Sentenza n. 149/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21d.l. 8/1993
- art. 20-bisd.l. 8/1993
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 bis
(rectius: 21), terzo comma, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di
contabilità pubblica), convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68
promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19 luglio 1993 dal Pretore di
Roma, senzione distaccata di Tivoli nei procedimenti civili vertenti
tra la s.p.a. Spei Leasing ed il Comune di Guidonia-Montecelio,
iscritte ai nn. 652 e 653 del registro ordinanze 1993 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Spei Leasing nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Udito l'avv. Antonio Cataudella per la s.p.a. Spei Leasing e
l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due procedure esecutive promosse dalla società
Spei Leasing S.p.A. nei confronti del Comune di Guidonia-Montecelio,
il Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato (con
due ordinanze del 19 luglio 1993 di identico contenuto) questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 20- bis
(rectius: 21), comma 3, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con
legge 19 marzo 1993 n. 68, nella parte in cui prevede che in deroga
ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione del dissesto
(nella specie, del Comune) i debiti insoluti non producono più
interessi, rivalutazioni monetarie od altro; sono poi dichiarate
estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per
capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non
possono essere proposte nuove azioni esecutive.
Osserva il Pretore rimettente che - pur avendo il Comune esecutato
chiesto la sospensione dell'esecuzione per consentire l'espletamento
della procedura commissariale di cui al cit. art. 21 - occorre in
realtà procedere alla declaratoria di estinzione della procedura
esecutiva e alla preventiva liquidazione dell'importo dovuto per
capitale, accessori e spese. Tale liquidazione non può che avere
natura di atto di cognizione finalizzato ad operare una completa
definizione di tutte le posizioni debitorie del Comune, venendo così
necessariamente ad assumere la natura e la funzione di definitivo
accertamento della stessa esistenza del credito così da costituire
un nuovo ed autonomo titolo in base al quale gli organi della
procedura di liquidazione dovrebbero pagare i creditori. In tal modo
però si ha come conseguenza la violazione del diritto di difesa
(art. 24 Cost.) perché il giudice dell'esecuzione, se è chiamato a
svolgere un'attività di cognizione, non può che decidere allo stato
degli atti non potendo certamente svolgere attività istruttorie,
sicché le parti vedrebbero preclusa la continuazione di eventuali
processi di opposizione o di eventuali giudizi di legittimità su
pronunzie in grado di appello.
Inoltre - secondo il giudice rimettente - è ravvisabile anche una
violazione del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) dal
momento che il giudice dell'esecuzione verrebbe chiamato a conoscere
dei giudizi di opposizione e dei giudizi di merito o di legittimità
relativi al titolo esecutivo.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
manifestamente infondata.
In via pregiudiziale l'Avvocatura eccepisce il difetto di
rilevanza della questione atteso che l'esame della legittimità
costituzionale della norma dovrebbe avere luogo in una fase
successiva, ossia in occasione dell'istanza di estinzione della
procedura esecutiva e non già della istanza di sospensione per
consentire l'espletamento della procedura commissariale, che è
chiesta in forza di norme che non risultano contestate.
Nel merito la questione - secondo l'Avvocatura - non è fondata
perché il giudice rimettente parte dell'erroneo presupposto che il
legislatore abbia configurato un potere di cognizione del giudice
dell'esecuzione sull'an e sul quantum del debito, laddove nulla nella
normativa impugnata autorizza tale interpretazione.
Invece la estinzione è dichiarata dal giudice dell'esecuzione,
ogni qualvolta non vi sia contestazione, sulla base della
liquidazione (che sta per pagamento) di quanto risulta dovuto
dall'ente territoriale; quindi non sono alterati i normali poteri del
giudice dell'esecuzione.
3. - Si è costituita la società Spei Leasing S.p.A. chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata.
La difesa della società contesta essenzialmente il presupposto
interpretativo dal quale muove il giudice rimettente per la ragione
che nella norma censurata l'uso del termine "liquidazione" non
implica alcuna novazione del titolo che viene eseguito, ma soltanto
la ricognizione del medesimo da parte del giudice dell'esecuzione,
senza pregiudizio per i procedimenti pendenti nel merito. Quindi il
giudice dell'esecuzione è chiamato soltanto a cristallizzare la
statuizione contenuta nel titolo provvisoriamente esecutivo,
quantificandola in un'entità precisa per poi dichiarare estinta la
procedura esecutiva. Ma ciò non significa che il giudice
dell'esecuzione debba (o possa) porre in essere una nuova pronuncia
che assorba ed annulli il titolo in corso di esecuzione sicché gli
(eventuali) giudizi di cognizione aventi ad oggetto la pretesa
azionata in via esecutiva non sono toccati dal provvedimento di
"liquidazione" del giudice dell'esecuzione, né tanto meno sono
dichiarati estinti. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -
in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. - dell'art. 20- bis (rectius:
21), comma 3, decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica),
convertito con legge 19 marzo 1993 n. 68, nella parte in cui -
prevedendo che in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di
deliberazione del dissesto dell'ente locale i debiti insoluti non
producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro -
prescrive che sono dichiarate estinte dal giudice, previa
liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le
procedure esecutive pendenti e non possono essere proposte nuove
azioni esecutive, per sospetta violazione:
a) del diritto di difesa perché il giudice dell'esecuzione,
nel procedere alla "liquidazione dell'importo dovuto", non può che
decidere allo stato degli atti pregiudicando la continuazione di
eventuali altri giudizi instaurati con atto di opposizione
all'esecuzione ovvero con ricorso per cassazione;
b) del principio del giudice naturale perché il giudice
dell'esecuzione verrebbe chiamato a conoscere dei giudizi suddetti.
2. - Riuniti i giudizi per identità di oggetto, va
pregiudizialmente respinta l'eccezione di inammissibilità per
difetto di rilevanza sollevata dall'Avvocatura di Stato sotto il
profilo che la questione di costituzionalità, come sopra posta, non
sarebbe rilevante atteso che la norma censurata può trovare
applicazione soltanto in una fase successiva, ossia in occasione
dell'istanza (nella specie non ancora proposta) di estinzione della
procedura esecutiva, e non già della istanza (quale quella in
realtà formulata dalla difesa del Comune esecutato) di sospensione
della stessa per consentire l'espletamento della procedura
commissariale.
Il giudice rimettente ha puntualmente motivato in ordine a tale
punto, ritenendo che la declaratoria di estinzione (d'ufficio) del
procedimento esecutivo in ragione dell'intervenuta dichiarazione di
dissesto si sovrapponga alla mera sospensione dell'esecuzione, pur
richiesta dal Comune esecutato, e l'assorba; ritiene quindi, con una
motivazione non implausibile, di dover fare applicazione della norma
censurata, che peraltro, nella sua formulazione letterale, non
condiziona la declaratoria di estinzione ad alcuna istanza del Comune
esecutato. In mancanza di un diritto vivente diversamente orientato
questa Corte non ha ragione di censurare, al solo fine della verifica
della rilevanza della questione di costituzionalità, l'iter
logico-argomentativo del giudice rimettente ed in particolare l'aver
egli pretermesso di esaminare preliminarmente l'istanza del Comune di
sospensione dell'esecuzione.
3. - Nel merito la questione, sotto il profilo dell'allegata
violazione dell'art. 24 della Costituzione, non è fondata.
Il dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice rimettente
implica necessariamente che l'art. 21 censurato sia insuscettibile di
ricevere interpretazione diversa da quella secondo cui è il giudice
dell'esecuzione che è tenuto ad effettuare, allo stato degli atti ed
in riferimento al rapporto sostanziale espresso dal titolo esecutivo,
un'attività di cognizione che conseguentemente verrebbe in tal modo
a sovrapporsi ad eventuali giudizi pendenti di opposizione
all'esecuzione o di impugnazione e ne pregiudicherebbe la piena
cognizione. Ma è questa un'interpretazione che, superando la lettera
della disposizione che nulla prescrive in ordine all'incidenza del
provvedimento di liquidazione su tali giudizi, appare diretta proprio
a far emergere il denunciato vizio di costituzionalità, vizio che in
effetti - sulla premessa ermeneutica così ricostruita - viene
prospettato dal giudice a quo non implausibilmente, posto che - se
vera la premessa - la procedura esecutiva, in modo anomalo e senza la
piena garanzia del diritto di difesa, sarebbe deviata verso
un'attività di cognizione della spettanza dell'importo dovuto per
capitale, accessori e spese dal debitore esecutato al creditore
procedente.
Ma il giudice rimettente, nell'operare la ricognizione del
contenuto normativo della disposizione, deve sempre e costantemente
essere guidato dall'esigenza di rispetto dei precetti costituzionali
e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con alcuno di
essi, è tenuto - soprattutto in mancanza di diritto vivente - ad
adottare letture alternative maggiormente aderenti al parametro
costituzionale altrimenti vulnerato.
Nella specie si ha appunto che sono possibili altre
interpretazioni, quali quelle sostenute - come riferito in narrativa
- dall'Avvocatura di Stato e dalla difesa della parte costituita, le
quali (seppur tra loro diverse) hanno un punto in comune: il
provvedimento di "liquidazione" lascia in ogni caso impregiudicate
tutte le eventuali questioni (di merito) in ordine alla sussistenza
della pretesa creditoria ovvero alla legittimità del titolo
esecutivo, questioni la cui cognizione rimane devoluta al giudice
competente secondo i criteri dettati dal codice di rito e con le
ordinarie garanzie del contraddittorio e nel rispetto del diritto di
difesa. Tanto è sufficiente per ritenere non fondata la censura di
costituzionalità nei termini in cui è stata proposta, mentre non
spetta a questa Corte operare ogni altra scelta interpretativa,
rimessa al giudice del merito nel giudizio a quo e, più in generale,
all'elaborazione giurisprudenziale.
4. - Neppure fondata è la censura di violazione del principio del
giudice naturale (art. 25 della Costituzione) giacché questa Corte
in numerose pronunce (sent. n. 217 del 1993, n. 269 del 1992, ord. n.
375 del 1991) ha puntualizzato che deve ritenersi precostituito per
legge l'organo giudicante istituito sulla base di criteri generali
fissati in anticipo e non già in vista di determinate controversie.
Nella specie da una parte la competenza ad emettere il provvedimento
di estinzione della procedura esecutiva e di liquidazione
dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, è demandata
secondo una regola generale fissata con legge al giudice
dell'esecuzione, a sua volta già individuato secondo gli ordinari
criteri di competenza dettati dal codice di rito, sicché il
principio del giudice naturale è rispettato; d'altra parte - come
già osservato - in nessun modo il giudice dell'esecuzione è
chiamato ad un'attività di cognizione della quale sia stato in
ipotesi investito altro giudice con opposizione all'esecuzione o con
impugnazione della sentenza provvisoriamente esecutiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, decreto legge 18
gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza
derivata e di contabilità pubblica), convertito con legge 19 marzo
1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 25 della
Costituzione, dal Pretore di Roma, Sezione distaccata di Tivoli, con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte