Sentenza n. 149/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 932/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione e di
coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente
modificazioni al codice di procedura penale), promosso con ordinanza
emessa il 3 febbraio 1973 dal giudice istruttore del tribunale di
Livorno nel procedimento penale a carico di Duca Giovanni, Novi Vasco
ed altri, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 marzo 1973.
Visto l'atto di costituzione di Novi Vasco;
udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore
Enzo CAPALOZZA;
udito l'avv. Paolo Rosciori, per Novi Vasco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale per falsità ideologica
continuata ed altri reati, il giudice istruttore del tribunale di
Livorno, prima dell'interrogatorio (già fissato) dell'imputato Vasco
Novi, in parziale accoglimento di un'istanza della di lui difesa, ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, il dubbio di legittimità dell'art. 4,
secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932.
Nella specie, il patrono non aveva la residenza né il domicilio
nel luogo, sede dell'ufficio giudiziario, né aveva ivi eletto
domicilio o indicato un sostituto. L'avviso per l'interrogatorio
dell'imputato gli era stato, pertanto, notificato presso il Presidente
del Consiglio dell'ordine di Livorno, ai sensi della norma denunziata.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva che non sussisteva alcuna
ragione di urgenza che consentisse l'espletamento dell'interrogatorio
senza l'avviso al difensore e che, d'altra parte, essendo quest'ultimo
comparso al solo intento di far rilevare la nullità della notifica per
non averne ricevuto l'avviso, non ricorreva alcuna ipotesi di sanatoria
della nullità, che, peraltro, avrebbe potuto ritenersi sussistente
solo dopo l'accoglimento della questione.
Nel merito si assume, analogamente a quanto statuito da questa
Corte con sentenza n. 57 del 1965 sulla notifica degli atti
all'imputato irreperibile, che la disposizione denunziata darebbe luogo
a violazione del diritto di difesa, non essendo previsto a carico del
Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati (e di alcun altro
soggetto) l'obbligo di comunicare al difensore l'avviso dell'atto da
compiersi.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Novi, che,
richiamandosi alle argomentazioni dell'ordinanza, ha concluso per la
dichiarazione di illegittimità. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza in epigrafe sottopone alla Corte la seguente
questione: se violi l'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, in quanto
non prescrive che il Presidente del Consiglio dell'ordine degli
avvocati, se questo ha sede nel luogo in cui si procede (o, in
mancanza, il cancelliere o il segretario della procura), comunichi gli
avvisi, indicati negli artt. 304 ter e 304 quater del codice di
procedura penale e ad esso notificati, al difensore che non risieda né
abbia domicilio in detto luogo e che non abbia quivi eletto domicilio o
non abbia nominato un sostituto, alla stregua del primo comma dello
stesso art. 4.
2. - La questione non è fondata.
I suindicati obblighi che la legge impone al difensore sono
ispirati all'interesse del buon svolgimento delle procedure giudiziarie
e della speditezza dei giudizi, in concomitanza (per quanto non in
coincidenza) con talune norme della disciplina delle professioni
forensi, la quale già conosce sia l'obbligo della residenza o del
recapito nel capoluogo della circoscrizione del tribunale presso cui il
legale è iscritto, sia l'alternatività tra la elezione di domicilio a
libera scelta e la elezione officiosa e presunta presso la cancelleria
dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende la causa, sia la
facoltà di nomina di sostituti (si vedano gli artt. 9, 10, 17, 25 e 27
del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni
nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli artt. 81 e 82 del r.d. 22
gennaio 1934, n. 37).
È pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il diritto
di difesa non è di per sé pregiudicato allorché il legislatore
atteggi variamente le modalità del procedimento, quando esse
rispondano all'esigenza del miglior andamento del processo.
Non è pertinente il richiamo, contenuto nell'ordinanza di
rimessione, alla sentenza n. 57 del 1965 della Corte sulle
notificazioni all'imputato renitente (che, cioè, non si è presentato
all'interrogatorio), dappoiché in quel caso la norma impugnata (art.
173 cod. proc. pen.) aveva il carattere di una sanzione per un
determinato comportamento processuale dell'imputato stesso.
Per altro, nella specie ora sottoposta all'esame della Corte, non
sussiste una ingiustificata diminuzione delle garanzie difensive,
essendo del tutto ragionevole la previsione di un onere posto a carico
del patrono, in vista di talune attività procedimentali tassativamente
indicate dalla legge e non dilazionabili senza pregiudizio per
l'ulteriore corso del processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (Norme
di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517,
concernente modificazioni al codice di procedura penale), sollevata con
l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte