Sentenza n. 148/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/05/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9,
lett. a) e b) e 48 della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 31 luglio 1980 recante "Istituzione delle unità sanitarie
locali" e del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale
siciliana il 23 dicembre 1980, recante "Ordinamento interno dei servizi
sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e
dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla legge
regionale 12 agosto 1980, n. 87, riguardante la istituzione delle
unità sanitarie locali", promossi con ricorsi del Commissario dello
Stato per la Regione Siciliana notificati l'8 agosto e il 31 dicembre
1980 e depositati in cancelleria il 14 agosto 1980 e il 10 gennaio 1981
ed iscritti al n. 16 del registro ricorsi 1980 e al n. 2 del registro
ricorsi 1981.
Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il ricorrente e gli
avv.ti Francesco Tinaglia e Armando De Marco per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso, notificato l'8 agosto 1980 (depositato il 14,
pubblicato nella G.U. n. 242 del 3 settembre 1980 e nel Boll. Reg. n.
41 del 13 settembre 1980 e iscritto al n. 16 Reg. Ric. 1980), il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato del
disegno di legge recante: "Istituzione delle unità sanitarie locali",
approvato dall'Assemblea regionale nella seduta del 31 luglio 1980 e
comunicato il 4 agosto, I) l'art. 9 ("Oltre alle ipotesi di
ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione
vigente per i consiglieri comunali non sono eleggibili a componenti del
Comitato di gestione: a) i senatori ed i deputati, b) i deputati al
Parlamento europeo") per violazione dell'art. 65 Cost. e II) l'art. 48
("Ai presidenti degli enti ospedalieri ed ai presidenti dei comitati
provinciali e regionali degli enti previdenziali si applica la norma
dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, a decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente
legge") per violazione degli artt. 51 e 97 Cost..
Il Commissario dello Stato ha ravvisato violazione dell'art. 65
Cost., secondo cui i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l'ufficio di deputato e di senatore sono materia di riserva di legge
statale, nell'art. 9 a) e b) del disegno di legge e, per quel che
attiene ai deputati e senatori, ha richiamato la sent. 60/1966 con la
quale la Corte aveva giudicato che "ammettere una potestà regionale in
materia significherebbe compromettere il principio di eguaglianza... e
consentire la violazione dell'unità dello Stato, che costituisce,
specie in materia di diritti politici, una fondamentale esigenza del
regime democratico".
In merito all'art. 48 del disegno di legge ha osservato che detta
norma apporta nei confronti dei presidenti degli enti ospedalieri e dei
comitati degli enti previdenziali ulteriore e più incisiva limitazione
al godimento del diritto politico dell'elettorato passivo (e
precisamente a quello di accesso alla carica pubblica elettiva di
deputato regionale) nel momento stesso in cui ne prevede la cessazione
dai rispettivi incarichi per la costituzione delle unità sanitarie
locali e determina disparità di trattamento rispetto ad altre
categorie di pubblici amministratori considerati dalla legge regionale
13 luglio 1972, n. 33. Ha altresì denunciato la violazione dell'art.
97 Cost., inteso a garantire il buon andamento dei pubblici uffici, in
quanto le immediate dimissioni degli amministratori, colpiti dalla
prevista ineleggibilità, determinerebbero una carenza negli organi
rappresentativi degli enti interessati, assai nociva nel delicato
momento del trapasso di funzioni, di beni e di attrezzature degli enti
soppressi alle istituende unità sanitarie locali.
La particolare autonomia attribuita alla Regione Siciliana dagli
artt. 15 e 16 dello Statuto speciale in tema di ordinamento di enti
locali, anche se estesa, non è tale da travalicare i limiti dei
principi fondamentali posti dalla Costituzione e, in particolare, di
quello di eguaglianza previsto per l'elettorato passivo dall'art. 51,
per ciò che la ratio delle disposizioni, individuabile nella finalità
di impedire che una particolare categoria di soggetti, avvalendosi
della propria posizione, possa influire sugli elettori e inquinare
quindi i risultati elettorali, viene meno ove si consideri che i
presidenti degli enti locali ospedalieri e dei comitati regionale e
provinciali degli enti previdenziali cesseranno dalle loro funzioni non
appena fosse dato avvio al funzionamento delle U.S.L., la cui
costituzione doveva avvenire entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore della legge, così come previsto dall'art. 38. E poiché la
disposizione dell'art. 4 della legge regionale 87/1975 non poteva
essere osservata dai soggetti de quibus dal momento che le
consultazioni elettorali regionali non avrebbero luogo prima del
decorso di un anno, e, pertanto, la effettiva portata della norma si
esaurirebbe nelle dimissioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della legge ai fini dell'eleggibilità all'assemblea regionale
siciliana, l'art. 48 si appalesa lesivo anche del principio del buon
andamento dei pubblici uffici di cui all'art. 97 Cost..
1.2. - Giusta procura speciale 3 ottobre 1980 autenticata per not.
Cesare Di Giovanni di Palermo (rep. n. 21191 del 3 ottobre 1980) si
sono costituiti gli avv.ti Francesco Tinaglia e Armando De Marco
chiedendo nell'interesse della Regione Siciliana, con memoria
depositata il 26 gennaio 1981, dichiararsi non fondata la impugnativa e
respingersi il ricorso.
2.1. - Con ricorso, notificato il 31 dicembre 1980 e depositato il
10 gennaio 1981 (pubblicato nella G. U. n. 20 del 21 gennaio 1981 e
iscritto al n. 2 Reg. Ric. 1981), il Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana - premesso che il Presidente della Regione aveva
promulgato con il n. 87 la legge approvata il 31 luglio 1980 omettendo
peraltro gli artt. 9 a) e b) e 48 impugnati con il primo ricorso (supra
1.1.), che l'Assemblea regionale, nella seduta del 23 dicembre 1980,
aveva approvato il disegno di legge recante "Ordinamento interno dei
servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e
dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche della legge
regionale 12 agosto 1980, n. 87 riguardante la istituzione delle unità
sanitarie locali", con il quale aveva esteso ai presidenti e componenti
dei consigli di amministrazione degli enti aventi finalità sanitarie e
ai presidenti dei comitati provinciali e regionali dell'INPS la
disciplina della eleggibilità a deputato regionale, prevista dall'art.
10 l. reg. 20 marzo 1951, n. 29, modificato ed integrato con l'art. 1
l. reg. 13 luglio 1972, n. 33 e che l'art. 34 dettava una norma di
carattere transitorio così concepita: "In sede di prima applicazione
della presente legge i presidenti degli enti ospedalieri e i presidenti
dei comitati regionale e provinciali dell'INPS sono ineleggibili a
deputati regionali, salvo che non abbiano effettivamente cessato di
esercitare le proprie funzioni entro il trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge" - ha osservato che
l'art. 34 non adempie alle finalità proprie della norma di carattere
transitorio ma per una categoria di cittadini peraltro preposti a
pubbliche funzioni comprime il godimento del diritto politico
dell'elettorato passivo e determina, in situazioni analoghe, una
manifesta disparità di trattamento priva di giustificazione, in
violazione dell'art. 51 Cost. e implica violazione del principio di
buon andamento dei pubblici uffici, garantito dall'art. 97 Cost., e ha
impugnato l'art. 34 per violazione degli artt. 51 e 97 Cost..
2.2. - Con memoria depositata il 26 gennaio 1981, gli avv.ti
Francesco Tinaglia e Armando De Marco, difensori della Regione
Siciliana giusta procura speciale 7 gennaio 1981, autenticata con atto
per not. Di Giovanni di Palermo (rep. n. 212607 del 7 gennaio 1981),
hanno osservato che l'impugnato art. 34 ha sostanzialmente riprodotto
l'art. 48 della legge sulle U.S.L. divergendone sol in ordine alla
decorrenza che, anziché riferirsi al trentesimo giorno successivo
all'entrata in vigore della legge sulle U.S.L., si riferisce al
trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della nuova legge;
hanno ravvisato l'unica differenza in ciò che "mentre l'art. 48 l.
reg. 12 agosto 1980, n. 87 rinviava all'art. 4 della l. reg. 29
dicembre 1975, n. 87 estendendone il disposto anche ai presidenti degli
enti ospedalieri, la nuova legge ha integrato il suddetto art. 4 per
quel che concerne i Presidenti dei comitati regionali e provinciali
dell'INPS, ed ha dettato una norma transitoria per i Presidenti degli
enti ospedalieri". Hanno obiettato al Commissario dello Stato che nel
raffronto tra la compressione dell'elettorato passivo e la
preoccupazione dell'inquinamento del voto esige tutela questa rispetto
a quella per inferirne che la violazione dell'art. 51 Cost. sarebbe
stata a torto contestata. Né - sempre ad avviso della difesa della
Regione Siciliana - sarebbe offeso l'art. 97 Cost., perché vengono in
considerazione presidenti di organi collegiali con funzioni
prevalentemente esecutive, e di organi di enti a struttura articolata
le cui funzioni non possono essere compromesse da mutamento del
titolare dell'organo rappresentativo.
3.1. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Avvocatura generale
dello Stato nell'interesse del ricorrente Commissario ha depositato
sotto la data del 5 febbraio 1985 memoria con la quale ha posto in
chiaro che la mancata promulgazione dell'art. 34, impugnato con il
secondo ricorso, determinerebbe - a stregua degli orientamenti
giurisprudenziali della Corte espressi con le sentt. 142/1981, 54/1983
e specialmente 13/1983 - la cessazione della materia del contendere e,
in subordine, ha insistito per la declaratoria di infondatezza.
Dal suo canto, la difesa della Regione Siciliana ha depositato
sotto la data del 6 febbraio 1985 memoria, con la quale ha sollecitato
il riesame della giurisprudenza intesa a sancire la perentorietà del
termine di costituzione al fine di dire tempestiva la costituzione nel
giudizio introdotto con il primo ricorso ed ha riprodotto ed ampliato
le argomentazioni in detta memoria prospettate.
3.2. - Alla pubblica udienza del 19 febbraio 1985, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto unica relazione sui due ricorsi, l'avv.
dello Stato D'Amico per il Commissario dello Stato e l'avv. Tinaglia
per la Regione Siciliana hanno illustrato le contrapposte conclusioni. Considerato in diritto :
4.1. - I due ricorsi, per prospettare questioni connesse, sono da
riunire ai fini di unica deliberazione; va dichiarata inammissibile la
costituzione della Regione Siciliana nel primo ricorso per tardività.
4.2. - Su ambo i ricorsi, di cui si è esposto il contenuto (supra
1.2.) è cessata la materia del contendere perché non si è proceduto
a promulgare gli articoli impugnati, come è attestato dalle leggi
regionali 12 agosto 1980, n. 87, e 6 gennaio 1981, n. 6 (orientamento
fermissimo nella giurisprudenza di questa Corte: sentt. 13 e 54 del
1983).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 16/1980 e 2/1981, e dichiarata
l'inammissibilità della costituzione della Regione Siciliana nel primo
ricorso,
dichiara la cessazione della materia del contendere sui ricorsi,
proposti dal Commissario dello Stato contro la Regione Siciliana, per
l'annullamento degli artt. 9 a) e b) e 48 del disegno di legge
(Istituzione delle unità sanitarie locali) approvato il 31 luglio 1980
e poi esclusi dalla promulgazione, e dell'art. 34 del disegno di legge
(Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema
informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale.
Modifiche della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 riguardante la
istituzione delle unità sanitarie locali) approvato il 23 dicembre
1980 e poi escluso dalla promulgazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO -ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte