Sentenza n. 149/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 726/1984
- art. 3legge 863/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 3, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 18
dicembre (recte: 19 dicembre) 1984, n. 863, e 1 del D.L.C.P.S. 13
settembre 1946, n. 303 (Conservazione del posto ai lavoratori
chiamati alle armi per servizio di leva), nonché dell'art. 3, primo
comma, dello stesso decreto-legge n. 726 del 1984 (convertito, con
modificazioni, nella citata legge n. 863 del 1984), promosso con
ordinanza emessa il 18 giugno 1992 dal Pretore di Forlì nel
procedimento civile vertente tra Treossi Daniele e "Brema s.r.l.",
iscritta al n. 402 del registro ordinanze del 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Forlì, con ordinanza del 18 giugno 1992,
emessa nel procedimento civile vertente tra Treossi Daniele e "Brema
s.r.l.", ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
52, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma,
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, in legge 18 dicembre (recte : 19 dicembre) 1984, n.
863, e 1 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, nella parte in cui
non prevedono la proroga automatica del termine apposto ad un
contratto di formazione e lavoro in caso di sopravvenuta sospensione
del rapporto per chiamata al servizio di leva del lavoratore, e per
il periodo corrispondente alla sospensione, nonché dell'art. 3,
primo comma, del citato decreto-legge n. 726 del 1984, convertito,
con modificazioni, nella citata legge n. 863 del 1984, nella parte in
cui non prevede, nella ipotesi sopra descritta, la proroga automatica
del termine inizialmente apposto, per il periodo corrispondente alla
sospensione, oltre quello massimo di 24 mesi, salva diversa e
congiunta volontà delle parti.
Osserva il giudice a quo che il contratto di formazione e lavoro,
come contratto di lavoro speciale, ha una causa mista, connotata non
solo dallo scambio di prestazione e retribuzione, ma anche da una
finalità formativa, che da un lato postulerebbe, nell'interesse
delle parti, la previsione di una durata non eccedente un certo
limite, dall'altro non potrebbe essere pregiudicata senza ragione -
avuto riguardo al termine in concreto pattuito dalle parti - da fatti
sopravvenuti, indipendenti dalla volontà di quelli, che in radice ne
precludano il raggiungimento. In sostanza, nel contratto in
questione, il sinallagma contrattuale non si esaurirebbe in mero
scambio di prestazione e retribuzione, ma - assumendo una
connotazione dinamico-finalistica proiettata nel futuro - darebbe
luogo ad una speciale posizione di lavoro, intesa sia come
prospettiva di realizzazione del programma concordato sia come
diritto alla conservazione del posto, funzionale a quell'obiettivo.
Pertanto la mera sospensione del rapporto ex art. 1 del D.L.C.P.S.
n. 303 del 1946 (applicabile - per il richiamo operato dall'art. 3,
quinto comma, del decreto-legge n. 726 del 1984 - in luogo della
proroga automatica del termine per il periodo corrispondente alla
sospensione) e il limite inderogabile di 24 mesi di cui all'art. 3,
primo comma, del decreto-legge n. 726 del 1984 (nella fattispecie
pattuito per intero) determinerebbero, secondo il giudice rimettente,
un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori che,
assunti del pari con contratto di formazione e lavoro, potrebbero
utilmente perseguire la programmata finalità formativa, ed altri
che, come il ricorrente, si vedrebbero precluso il risultato della
sopravvenienza di cogenti cause sospensive, tali da rendere in radice
impossibile il raggiungimento dello scopo.
2. - Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato insiste per
l'infondatezza, rilevando che la lettura fornita dal giudice a quo
dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 726 del 1984 - per cui
il termine massimo di durata del contratto di formazione e lavoro
sarebbe in ogni caso non superabile - non può condividersi, anche
perché, secondo la giurisprudenza prevalente, la prestazione del
servizio militare di leva comporta sospensione del contratto di
formazione e lavoro e quindi differimento del termine di scadenza.
Sarebbe quest'ultima interpretazione, oltre che pienamente
giustificata dal testo della norma impugnata, anche da preferire
riuscendo a far escludere il contrasto con i parametri indicati dal
giudice rimettente. Considerato in diritto
1. - La presente questione, prospettata alla Corte dal Pretore di
Forlì, investe - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52,
secondo comma, della Costituzione - da un lato, il combinato disposto
degli artt. 3, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, e 1, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303
(Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per
servizio di leva); dall'altro, l'art. 3, primo comma, del citato
decreto-legge n. 726 del 1984 (convertito, con modificazioni, nella
citata legge n. 863 del 1984). Costituiscono, precisamente, oggetto
di censura le norme suddette laddove: a) non è prevista la proroga
automatica del termine apposto ad un contratto di formazione e
lavoro, in caso di sopravvenuta sospensione del rapporto per chiamata
al servizio di leva del lavoratore, e per il periodo corrispondente
alla sospensione (art. 3, quinto comma, del decreto-legge n. 726 del
1984 e art. 1 del D.L.C.P.S. n. 303 del 1946); b) non è prevista
detta proroga oltre il termine massimo di 24 mesi, salva la diversa e
congiunta volontà delle parti (art. 3, primo comma, del citato
decreto-legge n. 726 del 1984).
L'illegittimità costituzionale delle anzidette disposizioni di
legge è sostanzialmente dedotta, in riferimento all'art. 3, per
l'ingiustificata disparità di trattamento che, nel contratto di
formazione e lavoro, si determinerebbe a danno di alcuni lavoratori
che, per assolvere l'obbligo di leva, non possono conseguire la
finalità formativa del contratto; in riferimento all'art. 52,
secondo comma, della Costituzione, per il pregiudizio che la
decorrenza del termine e la sua improrogabilità arrecherebbero alla
posizione del lavoratore chiamato al servizio di leva.
2. - La questione non è fondata.
Nel contratto di formazione e lavoro, previsto dalla norma
impugnata, lo schema causale, rispetto al tipico contratto di lavoro
subordinato, risultando arricchito dall'elemento della formazione che
si intreccia col momento lavorativo, assume una connotazione del
tutto peculiare.
In tale logica l'apposizione del termine appare funzionale alle
finalità negoziali proprio in quanto la mera prestazione lavorativa
non esaurisce i contenuti sinallagmatici del contratto. Questi
ultimi, infatti, si completano attraverso l'acquisizione di un
bagaglio tecnico che postula un necessario periodo di apprendimento.
Pertanto, qualora fatti estranei alla volontà delle parti
impediscano di conseguire nel termine previsto la suddetta finalità,
non deve considerarsi esaurita la funzione del contratto.
Non appare quindi condivisibile la tesi del giudice rimettente,
secondo cui mai sarebbe superabile il termine massimo di durata del
contratto di formazione e lavoro, dovendosi al contrario ammettere
che il termine in parola possa essere sospeso e differito in tutti i
casi in cui si verifichino fatti - oggettivamente impeditivi della
formazione professionale - che, mentre non producono un automatico
effetto estintivo del rapporto, ne devono consentire la proroga, per
un periodo pari a quello della sospensione, ai fini del completamento
della formazione.
Peraltro i suddetti fatti non si qualificano soltanto come
oggettivamente impeditivi, ma anche in quanto rilevanti ai fini di
specifiche garanzie accordate nell'ambito del rapporto di lavoro da
normative di ampia e mirata tutela, onde non v'è ragione per non
ricomprendervi a fortiori - accanto ad ipotesi come la malattia, la
gravidanza e il puerperio, per le quali la giurisprudenza ha già
ammesso l'effetto in parola - anche il caso del servizio militare di
leva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3,
quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali),
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
e 1, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (Conservazione del
posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva), nonché
dell'art. 3, primo comma, del citato decreto-legge n. 726 del 1984
(convertito, con modificazioni, nella citata legge n. 863 del 1984),
sollevata dal Pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte