Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1,

lettera c), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 2 agosto 1997 dal pretore di Pescara nel procedimento

penale a carico di P.S., iscritta al n. 723 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il pretore di Pescara, nel corso dell'udienza per la

convalida dell'arresto di persona imputata del delitto di evasione

per essersi allontanato dal luogo ove si trovava agli arresti

domiciliari, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui "non

prevede che il limite all'applicazione delle misure di custodia

cautelare contenuto nell'ultimo periodo di tale disposizione non si

applichi nei casi in cui la decisione sulla misura cautelare abbia

luogo in sede di convalida dell'arresto";

che il giudice rimettente, richiamato l'indirizzo

giurisprudenziale secondo cui il limite edittale stabilito dall'art.

274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. per l'applicazione delle

misure di custodia cautelare (limite introdotto dall'art. 3 della

legge 8 agosto 1995, n. 332) opera anche in sede di convalida

dell'arresto, ritiene che tale disciplina si ponga in contrasto con

il principio di ragionevolezza: da un lato, infatti, quando il

giudice procede alla convalida dell'arresto per uno dei reati per i

quali l'art. 381, comma 2, cod. proc. pen. consente l'arresto

facoltativo in flagranza, l'art. 391, comma 5, cod. proc. pen. deroga

ai limiti edittali di pena stabiliti dall'art. 280 cod. proc. pen.

per l'applicazione delle misure coercitive; dall'altro l'art. 274,

comma 1, lettera c), cod. proc. pen. preclude l'applicazione delle

misure di custodia cautelare se la pena edittale dei delitti della

stessa specie è inferiore ai limiti ivi previsti;

che il rimettente precisa che la disciplina risultante dal

combinato disposto degli artt. 274, comma 1, lettera c), 381, comma

2, e 391, comma 5, cod. proc. pen. è applicabile anche al delitto di

evasione in forza dell'art. 3 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152,

convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (tale

norma, infatti, nel comma 1 consente di arrestare anche fuori del

caso di flagranza chi ha posto in essere una condotta punibile a

titolo di evasione e nel comma 2 stabilisce che nell'udienza di

convalida può essere disposta l'applicazione di misure coercitive al

di sotto dei limiti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen.);

che, in particolare, il rimettente lamenta l'incongruenza della

disciplina impugnata, sino al limite della irragionevolezza, a causa

dello "sbilanciamento di potestà coercitiva dalla parte della

polizia giudiziaria", alla quale nei casi in esame è consentito di

privare il soggetto della libertà personale operando l'arresto,

mentre al giudice è preclusa la possibilità di applicare misure

custodiali;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che l'Avvocatura dello Stato pone in rilievo, da un lato, il

diverso fondamento delle condizioni di applicabilità delle misure

cautelari, tra cui rientrano i limiti edittali della pena, e delle

esigenze cautelari, che attengono alla prognosi in concreto di

pericolosità del soggetto; dall'altro sottolinea che in caso di

evasione di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari è

prevista la possibilità di disporre la custodia in carcere e che,

comunque, la misura custodiale potrebbe essere applicata sulla base

di altra esigenza cautelare, quale il pericolo di fuga, per cui non

opera il limite previsto dall'art. 274, comma 1, lettera c), cod.

proc. pen.

Considerato che, con riferimento alle condizioni di applicabilità

delle misure coercitive, l'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., al

fine di coordinare la facoltà di procedere all'arresto in flagranza

con la possibilità di disporre in sede di convalida misure

coercitive, stabilisce che, quando l'arresto è stato eseguito per

uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., le

misure coercitive possono essere disposte anche al di fuori dei

limiti edittali di pena stabiliti dall'art. 280 cod. proc. pen;

che tale deroga è stata estesa dall'art. 3 del d.-l. n. 152 del

1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, all'ipotesi

dell'arresto per il delitto di evasione, anche fuori della flagranza;

che sul diverso terreno delle esigenze cautelari l'art. 274,

comma 1, lettera c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure di

custodia cautelare (con riferimento, quindi, alla custodia cautelare

in carcere, agli arresti domiciliari e alla custodia cautelare in

luogo di cura) sono disposte - quando sussiste il pericolo di

reiterazione di delitti della stessa specie - soltanto se si tratta

di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non

inferiore nel massimo a quattro anni;

che tale assetto normativo non determina peraltro alcuna lesione

del principio di ragionevolezza, ma è una conseguenza della scelta

di mantenere distinta, anche in ossequio al principio del favor

libertatis, la condizione generale di applicabilità delle misure

coercitive riferita alla misura edittale della pena, in quanto tale

verificabile in astratto, dall'accertamento in concreto circa la

sussistenza delle esigenze cautelari;

che, infatti, la deroga prevista dall'art. 391, comma 5, cod.

proc. pen. non comporta, da un punto di vista di razionalità del

sistema, che in tali ipotesi si debba derogare anche alla disciplina

delle esigenze cautelari, operanti sul diverso terreno di una

valutazione della sussistenza in concreto delle situazioni di

pericolo che giustificano l'imposizione della misura cautelare;

che tale conclusione è avvalorata dall'autonomia concettuale e

funzionale tra convalida dell'arresto e applicazione delle misure

cautelari e dalle diverse finalità rispettivamente perseguite dai

due istituti (vedi al riguardo sentenza n. 4 del 1994);

che l'arresto in flagranza per taluno dei delitti previsti

dall'art. 381, comma 2, cod. proc. pen. funge quindi da condizione

necessaria per l'applicazione di misure coercitive al di fuori dei

limiti edittali di pena stabiliti dall'art. 280 cod. proc. pen., ma

di per sé non sufficiente a legittimare l'applicazione in concreto

delle misure;

che inoltre, in linea generale, non può escludersi che, nei

confronti di alcuno dei reati per cui l'art. 381, comma 2, cod. proc.

pen. consente l'arresto facoltativo in flagranza, sia in concreto

possibile tenere conto dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274,

comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (il pericolo di reiterazione di

reati della stessa specie potrebbe infatti riguardare delitti più

gravi di quelli per cui si procede, puniti con la pena della

reclusione non inferiore a quattro anni);

che, infine, le misure di custodia cautelare potrebbero essere

adottate, sussistendone i presupposti, anche sulla base di altra

esigenza cautelare, prevista nelle lettere a) o b) della medesima

norma, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c), evidentemente

diverse da quella relativa al pericolo di reiterazione di reati della

stessa specie;

che, per altro verso, l'art. 276 cod. proc. pen. attribuisce

comunque al giudice, in caso di trasgressione alle prescrizioni

inerenti a una misura cautelare, il potere di sostituire la misura

con altra più grave e, quindi, di disporre la custodia in carcere;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera c), del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Pescara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte