Sentenza n. 15/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1957 · relatore Mario Bracci
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 15d.P.R. 327/1950
- art. 17d.P.R. 327/1950
- art. 19d.P.R. 327/1950
citata
- art. 32legge 87/1953
- art. 11d.P.R. 327/1950
- art. 7d.P.R. 327/1950
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA sui sei ricorsi, notificati il 20 febbraio 1956, depositati nella
cancelleria della Corte costituzionale il 28 successivo, iscritti
rispettivamente ai numeri 21, 22, 23, 25, 26 e 27 del Registro ricorsi
1956 e pubblicati, i primi cinque, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 84 del 7 aprile 1956 ed il sesto nella Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 21 aprile 1956, proposti dalla Regione autonoma della
Sardegna per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del
D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, che reca norme di attuazione dello
Statuto speciale per la Sardegna, per la sola parte concernente gli
articoli sottoindicati:
ricorso 1 ) art. 7;
ricorso 2 ) art. 11;
ricorso 3 ) art. 12;
ricorso 4 ) art. 15;
ricorso 5 ) art. 17, commi, l, 2, 4 e 5 ;
ricorso 6 ) art. 19, comma 1.
Viste le costituzioni in giudizio del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 novembre 1956 la relazione del
Giudice Mario Bracci;
uditi gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la Regione
ricorrente ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano
Tracanna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sei ricorsi, notificati il 20 febbraio 1956 e depositati il 28
detto, la Regione autonoma della Sardegna ha promosso davanti alla
Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale
degli artt. 7, 11, 12, 15, 17 e 19 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327,
contenente "norme d'attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna".
Questi ricorsi sono stati regolarmente pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, difesa dalla Avvocatura
dello Stato, si è regolarmente costituita in giudizio, depositando il
12 marzo 1956 separate deduzioni per ogni ricorso, illustrate
successivamente da separate memorie, depositate il 24 ottobre 1956.
Tutti i ricorsi propongono due motivi di impugnazione che hanno
carattere generale.
Col primo si sostiene che le norme d'attuazione impugnate, in
quanto contengono modificazioni dello Statuto, sarebbero
costituzionalmente illegittime per essere stato omesso il procedimento
Costituzionale per la revisione dello Statuto della Sardegna di cui
all'art. 54 dello Statuto stesso.
Col secondo si sostiene che sarebbe stata invasa la competenza
legislativa della Regione, in quanto con le norme d'attuazione
impugnate lo Stato avrebbe legiferato in materie di competenza
legislativa regionale; questo sarebbe un vizio d'incostituzionalità a
sé stante, per il solo fatto della posizione della norma in una
materia di generale competenza legislativa regionale, a prescindere
dall'esame del convenuto specifico delle norme stesse.
L'Avvocatura dello Stato osserva, tanto sul primo quanto sul
secondo punto, che le norme d'attuazione, previste dall'articolo 56
dello Statuto, sono state emanate in virtù di delega legislativa
proprio per integrare ed adattare lo Statuto stesso alle esigenze
concrete dell'autonomia regionale. Perciò non soltanto è fuori luogo
parlare d'invasione della competenza regionale, ma quelle modificazioni
dello Statuto, nel senso dell'integrazione, che sono state rese
necessarie dalle esigenze dell'attuazione hanno natura giuridica
particolare tanto che per queste il limite della costituzionalità è
diverso da quello delle leggi ordinarie.
Le particolari censure d'illegittimità costituzionale, relative ad
ogni singolo ricorso sono poi le seguenti:
1) Quanto all'art. 7 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 (ricorso n.
21), la Regione sostiene che sono stati violati l'art. 6, in relazione
agli artt. 3 lett. d e 4 lett. c, e l'art. 56 dello Statuto. Questo
art. 7, mentre dispone il passaggio alla Regione di tutti gli uffici e
servizi del Ministero dell'agricoltura esistenti in Sardegna, eccettua
l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'Osservatorio
fitopatologico perché, pur adempiendo ai compiti regionali secondo le
direttive della Regione, questi organi rimangono alle dipendenze del
Ministero per l'esercizio delle funzioni statali. Secondo la Regione,
che ha minutamente analizzato le funzioni amministrative spettanti per
legge agli ispettorati agrari e agli osservatori fitopatologici, le due
eccezioni dell'art. 7 sarebbero costituzionalmente illegittime perché,
di fronte alla piena potestà amministrativa regionale in materia
d'agricoltura, nessuna funzione agraria di carattere generale sarebbe
rimasta a questi organi dall'amministrazione statale nella Regione,
salvo forse qualche limitatissimo compito inerente allo Osservatorio
fitopatologico.
La difesa dello Stato eccepisce invece che la competenza del
l'amministrazione regionale in materia d'agricoltura concorre con
quella statale, essendo riservate alla prima le funzioni d'interesse
regionale e all'altra quelle d'interesse unitario e nazionale: le due
eccezioni dell'art. 7 sarebbero state disposte proprio in
considerazione delle funzioni di interesse nazionale che sono
prevalentemente proprie degli ispettorati compartimentali e degli
osservatori fitopatologici, rimasti perciò alle dipendenze dello
Stato.
2) Il secondo ricorso (numero di ruolo 22) prende in considerazione
l'art. 11 delle citate norme d'attuazione che riserva alla competenza
del Ministero dei LL.PP. la compilazione dell'elenco dei comuni per i
quali deve essere adottato un piano di ricostruzione a termini del
D.L.L. 1 marzo 1945, n. 154, sui danni bellici. Questa norma è
ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Regione per violazione
dell'art. 6 dello Statuto in relazione all'art. 3 lettere a ed f, in
quanto l'amministrazione regionale è piena anche in materia di
edilizia e d'urbanistica.
Secondo la difesa dello Stato la compilazione del suddetto elenco
dei comuni è invece il primo atto d'un complesso procedimento
destinato a concludersi essenzialmente in lavori pubblici statali;
questa è materia sottratta alla competenza regionale e sotto questo
profilo l'art. 11 sarebbe del tutto conforme allo Statuto.
3) L'art. 12 delle suddette norme d'attuazione dispone poi che i
regolamenti edilizi comunali siano approvati dalle autorità regionali
"udito il parere del Provveditorato alle opere pubbliche per la
Sardegna". La Regione ha impugnato questo articolo col ricorso n. 23
per violazione dell'art. 6 dello Statuto, in relazione all'art. 3
lettere a ed f, in quanto il Provveditorato, organo statale, non poteva
essere inserito con legge ordinaria nell'organizzazione amministrativa
regionale e in quanto un'attività consultiva statale verrebbe ad
invadere in tal modo una sfera di piena ed esclusiva competenza
regionale. La difesa dello Stato, osservato che questa norma, accolta a
suo tempo dalla Commissione paritetica, non è in contrasto con nessun
articolo dello Statuto, eccepisce che il parere del Provveditorato alle
00. PP. non è vincolante e che il Provveditorato stesso, oltre ad
essere tenuto, per legge, a svolgere funzioni in base alle direttive
della Regione è anche organo di vigilanza urbanistica ai fini statali.
Tutto ciò escluderebbe, secondo la difesa dello Stato,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 12.
4) Circa l'art. 15, oggetto del ricorso n. 25, la Regione ne
censura l'illegittimità per violazione dell'art. 5 dello Statuto in
relazione agli artt. 3 lettere a ed e, e 4 lett. a, in quanto dispone
che l'attività amministrativa concernente i giacimenti minerari di
interesse nazionale sia svolta dall'amministrazione regionale secondo
le direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero
dell'industria e del commercio.
Secondo la Regione, questa distinzione tra giacimenti di interesse
nazionale e locale, adottata di recente anche da un decreto legislativo
delegato per il decentramento dei servizi del Ministero dell'industria,
è del tutto arbitraria specialmente se è riservata al potere
discrezionale dell'amministrazione statale. D'altra parte gli
"interessi nazionali", ai quali allude l'art. 3 dello Statuto, sono
limiti posti alla legislazione regionale che non possono riflettersi,
in virtù di atti del potere esecutivo, sull'amministrazione regionale.
Questa, nell'ambito della legge e del proprio potere discrezionale,
deve potere esercitare liberamente i diritti relativi alle miniere, ai
sensi dell'art. 3 lett. m dello Statuto.
L'Avvocatura dello Stato eccepisce invece che il limite degli
interessi nazionali, richiamato per l'amministrazione regionale dal
combinato disposto degli artt. 3 e 6 dello Statuto, legittima
pienamente una norma d'attuazione che coordini l'amministrazione
regionale con l'amministrazione statale proprio in funzione della
diversa importanza locale o generale degli interessi che sono inerenti
ai giacimenti minerari.
5) Un altro articolo impugnato è il 17, che contiene norme
relative alle Camere di commercio della Sardegna. La Regione ha
contestato col ricorso n. 26 la legittimità costituzionale dei commi
1, 2, 4 e 5 di questo articolo in virtù dei quali le funzioni
ispettive sulle Camere di commercio sono esercitate
dall'amministrazione regionale secondo le direttive del Ministero; alla
nomina dei presidenti provvedono i Ministeri del commercio e
dell'agricoltura su proposta del Presidente della Giunta regionale; i
bilanci sono approvati dall'amministrazione regionale d'intesa col
Ministero dell'industria; l'aliquota dell'imposta camerale
circoscrizionale è fissata con decreto del Presidente della Regione
d'intesa col Ministro dell'industria.
Quest'ingerenza dell'amministrazione statale sull'amministrazione
regionale è contrastata dal ricorso della Regione per motivi analoghi
a quelli dei ricorsi precedenti.
Difatti, secondo la Regione, l'amministrazione regionale nelle
materie di legislazione esclusiva è piena ed esclude qualunque
ingerenza statale (perciò violazione dell'art. 6 dello Statuto in
relazione all'art. 3 lettere a e d), mentre nelle materie di
legislazione concorrente l'amministrazione potrebbe incontrare tutt'al
più i limiti dei principi che sono stabiliti dalle leggi dello Stato.
Ma nel caso, secondo la Regione, non esisterebbero nella legislazione
statale principi capaci di giustificare le ingerenze statali previste
dall'art. 17 (perciò violazione dell'art. 6 anche in relazione
all'art. 4 lett. a dello Statuto). La difesa dello Stato eccepisce che
la disciplina dell'art. 17 sarebbe proprio determinata dai principi
delle leggi statali che, affidando alle Camere di commercio funzioni
locali e nazionali strettamente connesse, impongono un ragionevole
coordinamento dell'amministrazione regionale con quella statale.
6) L'ultimo articolo delle norme d'attuazione di cui al D.P.R. n.
327 del 1950, impugnato dalla Regione col ricorso n. 27, è il 19 che
riserva agli "uffici e organi provinciali dello Stato" le funzioni in
materia di igiene e di sanità affidando all'amministrazione regionale
soltanto il compito di coordinare queste funzioni secondo le direttive
dell'Alto Commissariato per l'igiene e per la sanità, ferma restando
la dipendenza dal Commissariato stesso degli uffici ed organi predetti
per le funzioni d'esclusiva competenza dello Stato.
La Regione rileva che con questa norma non soltanto viene
praticamente eliminata l'attività amministrativa regionale in materia
di sanità, ma viene addirittura escluso il passaggio alla Regione
degli uffici per l'igiene e per la sanità, previsto dall'art. 56 dello
Statuto. Ciò costituirebbe, secondo la Regione, violazione dell'art. 6
dello Statuto, in relazione agli artt. 3 lett. a, 4 lett. i e 56 dello
Statuto per la Sardegna.
La difesa dello Stato eccepisce invece che in luogo del passaggio
degli uffici ed organi dallo Stato alla Regione fu preferito, conforme
all'avviso della Commissione paritetica, un duplice rapporto funzionale
degli uffici verso lo Stato e verso la Regione; ciò sarebbe del tutto
conforme allo Statuto e non escluderebbe affatto che questi organi, in
virtù di tale rapporto, esercitassero alle dipendenze della Regione
tutte le funzioni a questa spettanti, sia pure secondo le direttive
dell'Alto Commissariato per la sanità. Queste "direttive"
costituirebbero rispetto all'amministrazione regionale l'equivalente
dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato che sono previsti
dall'art. 4 quali limiti alla legislazione regionale concorrente.
D'altra parte, secondo la difesa dello Stato, la suprema
responsabilità per la tutela della salute pubblica, spetterebbe
esclusivamente allo Stato ai sensi dell'art. 32 della Costituzione.
Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha
disposto che le sei cause promosse con i sopra indicati ricorsi e
chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :
La Corte ha ritenuta opportuna la riunione dei ricorsi per la loro
decisione con un'unica sentenza: vi è identità di parti, alcune
questioni sono comuni ai vari ricorsi e tutte sono relative alle norme
d'attuazione del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.
Per quanto riguarda il ricorso n. 22, relativo all'art. 11 delle
ricordate norme d'attuazione, occorre rilevare pregiudizialmente che,
secondo ciò che risulta dagli atti, la Giunta regionale non ha
deliberato di promuovere la questione di legittimità costituzionale.
Difatti la convenienza o meno di questo ricorso fu ampiamente
dibattuta dagli organi regionali, ma la Giunta regionale, nella sua
deliberazione conclusiva del 3 febbraio 1956, relativa all'impugnazione
di molteplici norme, si espresse chiaramente in senso negativo: non
incluse l'art. 11 fra quelli di cui fu deliberata l'impugnativa e
dichiarò nella motivazione "non doversi fare luogo all'impugnativa
davanti la Corte costituzionale del citato art. 11 del D.P.R. 19 maggio
1950, n. 327, per ovvie regioni d'opportunità".
Poiché non vi è dubbio che la deliberazione della Giunta
regionale è necessaria, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 marzo
1953, n. 87, affinché la Regione possa promuovere in giudizio una
questione di legittimità costituzionale, il ricorso non può essere
ammesso. Inoltre, nella fattispecie, risulta addirittura dagli atti la
volontà negativa della Giunta regionale al riguardo.
Da ciò deriva che il ricorso registrato al n. 22 e concernente
l'art. 11 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, deve essere dichiarato
inammissibile.
Quanto alle questioni di carattere generale, sollevate dalla
Regione autonoma della Sardegna nei ricorsi n. 21, 23, 25, 26 e 27 e
relative alla violazione dell'art. 54 dello Statuto per essere stato
omesso il procedimento costituzionale per la revisione statutaria, e
alla violazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto stesso in quanto le
norme impugnate avrebbero disciplinato materie comprese nella
competenza legislativa regionale, questa Corte ha già avuto occasione
di pronunziarsi in proposito con la sentenza n. 20 del 29 giugno 1956,
negando il fondamento di questi motivi d'impugnazione che non tengono
conto della natura e dello scopo delle norme d'attuazione,
espressamente previste dall'art. 56 dello Statuto.
La Corte non può che confermare la propria giurisprudenza anche in
questo caso e, conseguentemente, ritenere infondati i ricordati motivi
di gravame.
Per quanto riguarda le questioni particolari relative ai singoli
ricorsi la Corte osserva quanto appresso. In relazione all'art. 7
(ricorso n. 21) la censura della Regione, che ravvisa una violazione
della propria potestà amministrativa nel fatto che l'Ispettorato
compartimentale dell'agricoltura e l'Osservatorio fitopatologico della
Sardegna restano alle dipendenze del Ministero per l'esercizio delle
funzioni riservate allo Stato, non è fondata.
A parte l'importanza maggiore o minore che di fatto possono avere
attualmente le funzioni statali, in quanto la maggior parte
dell'amministrazione agraria periferica è divenuta di competenza
regionale, non vi è dubbio che nessuna norma costituzionale impone
allo Stato di trasferire tutti i propri uffici alla Regione o gli vieta
di conservare alle proprie dipendenze e a proprio carico quelli
esistenti.
Vero è che questi uffici rimasti alle dipendenze dello Stato
dovranno adempiere, in base alle direttive impartite dalla Regione,
anche i compiti a questa affidati. Ciò sembra conforme ai principi
della collaborazione tra Stato e Regione dai quali dipende, in
definitiva, il buon funzionamento delle autonomie regionali.
D'altra parte è certo che esistono tuttora funzioni
caratteristicamente statali dell'Ispettorato compartimentale
dell'agricoltura e dell'Osservatorio fitopatologico (basti ricordare il
controllo sull'utilizzazione dei contributi statali per pascoli e per
sistemazioni montane, la lotta contro le malattie delle piante, contro
gli insetti ecc. ed in genere le funzioni che si svolgono mediante atti
la cui efficacia superi il limite territoriale della Regione) e
comunque non sembra discutibile che in qualunque momento lo Stato
potrà affidare nuove funzioni a questi uffici. Inoltre l'art. 7 parla
genericamente di "esercizio di funzioni statali": è ovvio che questa
dizione non potrà ledere in alcun caso la competenza della Regione
perché queste funzioni sono e potranno essere soltanto quelle che
secondo la norma della Costituzione e dello Statuto spettino
effettivamente allo Stato e non alla Regione.
Perciò il ricorso della Regione sarda relativo all'art. 7 deve
essere respinto.
Del pari infondata è la questione d'illegittimità costituzionale
sollevata dalla Regione sarda col ricorso n. 23 relativamente all'art.
12 delle ricordate norme d'attuazione.
La Regione lamenta che i regolamenti edilizi comunali debbano
essere approvati "udito il parere del Provveditorato alle opere
pubbliche per la Sardegna", che sarebbe organo statale e non regionale.
In realtà non è agevole apprezzare la portata di questa censura
perché l'art. 9, non impugnato, delle norme d'attuazione in esame
sancisce che il Provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna
adempie in base a direttive della Regione le funzioni a questa
demandate. Perciò può essere fondatamente sostenuto che il
Provveditore alle OO. PP. nell'esercizio dell'attività consultiva di
cui all'articolo impugnato espleti funzioni regionaii e non funzioni
statali; col pieno rispetto non soltanto della competenza, ma anche del
prestigio della Regione autonoma della Sardegna.
Ciò rilevato, occorre tenere presente che i regolamenti edilizi
comunali hanno una particolare importanza perché sono previsti dal
Codice civile quali fonti di diritto (art. 871) ed in alcuni casi
(artt. 873 e segg. ) possono prevalere addirittura sulle norme del
Codice.
Perciò i regolamenti comunali edilizi sono sottoposti, secondo la
legislazione statale, a particolari controlli centrali (parere del
Consiglio superiore della sanità: art. 230 del T.U. 27 luglio 1934,
n. 1265; art. 36 legge 17 agosto 1942, n. 1152, sull'urbanistica).
Sembra perciò del tutto ragionevole che la norma impugnata, che
appunto per essere stata emanata in sede d'attuazione dello Statuto
doveva assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato e degli interessi nazionali, abbia imposto in una materia
di tanta importanza il parere, del resto non vincolante, d'un organo
tecnico particolarmente specializzato e collegato con l'amministrazione
centrale dello Stato.
Le norme d'attuazione, come quella che è stata infondatamente
impugnata, servono appunto a coordinare, anche dal punto di vista
tecnico, l'amministrazione regionale con quella statale e sono
necessarie per assicurare lo svolgimento delle autonomie regionali
nell'unità dello Stato.
Perciò anche il ricorso della Regione sarda, relativo allo
articolo 12 è da respingersi.
L'art. 15 è impugnato perché l'attività amministrativa
concernente i giacimenti minerari di interesse nazionale deve essere
svolta dall'amministrazione regionale secondo le direttive da
impartirsi dal Ministero dell'industria e del commercio.
Secondo la Regione questa distinzione, stabilita in base
all'interesse nazionale o locale dei minerali, sarebbe del tutto
arbitraria e la subordinazione dell'attività amministrativa regionale
alle direttive del Ministero dell'industria sostituirebbe la
discrezionalità dell'amministrazione statale all'autonomia regionale.
Questa doglianza sembra fondata.
La distinzione dei minerali, a seconda del loro interesse nazionale
o locale, non è arbitraria perché è sancita nel D.P.R. 28 giugno
1955, n. 620, e comunque non vi è dubbio che in qualunque momento lo
Stato può determinare legislativamente il preminente interesse
nazionale d'una o di più sostanze minerali. Né la Regione potrebbe
dolersi dei principi eventualmente limitativi della propria competenza
in materia mineraria che derivassero dal mutamento della legislazione
statale in relazione al diverso interesse nazionale che possono
assumere determinati minerali: il rispetto di questi principi e di
questi interessi è un limite statutario dell'autonomia regionale della
Sardegna.
Ma altra cosa è determinare un adeguato coordinamento
dell'attività regionale con quella statale in funzione di questi
interessi in materia mineraria mercé norme di legge che diano
preventiva certezza alle competenze amministrative della Regione e
dello Stato ed altra cosa è subordinare l'attività amministrativa
regionale alle discrezionali direttive dell'amministrazione statale.
Nel primo caso i principi dell'autonomia regionale sono rispettati
e sono rispettate le competenze legislative ed amministrative della
Regione ex art. 3 lett. m ed eventualmente ex art. 4 lett. a e
dell'art. 6.
Difatti in tale ipotesi non soltanto sono possibili i controlli
sulla legittimità costituzionale delle norme statali che eventualmente
impongano un particolare coordinamento dell'attività amministrativa
regionale con quella statale, ma la Regione stessa di propria
iniziativa potrebbe valersi del potere legislativo, che le compete in
materia, per porsi le maggiori limitazioni o per assoggettarsi ai più
severi controlli che fossero resi necessari dalla mutata legislazione
statale, salvo si intende il controllo giurisdizionale sulla
costituzionalità di queste norme.
Invece l'assoggettamento della Regione alle direttive del Ministero
dell'industria, cioè agli ordini dell'amministrazione statale da
stabilirsi caso per caso, costituisce indubbiamente una grave
violazione non soltanto della competenza amministrativa della Regione
ex art. 6 in relazione agli artt. 3 lett. n e 4 lett. a, ma degli
stessi principi fondamentali dell'autonomia regionale.
Perciò il ricorso n. 25, relativo all'art. 15, deve essere
accolto sotto il profilo sopra delineato.
Quanto all'art. 17, impugnato col ricorso n. 26, la Regione lamenta
anzitutto l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.
17, la cui prima parte è del seguente tenore: "Le funzioni ispettive
sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura della Sardegna sono
esercitate secondo le direttive del Ministero dell'industria e del
commercio dall'amministrazione regionale".
Questa censura è fondata, limitatamente alla prima parte, per le
ragioni che hanno portato all'accoglimento del precedente ricorso. La
competenza in materia d'agricoltura, d'industria e di commercio spetta
alla Regione (art. 3 lett. d, art. 4 lett. a) ed inoltre le Camere di
commercio sono enti d'interesse prevalentemente regionale. Comunque i
limiti posti alla legislazione regionale sarda ex artt. 3 e 4 ai quali
fa riferimento l'art. 6 dello Statuto, non giustificano che le funzioni
amministrative della Regione siano gerarchicamente subordinate alle
discrezionali direttive dell'amministrazione dello Stato.
Non ha invece alcun fondamento, come è ovvio, l'impugnazione della
Regione per quanto attiene alla seconda parte del primo comma che
probabilmente non fu esclusa perché compresa nello stesso periodo
della prima parte del comma: "salvo quelle riguardanti servizi
d'interesse nazionale per le quali il Ministero ritenga di dovere
compiere indagini dirette".
La Regione ha anche impugnato il secondo comma dell'art. 17, la
cui prima parte è del seguente tenore: "Sono altresì svolte
dall'amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero
dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali e
l'istituzione e la gestione di aziende speciali". È evidente che la
Regione ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare questa norma.
Perciò il ricorso, limitatamente alla prima parte del secondo
comma dell'art. 17, è inammissibile. La seconda parte del secondo
comma è del seguente tenore: "alla nomina dei Presidenti delle Camere
di commercio provvede il Ministero dell'industria e del commercio di
concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste su proposta del
Presidente della Giunta regionale".
La censura della Regione non è fondata.
Difatti l'organizzazione delle Camere di commercio interessa anche
lo Stato. Ad esempio l'ufficio provinciale del commercio e
dell'industria è un organo statale inserito nelle Camere di commercio
(legge 5 gennaio 1953, n. 22), le cui spese sono a carico del bilancio
dell'ente mentre il personale, pure essendo a carico dello Stato,
dipende disciplinarmente dal Presidente della Camera di commercio.
D'altra parte l'interesse preminente della Regione è rispettato
perché la nomina del Presidente della Camera di commercio avviene su
proposta del Presidente della Giunta regionale.
Perciò non può riconoscersi fondamento all'impugnazione della
Regione neppure per la seconda parte del secondo comma dell'art. 17.
Il quarto comma dell'art. 17, del pari impugnato dalla Regione,
stabilisce: "A decorrere dall'esercizio 1950 i bilanci di previsione e
i conti consuntivi delle Camere predette saranno approvati
dall'amministrazione regionale d'intesa col Ministero dell'industria e
del commercio". La questione d'illegittimità costituzionale,
sollevata al riguardo, è fondata.
Non vi è dubbio che, per il preminente interesse regionale e per
le considerazioni già esposte, il controllo sui bilanci delle Camere
di commercio della Sardegna rientri nella competenza
dell'amministrazione regionale.
Gli interessi statali, che non sono estranei né
all'organizzazione, né alle funzioni delle Camere di commercio,
giustificano certamente l'intervento anche dello Stato in una delle
molte forme che sono consuete al sistema dei controlli fra enti
diversi.
Ma l'approvazione dei bilanci, "d'intesa" fra la Regione e il
Ministero, importa l'attribuzione permanente di questa funzione allo
Stato e alla Regione congiuntamente.
Questa Corte non ritiene costituzionalmente legittimo, conforme
alla propria giurisprudenza, che l'esercizio d'una funzione
statutariamente attribuita alla Regione venga estesa anche allo Stato e
perciò il ricorso della Regione è da ritenersi fondato, sotto questo
profilo, per quanto riguarda il quarto comma dell'art. 17.
Infine la Regione ha impugnato il quinto comma dell'art. 17 che è
del seguente tenore: "L'aliquota d'imposta camerale da applicare nella
circoscrizione di ciascuna Camera sarda, nei limiti massimi stabiliti
dalla legge dello Stato, sarà fissata con decreto del Presidente della
Giunta camerale d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio".
La censura della Regione non è fondata.
Difatti nel caso dell'imposta camerale è da ritenersi che
concorrano la competenza dello Stato e la competenza della Regione.
Trattasi di materia tributaria che la legislazione statale riservava
alla competenza statale (art. 54 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni) e che nessuna norma statutaria, appunto per
la natura tributaria della materia stessa, può ritenersi che
attribuisca alla Regione.
La Regione non può perciò lamentare una violazione della propria
competenza per il fatto che lo Stato siasi spogliato parzialmente
della propria ai fini d'una più intensa collaborazione con la Regione
stessa.
Ne consegue che il ricorso della Regione è da ritenersi infondato
rispetto al quinto comma dell'art. 17.
La Regione ha impugnato infine, con il ricorso n. 27, l'art. 19.
La questione è nei seguenti termini: mentre l'art. 6 dello Statuto, in
relazione all'art. 4 lett. i, attribuisce alla Regione
l'amministrazione in materia di igiene e di sanità pubblica, sia pure
entro i limiti posti dai principi delle leggi della Stato oltre quelli
propri dell'art. 3 dello Statuto sardo, l'art. 19 delle norme
d'attuazione ha capovolto il sistema, affidando all'amministrazione
regionale soltanto il compito di "coordinare" e di "integrare", secondo
le direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita pubblica,
le funzioni degli uffici ed organi proviciali dello Stato che rimangono
alle dipendenze del detto Alto Commissariato.
Non vi è dubbio che l'amministrazione sanitaria, di particolare
importanza sociale, tutela interessi che per la loro natura mal si
prestano ad essere circoscritti rigorosamente in un ristretto ambito
locale. Anzi gli interessi locali e gli interessi generale sono
collegati e intrecciati, per quanto riguarda la sanità, così
strettamente, come forse non avviene in nessun altro campo della
pubblica amministrazione, che i principi della legislazione in materia
- e può dirsi la materia stessa - impongono un particolare
coordinamento fra l'attività regionale e l'attività statale.
Ma ciò non toglie che il legislatore costituente abbia ritenuto la
Regione soggetto idoneo a svolgere questa attività, con propria
organizzazione e sia pure con tutti i limiti che derivino e siano
giustificati dai principi della legislazione dello Stato.
D'altra parte la funzione di coordinamento in genere dell'attività
regionale con l'attività statale è attribuita sul piano
amministrativo al Rappresentante del Governo (art. 48) e sul piano
politico al Presidente della Giunta regionale mediante la sua
partecipazione al Consiglio dei Ministri quando si trattino questioni
che riguardano particolarmente la Regione.
Ora, a prescindere dalla considerazione che la Regione sembra
privata, con la norma dell'art. 19 in esame, della potestà di darsi
un'organizzazione sanitaria propria, entro i limiti statutari, non vi
è dubbio che il detto art. 19 pone l'Alto Commissariato della sanità
pubblica quale soggetto dell'amministrazione sanitaria in Sardegna in
luogo della Regione e riduce l'attività amministrativa della Regione
in materia a compiti secondari e marginali di coordinamento e
d'integrazione, per di più gerarchicamente subordinati alle direttive
statali che converrebbero se mai all'ammimistrazione che la Regione
esercita per delega dello Stato (artt. 6 e 5 dello Statuto e art. 59
del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250), ma che certamente non sono conformi
alle regole dello Statuto speciale per la Sardegna e alla Costituzione
per quanto riguarda l'amminitrazionr regionale ex art. 4.
Perciò il ricorso della Regione relativo all'art. 19 deve essere
accolto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti, relativi ai
sei ricorsi elencati in epigrafe, proposti dal Presidente della giunta
regionale della Sardegna contro il Presidente del Consiglio dei
Ministri:
1) dichiara inammissibile, per difetto di deliberazione della
Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n.
87, il ricorso registrato al n. 22 concernente l'art. 11 del D.P.R. 19
maggio 1950, n. 327 (norme d'attuazione dello Statuto speciale della
Regione autonoma della Sardegna);
2) respinge tutte le eccezioni d'inammissibilità dei ricorsi
sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato;
3) in accoglimento del ricorso registrato al n. 25, dichiara
l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 15 del
D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, nei sensi e nei limiti indicati nella
motivazione;
4) in parziale accoglimento del ricorso registrato al n. 26,
dichiara l'illegittimità costituzionale della prima parte del primo
comma dell'art. 17 ("Le funzioni ispettive sulle Camere di commercio
industria ed agricoltura della Sardegna sono esercitate, secondo le
direttive del Ministero dell'industria e del commercio,
dall'Amministrazione regionale") e del quarto comma dello stesso art.
17 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327;
5) in accoglimento del ricorso registrato al n. 27, dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 del D.P.R. 19 maggio 1950,
n. 327, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione;
6) dichiara inammissibile per difetto d'interesse il ricorso
registrato al n. 26 in ordine alla prima parte del secondo comma
dell'art. 17 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 ("Sono altresì svolte
dall'Amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero
dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali e
l'istituzione e la gestione d'aziende speciali");
7) respinge il ricorso registrato al n. 21 relativo all'art. 7, il
ricorso registrato al n. 23 relativo all'art. 12 e il ricorso
registrato al n. 26 relativo alla seconda parte del primo comma
dell'art. 17 ("salvo quelle riguardanti servizi d'interesse nazionale,
per le quali il Ministero ritenga di dovere compiere indagini
dirette"), alla seconda parte del secondo comma e al quinto comma
dell'art. 17 stesso, tutti del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte