie straordinaria o giurisdizionale, l'autorità amministrativa che ha
emanato l'atto impugnato con il ricorso straordinario, allorché si
tratti di un ente pubblico diverso dallo Stato.
L'assunto dei giudici a quibus va condiviso. Come questa Corte ha
già affermato in altra sentenza (n. 31 del 1975), il ricorso in
parola contro atti amministrativi definitivi costituisce "un rimedio
singolare, anomalo, alternativo al ricorso giurisdizionale
caratterizzato da uno speciale procedimento contenzioso sui generis,
con limitato contraddittorio, che si svolge interamente a livello
governativo, e si conclude con un decreto del Capo dello Stato - atto
ministeriale, non di prerogativa - di cui il Ministro proponente, o il
Presidente del Consiglio, assume con la controfirma la responsabilità
politica e giuridica". Ed è alla competenza esclusiva dei Ministri e
del Governo che resta, pertanto, affidato, dalla vigente come dalla
preesistente disciplina, l'intero procedimento istruttorio e
decisionale. Appunto sotto questo profilo, non si può non convenire
sulla diversità della posizione dell'autorità resistente, a seconda
che l'atto, contro il quale è rivolto il ricorso, provenga da un
organo dello Stato o di altro ente pubblico. Nel primo caso, infatti,
è pur sempre la stessa amministrazione, in un ambito organizzativo
unitario, che decide sull'impugnativa avverso l'atto che da essa emana,
collocandosi perciò nel procedimento, come rilevano le ordinanze di
rimessione, su un piano di sostanziale preminenza di fronte al
ricorrente ed ai controinteressati. Diversa nel procedimento in parola
è la posizione dell'autorità non statale, la quale vi assume la veste
di mera controparte rispetto al ricorrente, senza alcun potere di
decidere, e neppure di influire, più di quanto non sia dato alle altre
parti, sulla decisione. Ed infatti, giurisprudenza e dottrina
riconoscono all'amministrazione non statale, appunto perché non emana
da essa la decisione sul ricorso, quella facoltà d'impugnare in sede
giurisdizionale la decisione medesima, che non è ovviamente accordata
all'amministrazione dello Stato. Impugnativa, poi, che non soffre di
quelle limitazioni ai soli "vizi di forma o di procedimento", che lo
stesso art. 10, nel suo ultimo comma, pone ai controinteressati in
ragione del mancato esercizio della facoltà di chiedere la
trasposizione in sede giurisdizionale, prevista a loro favore dal primo
comma.
4. - La posizione dell'autorità non statale che ha emanato l'atto
impugnato, si affianca, perciò, nel procedimento che s'instaura con il
ricorso straordinario, a quella del controinteressato. Ed invero, se
resta pur sempre una innegabile differenza sul piano sostanziale,
mirando l'una e l'altro alla conservazione dell'atto, ma con distinta
ispirazione e per distinta finalità, sul piano processuale ad entrambi
è comune l'interesse a resistere in giudizio. Sotto questo profilo,
assume quindi decisivo rilievo quella opzione, tra il resistere nella
sede straordinaria o in quella giurisdizionale, che la denunciata
normativa accorda al controinteressato ma non all'amministrazione non
statale. Va in proposito ricordato che il principio dell'alternatività
in subiecta materia tra ricorso straordinario al Capo dello Stato e
ricorso giurisdizionale, è stato da questa Corte riconosciuto non in
contrasto con l'art. 113 della Costituzione (sentenza n. 78 del 1966),
argomentando appunto dalla "piena libertà" per il ricorrente di adire
la tutela giurisdizionale o rinunciare ad essa. E sempre in nome dello
stesso precetto, questa Corte, con la menzionata sentenza n. 1 del
1964, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della normativa
del testo unico n. 1054 del 1924, in quanto il procedimento instaurato
con il ricorso straordinario non assicurava ai controinteressati la
possibilità della tutela giurisdizionale. La diversa interpretazione
dell'anzidetta normativa, accolta poi nell'art. 10 del successivo
decreto n. 1199 del 1971, ha esteso anche ai controinteressati la
libera scelta tra la sede straordinaria e la sede giurisdizionale: essi
possono, infatti, optare immediatamente per la trasposizione del
ricorso in sede giurisdizionale, o restare, invece, nella sede
straordinaria prescelta dal ricorrente, con ciò stesso rinunciando
alla tutela giurisdizionale, in quanto la mancata opposizione preclude
loro l'impugnativa della decisione per vizi che non siano di forma o
del procedimento. Ma i parametri costituzionali invocati dai giudici a
quibus resterebbero certamente vulnerati se eguale potestà non venisse
attribuita all'amministrazione non statale che ha emanato l'atto
impugnato, non essendovi ragionevoli e plausibili motivi a sostegno
dell'attuale disparità di trattamento, che le vien riservata. Per
eliminare tale disparità occorre, perciò, anticipare anche per
l'amministrazione non statale il momento della scelta tra rinuncia o
ricorso alla tutela giurisdizionale, dall'intervenuta decisione sul
ricorso straordinario alla conoscenza dell'avvenuta proposizione del
ricorso medesimo, acquisita con la sua notifica ad opera del
ricorrente. Il quale, pur se, avvalendosi del disposto dell'art. 9 del
decreto n. 1199 del 1971, notifichi il ricorso al "Ministero
competente", deve ritenersi egualmente soggetto all'onere della
notifica all'autorità emanante l'atto impugnato, allorché si tratti
di ente pubblico diverso dallo Stato, portatore, quindi, di un proprio
qualificato interesse a contraddire nei confronti di una domanda avente
ad oggetto l'annullamento del proprio provvedimento. Ben vero che
all'amministrazione non statale è stato riconosciuto, come innanzi
ricordato, in conseguenza della negata facoltà di scelta in pendenza
del procedimento, il diritto ad impugnare senza limitazioni la
intervenuta decisione sul ricorso straordinario proposto contro l'atto
da essa emanato; ma ciò non appresta adeguato riparo contro gli
svantaggi che possono derivare tanto dal ritardo nell'adire la tutela
giurisdizionale quanto dalla eventuale compromissione della tutela
medesima per effetto del parere che sul ricorso straordinario è
chiamato a rendere il Consiglio di Stato (artt. 11 - 13 del decreto n.
1199 del 1971). Svantaggi nei quali non incorrono, invece, i
controinteressati, in virtù della tempestiva facoltà di scelta loro
accordata.
Per le suesposte considerazioni deve, pertanto, dichiararsi la
illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del decreto
n. 1199 del 1971, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della
facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati
l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
5. - La Corte ritiene, infine, di dover fare applicazione dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in ordine all'ultimo comma dello
stesso art. 10. In conseguenza, infatti, della decisione che si adotta
per il primo comma, va dichiarata la illegittimità costituzionale
anche di tale norma, nella parte in cui, ai fini della preclusione
dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso
straordinario, per effetto del mancato esercizio della facoltà di
scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo, non equipara ai
controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato
l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 662 R.O. 1976, 407 e 408
R.O. 1979, 440 R.O. 1981
1) dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma
dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui,
ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non
equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che
ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica;
2) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma
dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui,
ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di
accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato
esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma dello
stesso articolo non equipara ai controinteressati l'ente pubblico,
diverso dallo stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia
stato notificato il ricorso medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1982:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte