Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1998 dal pretore di

Macerata nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Notari Paolo

Augusto e la Polizia Municipale di Macerata, iscritta al n. 832 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che un automobilista, residente in Francia ma

domiciliato a Macerata e possessore di un veicolo immatricolato in

Italia sotto la serie "EE", contestava davanti al pretore di Macerata

tre sanzioni amministrative irrogategli per violazione dell'art. 7

del codice della strada (e cioè per aver sostato in zona riservata

ai residenti senza esporre la relativa autorizzazione), in quanto gli

erano state notificate entro i 360 giorni previsti dall'art. 201 del

codice stradale per i residenti all'estero, ma dopo i 150 giorni

previsti dallo stesso articolo per i residenti in Italia;

che il pretore di Macerata, facendo proprie le argomentazioni

del ricorrente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

del suddetto art. 201, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che, per il giudice a quo sarebbe irragionevole differenziare

i termini di decadenza per la notificazione delle sanzioni

amministrative a seconda che il veicolo sia immatricolato in Italia

sotto la serie generale ovvero sotto la serie "EE", non essendovi

obiettive differenze nei procedimenti di identificazione dei

trasgressori, né in quelli di notifica dei provvedimenti

sanzionatori;

che infatti, secondo il Pretore, le informazioni possedute

dalla Motorizzazione civile riguardo ai veicoli targati "EE"

comprenderebbero, oltre alla residenza estera dei loro proprietari,

anche il domicilio italiano degli stessi, al quale - in deroga a

quanto stabilito in via generale dal codice di procedura civile -

sarebbe possibile notificare validamente i provvedimenti sanzionatori

irrogati per violazione del codice stradale;

che, in ogni caso, anche la notifica all'estero sarebbe

agevole, potendo essere effettuata direttamente per posta, ai sensi

della convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in

Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42), o eventualmente anche

attraverso le procedure di collaborazione internazionale previste da

detta convenzione (che non sarebbero più lunghe o complesse di

quelle previste per le notifiche sul territorio nazionale);

che, infine, il termine massimo tollerabile nel bilanciamento

delle contrapposte esigenze della pubblica amministrazione e del

privato cittadino sarebbe quello di 150 giorni previsto per la

notificazione delle sanzioni amministrative nel territorio nazionale,

per cui il termine di 360 giorni, stabilito dalla norma impugnata,

non essendo giustificato da esigenze obiettive sarebbe illegittimo;

che nel presente giudizio non si sono costituite le parti,

mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, o in subordine

infondata;

che, secondo l'Avvocatura, il trattamento differenziato,

previsto nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 201 del codice

stradale per le notifiche ai soggetti non residenti in Italia, si

giustificherebbe - oltre che con il fatto di costituire un elemento

caratterizzante della disciplina in materia di circolazione stradale

quando sono coinvolti soggetti non residenti nel nostro Paese

(essendo, per esempio, disposto anche nel successivo art. 205) - con

la difficoltà di reperire l'autore della violazione nel caso di

contestazione non immediata (e di garantire la conoscibilità della

contestazione stessa), dato il tempo limitato concesso alla

circolazione dei veicoli targati "EE" (un anno, salvo proroga);

che inoltre - al contrario di quanto affermato dal giudice a

quo - non sarebbe possibile notificare i provvedimenti sanzionatori

per violazione del codice stradale avvalendosi delle procedure

previste dalla convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, la quale

non varrebbe per gli atti amministrativi, ma solo per quelli in

materia civile; né ai soggetti non residenti in Italia potrebbe

effettuarsi la notifica direttamente al domicilio risultante dalla

carta di circolazione del veicolo;

che, infine, il termine di 150 giorni potrebbe ritenersi il

massimo tollerabile in caso di notifica ai residenti in Italia,

mentre per i non residenti occorrerebbe un termine più lungo, la cui

quantificazione sarebbe rimessa alla discrezionalità del

legislatore.

Considerato che, nel caso in cui il trasgressore delle norme del

codice della strada non risieda in Italia ma abbia ottenuto

l'autorizzazione alla temporanea circolazione di autoveicoli

immatricolati all'estero, il verbale che irroga sanzioni

amministrative pecuniarie deve essergli notificato con le modalità

stabilite ai sensi dell'art. 201 del codice stradale, mentre non

risultano utilizzabili - come invece ipotizza il giudice a quo -

quelle previste dalla convenzione dell'Aja del 1965 (resa esecutiva

in Italia con la legge n. 42 del 1981), applicabile alla notifica dei

soli atti in materia civile e non a quelli in materia amministrativa;

che, comunque, il termine massimo di trecentosessanta giorni

per compiere il predetto adempimento, stabilito dal legislatore

nell'ambito della sua discrezionalità, non appare di per sé

irragionevole, trovando giustificazione nella necessità di tener

conto anche delle ipotesi in cui sorgano difficoltà nel reperimento

del destinatario o nella notifica in luoghi remoti, né determina una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione

dell'atto a chi risulta residente in Italia, essendo ovviamente

diverse le rispettive situazioni;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale risulta manifestamente infondata sotto entrambi i

profili dell'art. 3 della Costituzione, unico parametro invocato dal

giudice a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 201 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Macerata con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte