Sentenza n. 149/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 889/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma
quarto, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materiadi
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) promossi
con due ordinanze emesse il 28 e il 30 gennaio 1976 dal Pretore di
Sora, nei procedimenti civili vertenti tra Capogna Roberto e
l'Ispettorato provinciale del lavoro di Frosinone, iscritte ai nn. 210
e 211 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze di identico tenore emesse il 28 ed il 30 gennaio
1976 nel corso di due procedimenti civili di opposizione promossi da
Capogna Roberto avverso altrettante ordinanze del Capo dell'Ispettorato
provinciale del lavoro di Frosinone, con le quali gli era stato
ingiunto - ai sensi dell'art. 13, quarto comma, legge 29 ottobre 1971,
n. 889 - il pagamento di sanzioni pecuniarie (L. 500.000) per l'omesso
versamento all'INPS di contributi dovuti al Fondo per la previdenza
degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il pretore di Sora
sollevava, su eccezione dell'opponente, questione di legittimità
costituzionale della disposizione sopracitata, assumendone il contrasto
con gli artt. 25, primo comma e 102, primo comma, Cost..
L'art. 12 della legge 889/1971 prevede che, in caso di omesso
versamento dei suddetti contributi previdenziali, i rappresentanti
legali delle aziende (pubbliche o private) "sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 500.000
e non superiore a lire 2 milioni, salvo che il fatto non costituisca
reato". Il successivo art. 13 prevede che le infrazioni in questione
"sono accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio" e che, entro 5 giorni dalla contestazione (o notifica) di
esse, il trasgressore è ammesso a pagare, con effetto liberatorio, una
somma pari al minimo della sanzione amministrativa prevista. Ove ciò
non avvenga, il capo dell'Ispettorato, "se ritenga fondato
l'accertamento", sentito a sua richiesta l'interessato, "determina, con
ordinanza motivata, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto
della gravità della violazione", e ne ingiunge il pagamento (quarto
comma). Avverso l'ingiunzione l'interessato può proporre opposizione
innanzi al pretore in sede civile (quinto comma).
Ad avviso del giudice a quo, quello così disciplinato sarebbe un
procedimento "di natura giurisdizionale che si conclude con un
provvedimento definito "ordinanza" il quale, sia per l'iter formativo,
sia per l'oggetto, sia per la motivazione, sia per la sanzione finale,
si traduce in una pronuncia avente tutte le caratteristiche della
sentenza emessa dal giudice a conclusione di un procedimento civile,
penale od amministrativo. Nell'esercizio di tali attività il capo
dell'Ispettorato viene ad invadere il campo riservato al potere
giudiziario poiché egli, sostituendosi al giudice, compie una
valutazione di fatti, elementi e circostanze (prove di accusa o di
difesa) così come opera il magistrato, emettendo come questi un
provvedimento finale avverso il quale è consentito soltanto il diritto
all'opposizione davanti al giudice ordinario, come nel procedimento
monitorio".
Richiamata poi la sentenza di questa Corte n. 60/1969 con cui è
stata dichiarata incostituzionale l'attribuzione all'Intendente di
Finanza della potestà giurisdizionale penale, esercitabile mediante
provvedimento monitorio, in materia di contravvenzioni finanziarie
punite con l'ammenda, il Pretore sosteneva che analoghe ragioni,
attinenti alla natura giurisdizionale ed alla potenziale definitività
del provvedimento dovrebbero condurre a ritenere incostituzionale - per
contrasto con gli artt. 25, primo comma e 102, primo comma Cost. -
anche l'attribuzione al capo dell'Ispettorato del potere di emettere il
provvedimento in questione.
Le ordinanze ritualmente notificate e comunicate, venivano
pubblicate entrambe nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 28 aprile 1976.
Intervenendo nel giudizio instaurato con la prima di esse,
l'Avvocatura dello Stato sosteneva che il richiamo alla sentenza n. 60
del 1969 era inconferente, trattandosi nel caso de quo non di attività
giurisdizionale penale bensì di attività amministrativa. Alla fatti
specie in esame - nella quale è stata mutuata la disciplina contenuta
nella legge di depenalizzazione delle contravvenzioni stradali n.
317/1967 - si attaglia invece, secondo l'Avvocatura, la sentenza n. 32
del 1970, che ha ritenuto non in contrasto col divieto di istituire
giurisdizioni speciali (art. 102 Cost.) l'attribuzione ad autorità
amministrativa (ex artt. 8 e 9 1. 317 cit.) del potere di conoscere di
violazioni non costituenti reato, soggette a sanzione amministrativa.
L'ordinanza che le applica non ha infatti - si è precisato in tale
decisione - natura discrezionale, e la determinazione dell'entità
della sanzione ha il carattere di una semplice valutazione di merito,
sicché non si esorbita dall'ambito della normale attività
amministrativa; né la forza esecutiva dell'atto sanzionatorio non
tempestivamente impugnato significa che esso acquisti autorità di cosa
giudicata.
D'altra parte, non trattandosi di attività giurisdizionale,
sarebbe da escludere, ad avviso dell'Avvocatura, il preteso contrasto
della disposizione impugnata con l'art. 25, primo comma Cost.. Considerato in diritto :
1. - Il Pretore di Sora con due ordinanze, emesse rispettivamente
il 28 ed il 30 gennaio 1976, solleva, con identica motivazione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma quarto,
della legge 29 ottobre 1971, n. 889, ritenendone il contrasto con gli
artt. 25, comma primo, e 102, comma primo, della Costituzione.
La precitata legge n. 889 del 1971 reca "norme in materia di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto" e prevede
gli adempimenti a carico delle imprese, il cui personale è
obbligatoriamente iscritto al fondo (indicate all'art. 4, primo comma)
nonché le sanzioni civili (art. 11) e le sanzioni amministrative (art.
12) stabilite rispettivamente per i casi di ritardo nell'invio all'INPS
dell'elenco annuale di contribuzione o delle tabelle degli emolumenti
accessori corrisposti al personale e dell'inosservanza dell'obbligo di
versamento dei contributi.
Di detta legge, la disposizione denunziata (art. 13, comma quarto),
nel caso, appunto, di accertata inosservanza dell'obbligo di versamento
dei contributi previdenziali da parte delle aziende pubbliche o private
operanti nel settore dei trasporti pubblici e qualora i soggetti tenuti
al versamento non si siano avvalsi della facoltà di pagare, con
effetto liberatorio, entro cinque giorni dalla contestazione o notifica
una somma pari al minimo della sanzione amministrativa prevista,
attribuisce al capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, competente
per territorio (a sensi del primo comma del medesimo art. 13), se
ritenga fondato l'accertamento e sentito l'interessato che ne abbia
fatto richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile
per il pagamento, il potere di determinare "con ordinanza motivata la
somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della
violazione" e di ingiungere "all'autore della violazione e alle persone
solidalmente obbligate, di pagare presso l'ufficio del registro, la
somma medesima insieme con le spese di notificazione entro trenta
giorni dalla notificazione dell'ingiunzione".
La sanzione amministrativa in esame consiste nel "pagamento di una
somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 2 milioni,
salvo che il fatto non costituisca reato" (art. 12).
Contro l'ingiunzione del Capo dell'Ispettorato provinciale del
lavoro, "l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento,
può proporre azione (mediante ricorso) al pretore del luogo in cui
l'infrazione è stata accertata" che decide inappellabilmente osservate
le norme processuali all'uopo stabilite (art. 13, quinto, sesto,
settimo e ottavo comma). Infine, per quanto non previsto espressamente
dalla legge qui considerata "si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317", recante modificazioni
al sistema sanzionatorio delle norme in materia di circolazione
stradale e delle norme dei regolamenti locali (art. 13, ultimo comma).
A giudizio del pretore rimettente, le attività devolute al Capo
dell'Ispettorato provinciale del lavoro avrebbero natura
giurisdizionale, con conseguente invasione del campo riservato al
potere giudiziario, donde la violazione degli artt.25, comma primo e
102, comma primo, Cost..
2. - La questione non è fondata.
Il giudice a quo assume che la norma denunziata "demanda al capo
dell'Ispettorato provinciale del lavoro un potere sanzionatorio simile
a quello attribuito al giudice penale" e ritiene, perciò, di poter
dedurre argomenti a sostegno della fondatezza della sollevata questione
di costituzionalità dalla sentenza n. 60 del 1969, con la quale questa
Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 attributive di una competenza
giurisdizionale in materia penale all'Intendente di finanza.
Il raffronto, peraltro, non è proponibile, essendo del tutto
evidente che l'attività devoluta dalla legge n. 889 del 1971 al capo
dell'Ispettorato provinciale del lavoro è oggettivamente e
soggettivamente di natura amministrativa e non già giurisdizionale e
meno che mai comporta competenza ad irrogare sanzioni penali.
Come giustamente osserva l'Avvocatura dello Stato, può, invece,
ben più utilmente richiamarsi la sentenza n. 32 del 1970 di questa
medesima Corte, con la quale è stata dichiarata non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge
3 maggio 1967, n. 317, alla quale non a caso, secondo quanto si è
visto, rinvia l'ultimo comma del medesimo art. 13 della legge in esame.
Come nelle fatti specie legali in quella occasione considerate
anche la legge n. 889 del 1971, nella parte denunziata, non prevede
ipotesi di reato, ma dall'inosservanza dell'obbligo di tempestivo
versamento dei contributi previdenziali fa discendere, ricorrendone i
presupposti, una sanzione amministrativa, la cui determinazione in
concreto ad opera del capo del competente Ispettorato del lavoro
esprime semplici valutazioni di merito così escludendosi che si
esorbiti dall'ambito normale dell'attività amministrativa (cfr. anche
sent. n. 95 del 1967; n. 141 del 1969 e n. 3 del 1973). Quanto,
infine, al fatto che l'ordinanza del capo dell'Ispettorato provinciale
del lavoro, se non impugnata nei termini di legge, abbia forza
esecutiva valgono le considerazioni testuali di cui alla richiamata
sentenza n. 32 del 1970 di questa Corte, nella parte in cui ricorda che
l'efficacia di titolo esecutivo è comune ad una pluralità di
provvedimenti che non hanno carattere di giurisdizionalità e che
l'atto amministrativo definitivo può e deve essere impugnato, a pena
di decadenza, entro un tempo prestabilito.
Nessuna violazione si ha, dunque, dell'art. 102, primo comma,
Cost., posto che si è in presenza di attività amministrativa e non
giurisdizionale; e questa constatazione di per sé basta ad escludere
ogni possibilità di contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost., della
norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, quarto comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889
sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, primo
comma, Cost. dal Pretore di Sora con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte