Sentenza n. 15/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1964 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 703/1952
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
2 luglio 1952, n. 703, promosso con ordinanza emessa 11 marzo 1963 dal
Tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra la Società
per azioni "Terme di San Pellegrino" e il Comune di San Pellegrino
Terme, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 94 del 6 aprile 1963.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio della Società per
azioni "Terme di San Pellegrino" e del Comune di San Pellegrino Terme;
udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Mario Cassola, per la Società "Terme", l'avv. Arturo
Carlo Jemolo, per il Comune di San Pellegrino Terme, e il vice avvocato
generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione in data 28 luglio 1961 la S.p. A. "Terme di
San Pellegrino" conveniva davanti al Tribunale di Bergamo il Comune di
San Pellegrino e la Società a r. 1. "S.A.G.A.C.I.C.A.", perché
venissero dichiarate illecite ed illegittime le deliberazioni del
Comune stesso concernenti l'applicazione a carico della attrice del
"diritto speciale" previsto dall'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n.
703. Essa chiedeva fra l'altro che venisse dichiarata non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
della disposizione citata, nonché dell'art. 22 del T.U. per la finanza
locale, in relazione agli artt. 120, 23, 24, 103 e 3 della
Costituzione, con conseguente sospensione del giudizio e rimessione
degli atti alla Corte costituzionale.
I convenuti, costituiti in giudizio, resistevano a tali domande,
proponendo anzitutto una eccezione di difetto di giurisdizione del
giudizio ordinario e opponendosi poi a tutte le conclusioni della
attrice.
Con sentenza parziale in data 1 marzo 1963 il Tribunale dichiarava
la giurisdizione del giudice ordinario e la conseguente propria
competenza, ritenendo la questione di legittimità costituzionale
pregiudiziale al merito; con separata ordinanza di pari data esso
proponeva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della
legge 2 luglio 1952, n. 703, in relazione agli artt. 3, 23 e 120 della
Costituzione, sospendendo il giudizio in corso ed ordinando la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione
della questione di legittimità.
Nei riguardi della norma che aveva istituito il "diritto speciale"
sulle acque da tavola minerali e naturali il Tribunale osservava che
essa è sicuramente lacunosa e viola uno dei principi fondamentali, ai
quali deve informarsi la norma tributaria, perché la lacuna riguarda i
criteri, i limiti e i mezzi idonei all'accertamento; definiva il
"diritto speciale" come un tributo locale, avente le caratteristiche
della imposta reale diretta sui redditi di capitale puro, e riteneva
pertanto impossibile una assimilazione di esso alle imposte di consumo
e conseguentemente l'applicazione analogica al primo delle disposizioni
dettate per le seconde.
Considerava infondata e anche non rilevante la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 del T.U. per la finanza locale
in relazione all'art. 24 della Costituzione.
L'ordinanza era regolarmente notificata alle parti e al Presidente
del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e
della Camera dei Deputati. Essa è stata poi pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 6 aprile 1963, n. 94.
Davanti a questa Corte si sono costituiti il Presidente del
Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
la Società "Terme di San Pellegrino", difesa dall'avv. Mario Cassola,
e il Comune di San Pellegrino, difeso dagli avvocati Carlo Majno e
Arturo Carlo Jemolo. Tutti hanno depositato nei termini le proprie
deduzioni e memorie.
La difesa della Società, nelle proprie deduzioni, illustra le
argomentazioni contenute nell'ordinanza del Tribunale e deduce
l'incompiutezza legislativa dell'intero rapporto di imposta, nonché le
disparità di trattamento conseguenti in pratica all'applicazione del
tributo. Sostiene poi che questo, riguardando prodotti esportati dal
Comune di origine, viene a violare il divieto posto dall'art. 120 della
Costituzione, da ritenere valido non solo per le Regioni, ma anche per
le Provincie e per i Comuni. Si richiama infine alla giurisprudenza
della Corte costituzionale per sostenere che i criteri indicati dal
Ministero delle finanze con le sue circolari e seguiti dal Comune non
corrispondono ai principi definiti dalla Corte.
La difesa del Comune, che contesta fra l'altro anche la
invocabilità delle norme contenute negli artt. 3 e 120, nonché la
forma con la quale esse sono state richiamate nell'ordinanza del
Tribunale, sostiene che le lacune rilevate da questo non sussistono, o
sono facilmente colmabili data la inclusione del "diritto speciale" fra
le "imposte stabilite sul valore", di cui parla il testo vigente
dell'art. 22 del T.U. sulla finanza locale, così che le istruzioni
ministeriali risolvono legittimamente i dubbi sollevati in merito.
A conclusioni analoghe perviene nelle proprie deduzioni
l'Avvocatura generale dello Stato, dopo un'ampia esposizione della
storia della legislazione sull'argomento e della letteratura giuridica
in tema di imposte di consumo, fra le quali si dovrebbe includere, o
alle quali dovrebbe comunque essere assimilato, secondo le direttive
ministeriali, il "diritto speciale" in questione.
Nelle memorie, depositate tutte successivamente alla pubblicazione
della sentenza 18 giugno 1963, n. 93, della Corte costituzionale, le
parti hanno tenuto conto naturalmente degli insegnamenti della Corte,
di modo che l'oggetto della discussione è venuto a limitarsi
considerevolmente.
La difesa della Società si è impegnata in particolar modo a
dimostrare "due proposizioni, non adeguatamente agitate in precedenza",
e cioè che l'errore di apprezzamento del valore imponibile si
sottrarrebbe, secondo la ormai ultradecennale applicazione in concreto
dell'art. 6, ad ogni possibile censura del contribuente, e che, per
mezzo degli "incontrollati e incontrollabili errori di apprezzamento",
l'aliquota del 3 per cento verrebbe di fatto ad essere aumentata ad
arbitrio dell'ente impositore.
Essa rileva che la determinazione del valore è stata demandata
dalle circolari ministeriali ad organi collegiali provinciali, nei
quali sono rappresentati i Comuni della Provincia, ma non i
contribuenti; che la delibera di tali commissioni provinciali può
essere impugnata, "nel caso di determinazione di valori non
corrispondenti alla realtà di mercato", soltanto dal Comune, e non mai
dal contribuente, neppure in via gerarchica (art. 22, ultimo comma);
che le deliberazioni del Comune sono impugnabili davanti al Consiglio
di Stato solo per motivi di legittimità, e non anche di merito; che,
per giurisprudenza costante e autorevole, il contribuente non può
ricorrere nemmeno alle Commissioni tributarie previste dall'art. 278
del T.U. della finanza locale; che non esistono neppure regolamenti
comunali in materia, né sembra esperibile il ricorso alla tutela
giurisdizionale ordinaria per questioni di estimazione semplice.
Sul secondo punto la difesa della Società richiama le divergenze
che esisterebbero da Provincia a Provincia nell'apprezzamento della
misura del valore delle acque alla sorgente, insistendo sul fatto che
l'applicazione di un criterio di apprezzamento erroneo renderebbe
inoperante quel limite massimo del 3 per cento stabilito dalla legge a
garanzia dei contribuenti.
La difesa del Comune contesta nella sua memoria che le critiche
della Società abbiano a che vedere con la costituzionalità della
norma, mentre, se fondate, aprirebbero l'adito alla possibilità di
rimedi in tutt'altra sede; richiama gli insegnamenti contenuti in
alcune decisioni del Consiglio di Stato a proposito della
interpretazione dell'art. 6 della legge del 1952 e dell'art. 22 del
T.U. più volte ricordato; riconnette il regolamento del modo di
determinazione del valore al sistema delle norme più generali in
materia.
L'Avvocatura generale dello Stato osserva nella propria memoria che
la censura di illegittimità costituzionale della norma denunciata in
relazione all'art. 23 della Costituzione dovrebbe essere considerata
preclusa dalla sentenza n. 93 della Corte; in quanto a quelle che fanno
richiamo agli artt. 3 e 120, esse non sarebbero fondate perché nella
specie non verrebbe minimamente in questione il principio della
eguaglianza dei cittadini, né potrebbe riferirsi ai Comuni un limite
dettato esclusivamente per le Regioni. Verrebbe comunque a cadere ogni
possibile censura per quanto riguarda la "sperequazione tributaria",
così come prospettata nell'ordinanza del Tribunale.
All'udienza i difensori hanno ampiamente illustrato oralmente le
tesi esposte nelle deduzioni e nelle memorie. Considerato in diritto :
L'ampio dibattito svoltosi fra i difensori delle parti nelle
deduzioni e nelle memorie e poi nella discussione all'udienza ed il
conseguente riesame compiuto dalla Corte di tutte le questioni
prospettate non sono valsi ad indurre questa a modificare il giudizio
emesso sulle questioni risolte con la precedente sentenza 18 giugno
1963, n. 93, alla cui motivazione deve farsi pertanto riferimento.
I dati di fatto esposti dalla difesa della Società "Terme di San
Pellegrino", e non contestati dalle parti avversarie, hanno
indubbiamente messo in luce talune notevoli diversità nei metodi
adottati dai vari Comuni nella applicazione del tributo, per quanto
concerne la determinazione del valore delle acque asportate dal
territorio dell'uno o dell'altro Comune. Le differenze nella
determinazione del valore delle acque asportate compiuta dalle
Commissioni provinciali rispetto ai diversi Comuni, che si ripercuotono
sulla misura dei tributi versati dai contribuenti dell'uno o dell'altro
di questi, pur rimanendo contenuta entro il limite massimo del 3 per
cento l'aliquota del tributo, sono risultate effettivamente notevoli.
Si tratta però di un inconveniente che, come ha già rilevato la Corte
nella sentenza sopra ricordata, non viola il precetto contenuto
nell'art. 23 della Costituzione, dovendosi considerare soddisfatto il
principio, che esige una sufficiente specificazione legislativa dei
poteri di imposizione tributaria conferiti all'autorità
amministrativa, attraverso la fissazione, nella legge, di un limite
massimo in misura non elevata.
Né sembra sostenibile la tesi della violazione dell'art. 120
della Costituzione, affacciata per la prima volta nella ordinanza del
Tribunale di Bergamo, ma sulla quale la difesa del contribuente non ha
insistito particolarmente, poiché quella norma costituzionale pone
esclusivamente limiti alla potestà legislativa delle Regioni, né
consente una estensione analogica che la renda applicabile a
provvedimenti in materia tributaria di competenza dei Comuni.
La difesa stessa si è invece diffusa ampiamente nel sostenere la
tesi che la legge non prevederebbe alcuna possibilità di riesame delle
determinazioni compiute dalle Commissioni provinciali, su ricorso del
contribuente, consentendo solamente al Comune la facoltà di ricorrere
al Ministro delle finanze nel caso di determinazione di valori non
corrispondenti alla realtà di mercato, a norma dell'ultimo comma
dell'art. 22 del T.U. della finanza locale; e, a questo proposito, ha
menzionato un decreto 10 giugno 1959, n. 3-A-6454, del Ministro stesso,
che dichiarò inammissibile un ricorso 21 gennaio 1959 della Società
"Terme di San Pellegrino". Ha insistito poi, nel corso della
discussione orale, sul punto che la disposizione citata contiene una
esplicita ammissione della possibilità di errori di valutazione da
parte delle Commissioni provinciali, errori considerati dal legislatore
tali da richiedere una correzione, seppure soltanto per iniziativa del
Comune e non del contribuente, in conseguenza della mancanza di una
disposizione esplicita in materia.
La Corte ha peraltro già affermato esplicitamente, nella sentenza
sopra ricordata, che "la mancanza di disposizioni particolari, e la
inapplicabilità della disciplina relativa ad altri tributi, non
farebbe venir meno comunque, in ordine al tributo de quo, la garanzia
della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 113 della
Costituzione".
Il principio enunciato in questa norma, secondo la quale "contro
gli atti della pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa" e "tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi
di impugnazione o per determinate categorie di atti", è applicabile ad
ogni caso in cui un cittadino si ritenga leso da un atto
amministrativo, senza che occorra una speciale ed espressa disposizione
di attuazione, anche in virtù della completezza dell'ordinamento.
Si potrà discutere sulla individuazione dell'organo
giurisdizionale, ordinario od amministrativo, competente nell'uno o
nell'altro caso, ovvero sulla rilevabilità di un denunciato vizio di
violazione di legge o di eccesso di potere e, in particolare, sulla
estensibilità ai casi come quelli discussi delle garanzie
giurisdizionali previste per altri tributi, quali - ad esempio - le
imposte di consumo (questioni tutte, la cui soluzione non rientra però
evidentemente nella competenza della Corte costituzionale); ma per il
chiaro dettato dell'art. 113 citato non si può dubitare che
l'ordinamento giuridico consenta che alcun diritto o interesse
legittimo possa restare privo della tutela giurisdizionale garantita
dalla Costituzione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata dall'ordinanza
indicata in epigrafe, della legittimità costituzionale dell'art. 6
della legge 2 luglio 1952, n. 703, in relazione agli artt. 3, 23 e 120
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte