Sentenza n. 15/1969
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/02/1969 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo
comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno
1968 dalla Corte di assise dell'Aquila nel procedimento penale a carico
di Ramella Gigliardi Franco Alfonso, iscritta al n. 139 del Registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 222 del 31 agosto 1968.
Visto l'atto di costituzione del Ramella Gigliardi;
udita nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1968 la relazione del
Giudice Vezio Crisafulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Ramella Gigliardi
Franco Alfonso la Corte di assise dell'Aquila, accogliendo una
eccezione proposta dal Pubblico Ministero, ha sollevato, con ordinanza
emessa in data 19 giugno 1968, questione di legittimità costituzionale
relativamente alla norma di cui all'art. 313, terzo comma, del Codice
penale, nella parte in cui prescrive che per il delitto di vilipendio
della Corte costituzionale, a differenza di quello nei confronti delle
Assemblee legislative, l'autorizzazione a procedere deve essere
concessa dal Ministro per la giustizia, deducendone il contrasto
rispetto alla posizione di autonomia costituzionale e di indipendenza
della Corte dagli altri organi o poteri dello Stato, quale risulta da
tutto il complesso delle disposizioni contenute nel titolo VI, sezione
prima, della parte seconda della Costituzione e nelle leggi
costituzionali integrative di questa: 9 febbraio 1948, n. 1; 11 marzo
1953, n. 1, e 22 novembre 1967, n. 2; nonché rispetto al principio di
eguaglianza formalmente stabilito nell'art. 3 della stessa
Costituzione.
L'ordinanza osserva preliminarmente, sotto il profilo della
rilevanza, che il procedimento di cui trattasi non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della insorta questione di
legittimità costituzionale, dal momento che per esso è stata concessa
autorizzazione a procedere con decreto del Ministro di grazia e
giustizia e che è in contestazione la legittimazione dello stesso
Ministro a concedere tale autorizzazione.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo
osserva che non appare conforme alle citate disposizioni della
Costituzione e delle leggi costituzionali il subordinare la
procedibilità di un giudizio penale rivolto a tutelare il prestigio
della Corte costituzionale alla valutazione, che non potrebbe non
essere anche politica, del Governo: vale a dire del potere esecutivo,
che è uno dei poteri nei confronti dei quali più intensamente si
svolge il magistero di giustizia costituzionale della Corte e più
intensamente la Costituzione ha voluto che debba essere garantita la
posizione di indipendenza della Corte stessa.
In riferimento all'art. 3 della Costituzione, poi, l'ordinanza
rileva che se "l'istituto dell'autorizzazione a procedere trova
fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato dalle norme penali,
in ordine al quale il procedimento penale potrebbe qualche volta
risolversi in un danno più grave dell'offesa stessa" (Corte
costituzionale, sentenza 16 aprile 1959, n. 22), appare chiaro che la
stessa ratio che ha ispirato il legislatore ad attribuire - a tutela
della loro indipendenza - esclusivamente alle Camere, quando siano esse
il soggetto passivo del vilipendio, la valutazione di tale pubblico
interesse, dovrebbe sussistere anche nel caso in cui il reato colpisca
altra istituzione costituzionale che sia, come la Corte costituzionale,
superiorem non recognoscens e perciò indipendente da ogni altro potere
dello Stato.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata, nonché
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1968, n. 222.
Con atto depositato il 14 settembre 1968 si è costituita in
giudizio la difesa del Ramella Gigliardi, facendo propri e ribadendo
gli argomenti già svolti nell'ordinanza di rinvio; ponendo in luce
anche il diverso iter legislativo dell'art. 290 del Codice penale che
ha subito modificazioni successive sino alla legge 30 luglio 1957, n.
655, art. 1, rispetto all'art. 313 del Codice penale che non è stato
più modificato ed adeguato alle modificazioni intervenute nella
realtà costituzionale dello Stato; concludendo, infine, con la
richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
impugnata. Considerato in diritto :
1. - La Corte ritiene che la disposizione dell'art. 313, terzo
comma, del Codice penale, nella parte in cui subordina l'esercizio
penale per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale alla
autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, anziché - come per
le Camere - all'autorizzazione dello stesso organo contro cui l'offesa
era diretta, contrasti effettivamente con la posizione di indipendenza
ed autonomia della Corte stessa, quale risulta dalle disposizioni
costituzionali assunte a parametro dall'ordinanza della Corte d'assise
dell'Aquila, in stretta correlazione logica, d'altronde, con la natura
delle funzioni che la Corte costituzionale è istituzionalmente
chiamata a svolgere a norma dell'art. 134 della Costituzione e
dell'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Tali
funzioni - dal sindacato sulla costituzionalità delle leggi statali e
regionali, al parere obbligatorio e vincolante sulle richieste di
referendum abrogativo; dalla risoluzione dei conflitti di attribuzione
tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni, ai
giudizi in sede penale sulle accuse contro il Presidente della
Repubblica e i Ministri - si riconducono tutte ad un principio
fondamentale unitario: garantire e rendere praticamente operante il
principio di legalità, che il nuovo ordinamento dello Stato ha esteso
a livello costituzionale, sottoponendo al rispetto delle norme
costituzionali anche gli atti dei supremi organi politici statali,
nonché i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e quelli tra lo
Stato e le Regioni.
Così riguardata, nel complesso delle sue attribuzioni, la Corte si
configura come altissimo organo di garanzia dell'ordinamento
repubblicano, ad essa spettando in via esclusiva e con effetti
definitivi far concretamente valere l'imperio della Costituzione nei
confronti di tutti gli operatori costituzionali.
Ed è chiaro che compiti siffatti postulano che l'organo cui sono
affidati sia collocato in posizione di piena ed assoluta indipendenza
rispetto ad ogni altro, in modo che ne risultino assicurate sotto ogni
aspetto - anche nelle forme esteriori - la più rigorosa imparzialità
e l'effettiva parità rispetto agli altri organi immediatamente
partecipi della sovranità. Postulano, in altri termini, un adeguato
sistema di guarentigie, attinenti sia al collegio nel suo insieme, sia
ai singoli suoi componenti, tra queste ultime rientrando le particolari
incompatibilità sancite nei loro confronti durante la carica, che sono
indubbiamente ordinate al medesimo principio. Una tale esigenza, per
l'appunto, è testualmente affermata nell'art. 137 della Costituzione,
laddove, nel primo comma riserva alla legge costituzionale di stabilire
- tra l'altro - "le garanzie di indipendenza dei giudici", le quali poi
si risolvono, com'è ben noto ed antico insegnamento con riguardo ai
diversi organi costituzionali struttura collegiale, in guarentigie
dell'organo, oggettivamente considerate nella sua astratta
impersonalità e continuità.
2. - In attuazione della riserva posta dall'art. 137, sono
intervenute, dettando espresse regole per particolari ipotesi, le leggi
costituzionali del 9 febbraio 1948, n. 1 (art. 3) e dell'11 marzo 1953,
n. 1 (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11) seguite e parzialmente modificate
dalla legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2 (artt. 1 e 2). E
non è senza significato, ai fini della decisione sulla proposta
questione di legittimità costituzionale, che la disciplina risultante
da tali disposizioni sia sostanzialmente modellata su quella, per
costante tradizione propria delle assemblee parlamentari, che anzi un
esplicito rinvio all'art. 68 della Costituzione è fatto, in tema di
immunità, dall'art. 3, comma terzo, della citata legge costituzionale
n. 1 del 1948, che conferma così automaticamente l'identica ratio che
sta a base delle guarentigie di indipendenza delle Camere come di
quelle disposte per la Corte costituzionale.
Vero è bensì che tra le disposizioni delle leggi costituzionali
adesso menzionate nessuna ha per suo specifico oggetto l'istituto della
autorizzazione a precedere per l'ipotesi di vilipendio della Corte:
circostanza, questa, che ricorre peraltro anche per quanto riguarda le
Camere, in ordine alle quali la norma attributiva alle assemblee
parlamentari del potere di dare o negare l'autorizzazione rappresenta
una "costante" del diritto positivo italiano.
È certo comunque che una norma legislativa può essere viziata da
illegittimità costituzionale anche per contrasto con norme e principi
desumibili dal combinato disposto di due o più disposizioni
costituzionali, pur senza contraddire direttamente ad alcuna tra
queste, isolatamente considerata nella sua dizione testuale.
Tale evenienza si verifica precisamente nella specie in oggetto.
Come questa Corte ebbe già a rilevare in altra precedente occasione
(sent. 16 aprile 1959, n. 22) "l'istituto della autorizzazione a
procedere trova fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato
dalle norme penali, in ordine al quale il procedimento penale potrebbe
qualche volta risolversi in un danno più grave dell'offesa stessa".
L'autorizzazione implica pertanto una valutazione discrezionale di
natura non diversa da quella che la Corte è espressamente legittimata
a compiere quando è chiamata a pronunciarsi sulla concessione
dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei propri membri, a
norma dell'art. 3, terzo comma, della legge costituzionale n. 1 del
1953, in modo del tutto analogo a quanto prescritto per le Camere a
norma dell'art. 68 della Costituzione, o quando è chiamata ad adottare
i provvedimenti di cui allo stesso art. 3, secondo comma, in relazione
all'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1953.
Non vi ha dubbio che, subordinando invece il promuovimento o il
proseguimento dell'azione penale, nelle ipotesi di vilipendio della
Corte, alla discrezionale valutazione di un organo del potere
esecutivo, l'art. 313, terzo comma, del Codice penale non tanto
rappresenta una semplice disarmonia nel sistema costituzionalmente
adottato, quanto propriamente si pone in contrasto con esso, menomando
la posizione di indipendenza che le norme del titolo VI, sezione prima,
della parte seconda della Costituzione, e quelle delle leggi
costituzionali del 1948, del 1953 e del 1967, più volte richiamate,
hanno voluto realizzare.
L'art. 313, terzo comma, del Codice penale deve, dunque, essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si
riferisce ai reati di vilipendio della Corte costituzionale, in quanto
richiede l'autorizzazione a procedere del Ministro per la giustizia, in
luogo dell'autorizzazione della stessa Corte costituzionale, restando
in tal modo assorbita la questione di legittimità costituzionale
sollevata per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 313, terzo
comma, del Codice penale, nei limiti in cui attribuisce il potere di
dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della
Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla
Corte stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte