Sentenza n. 15/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 153/1969
- art. 3d.P.R. 639/1970
- art. 29legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, lett.
a, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 3, ultimo comma, del d.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, concernenti revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, promosso con
ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dal Consiglio di Stato - sezione VI
- sul ricorso della Federazione autonoma bancari d'Italia (FABI) contro
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero del
tesoro ed altri, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 31
gennaio 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione della Federazione bancari;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Enzo Capaccioli, per la Federazione bancari, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Elio Vitucci, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In data 17 maggio 1971 la Federazione autonoma bancari
d'Italia (FABI), in persona dei suoi segretari nazionali, inoltrava al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ricorso per "l'annullamento"
del d.P.R. 8 febbraio 1971 nella parte relativa alla nomina nel
consiglio di amministrazione dell'INPS di Enzo Grazzini e di Giuliano
Sammi in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito,
assicurazione e servizi tributari su conforme designazione delle
confederazioni sindacali a carattere nazionale.
Nel ricorso la FABI ha contestato, con ampia e articolata
motivazione, la legittimità costituzionale dell'art. 27, lett. a,
della legge delega 30 aprile 1969, n. 153, concernente la "revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale", e dell'art. 3, ultimo comma, della legge delegata 30 aprile
1970, n. 639, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della
Costituzione.
2. - La legge n. 153 del 1969 attribuisce al Governo il potere di
emanare nella materia contemplata, decreti legislativi, stabilendo
nell'art. 27, tra i vari criteri direttivi, che del consiglio di
amministrazione dell'INPS debbono far parte anche 18 rappresentanti dei
lavoratori dipendenti designati dalle confederazione sindacali a
carattere nazionale rappresentate nel consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro.
La legge n. 639 del 1970, nell'art. 3, punto primo, provvede alla
ripartizione dei 18 rappresentanti attribuiti alle varie categorie di
lavoratori dipendenti, assegnandone due ai lavoratori del credito,
assicurazione e servizi tributari.
Nell'ultimo comma dello stesso articolo si stabilisce, nella prima
parte, in aderenza all'art. 27 della legge delegante, che "i
consiglieri di amministrazione rappresentanti i lavoratori dipendenti
sono designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale
rappresentate nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro";
nella seconda parte che "i rappresentanti dei lavoratori autonomi e i
rappresentanti dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali di settore più rappresentative".
3. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza 19 maggio 1972,
accogliendo le richieste della FABI, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dei precitati artt. 27, lett. a, della
legge n. 153 del 1969 e 3, ultimo comma, della legge delegata,
approvata con d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, in riferimento agli artt.
2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione. Nel giudizio davanti alla
Corte si è costituita la FABI, rappresentata e difesa dagli avvocati
Enzo Capaccioli e Giovanni Camici, ed è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello Stato.
4. - L'ordinanza del Consiglio di Stato fa integralmente proprie,
nella motivazione, le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente FABI a
sostegno delle proprie richieste.
L'art. 2 della Costituzione sarebbe violato, nel suo ricollegamento
con gli artt. 18 (libertà di associazione) e 39 (libertà di
organizzarsi in sindacati) della stessa Costituzione, nella parte in
cui garantisce i diritti dell'uomo come singolo e come membro delle
formazioni sociali singoli e le loro associazioni, oltre ad essere
libere di autodeterminarsi, avrebbero altresì facoltà di organizzarsi
in sindacato. Ciò, come conseguenza logica, comporterebbe, anche, la
esistenza di una pluralità di associazioni sindacali diverse sia per
base territoriale, sia per struttura organizzativa, tutte titolari di
una identica posizione giuridica, e quindi, in una situazione di
perfetta uguaglianza. Parallela alla libertà di associarsi sarebbe la
libertà di non associarsi. Nel caso in esame, tanto la legge di
delegazione, quanto, di riflesso, la legge delegata, costituirebbero,
se raffrontate con i suesposti principi costituzionali, una non
ammissibile condizione di privilegio a favore delle confederazioni,
privando, di conseguenza, una associazione sindacale con maggioranza di
aderenti, quale è la FABI, del suo ruolo rappresentativo nell'organo
deliberante dell'INPS e ciò per il solo fatto di essersi avvalsa del
diritto di libertà di non associarsi alle confederazioni. A
legittimare l'impugnata disciplina giuridica non varrebbe neppure la
considerazione che le confederazioni avrebbero la maggiore
rappresentanza numerica di lavoratori, trattandosi, nella specie, di
designazione di rappresentanti per categoria, per cui la
rappresentatività dovrebbe essere tratta senz'altro con riferimento
alla organizzazione specifica del settore.
D'altra parte, proprio in forza dell'art. 39, ultimo comma, della
Costituzione e dell'art. 99, primo comma, della stessa, la designazione
dei rappresentanti sindacali spetterebbe di regola alle associazioni
maggiormente rappresentative, per cui l'abbandonato criterio della
maggiore rappresentatività avrebbe escluso dagli organi direttivi
dell'INPS l'associazione alla quale era stato attribuito un
rappresentante del CNEL (art. 3 legge n. 33 del 1957) per essere stata
ritenuta l'organizzazione sindacale più importante del settore
bancario.
La fondatezza della proposta questione di legittimità
costituzionale deriverebbe anche dal fatto che per i datori di lavoro e
i lavoratori autonomi è prevista dalla legge una rappresentanza
nell'istituto previdenziale impostata sul criterio della maggiore
rappresentatività. Da ciò deriverebbe, inoltre, la violazione
dell'art. 3 della Costituzione e anche quella dell'art. 97 per essere
stata la scelta discriminatoria operata dai pubblici poteri su
pressione politica delle confederazioni, in contrasto con i principi di
eguaglianza e di imparzialità.
5. - Nella comparsa di costituzione la FABI riproduce integralmente
le motivazioni poste a fondamento del ricorso e riepilogate
nell'ordinanza del Consiglio di Stato.
Nella parte conclusiva viene richiamata l'attenzione della Corte
sul fatto, attinente al merito, che i due rappresentanti designati
dalle confederazioni sarebbero estranei al settore bancario e
assicurativo per cui la loro rappresentatività sarebbe priva, in seno
all'organo collegiale, di esperienza personale; essi finirebbero col
determinarsi in base alle istruzioni delle rispettive centrali
sindacali.
6. - L'Avvocatura dello Stato contesta l'assunta illegittimità
della legge delegante e della legge delegata in quanto queste sarebbero
derivate dalla libera scelta del legislatore: col disporre che la
designazione dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione
dell'ente debba essere fatta dalle confederazioni nazionali
rappresentate nel CNEL, con conseguente esclusione delle organizzazioni
sindacali di categoria ancorché a carattere nazionale e presenti nel
CNEL stesso, ma non associate, pur avendone facoltà di farlo, alle
confederazioni, avrebbe tenuto conto, nel suo libero apprezzamento
politico, della importanza e delle finalità del massimo ente di
previdenza, la cui attività rivestirebbe notevole rilievo nel contesto
sociale ed economico del paese.
Proprio tali finalità renderebbero, sul piano costituzionale,
ragionevoli e razionali le scelte operate; si tratterebbe, in sostanza,
di un ente destinato ad operare, nella realizzazione dei suoi fini, con
prospettive quanto mai allargate e con notevole sensibilità di
valutazione degli interessi economici e politico-sociali della
collettività, indubbiamente meglio garantiti attraverso la
partecipazione degli organi associativi di maggior ampiezza.
Sarebbe fuori dubbio, pertanto, che la identificazione delle
organizzazioni sindacali in grado di usare con maggiore incisività la
rappresentanza dei lavoratori subordinati nel consiglio di
amministrazione dell'INPS debba ricercarsi proprio nelle organizzazioni
confederali nelle quali convergono complessi di categorie.
In ordine alla fattispecie, l'Avvocatura osserva che se è pur vero
che la FABI è l'organizzazione più rappresentativa dei lavoratori
bancari, non potrebbe, per altro, essere trascurata la circostanza che
la legge prevede solo la presenza di due rappresentanti nel consiglio
di amministrazione dell'ente per il settore bancario, tributario e
assicurativo. Proprio accedendo alle istanze della FABI si
concretizzerebbe una disuguaglianza di trattamento, con violazione
dell'invocato principio di parità, a danno delle altre categorie. In
effetti la rappresentatività delle tre categorie potevasi realizzare,
per un ragionevole e armonizzato criterio di uniformità di
trattamento, solo attraverso le confederazioni come quelle che le
conglobano in un organismo unitario.
Non per questo si potrebbe sostenere che la scelta operata dal
legislatore violerebbe la libertà sindacale di non aderire ad una
confederazione. La FABI esplicherebbe in pieno, e in assoluta libertà,
come tutte le associazioni autonome, l'attività sindacale che le è
propria. Il fatto di non poter avere un seggio nel consiglio di
amministrazione dell'INPS discenderebbe solo dalla sua dimensione
ridotta di fronte alle organizzazioni di settore confluite nella
confederazione e conseguentemente più forti sul piano deliberativo.
In conclusione, non esisterebbero parità di condizioni di partenza
tra gli organi confederati, con una rappresentanza di settore esteso e
articolato e raggruppante bancari, assicurativi e tributari e la FABI
che rappresenta, in sé stessa, esclusivamente, anche se in buona
parte, la sola categoria dei bancari. La sua posizione minoritaria non
è, pertanto, imposta, ma liberamente scelta. Di tale precostituita
posizione minoritaria non poteva non tener conto il legislatore nel
disciplinare i sioni, ora in consigli di amministrazione e trova il suo
fonnel determinare le modalità di assegnazione dei due seggi riservati
nel consiglio di amministrazione dell'INPS ai bancari, agli
assicurativi e ai tributari, unitariamente considerati. Considerato in diritto :
1. - Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, lett. a, della
legge 30 aprile 1969, n. 153 - revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale - e dell'art. 3,
ultimo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 - attuazione delle
deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30
aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
L'eccezione relativa all'art. 27, lett. a, della legge delega
investe la parte in cui si dispone che del consiglio dell'INPS debbono
far parte 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle
confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel
consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; l'eccezione relativa
all'art. 3, ultimo comma, della legge delegata, riguarda la parte in
cui si riporta la prescrizione della legge delega circa gli organismi
sindacali ai quali compete la designazione dei rappresentanti.
L'eccezione si accentra sull'assunto che la adottata disciplina
avrebbe privato una associazione sindacale, ancorché maggiormente
rappresentativa della categoria, come sarebbe la federazione autonoma
bancari italiani (FABI), di una sua rappresentanza nell'ente
assicurativo e ciò per il fatto di non aver inteso confederarsi.
La questione, sviluppata sotto un triplice profilo, non è fondata.
2. - Si assume anzitutto che sia viziato da incostituzionalità
l'art. 27, lett. a, della legge n. 153 del 1969 e l'art. 3, ultimo
comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e
39 della Costituzione.
L'art. 2 della Costituzione risulterebbe violato nella parte in cui
garantisce i diritti dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, postulato direttamente
ricollegabile agli artt. 18 e 39, come quelli che garantiscono
rispettivamente le libertà di associazione e di organizzazione
sindacale.
Se non v'è dubbio che nel titolo primo della prima parte della
Costituzione vengono affermati, garantiti e tutelati alcuni
fondamentali diritti di libertà - in gran parte compresi nella
categoria dei diritti inviolabili dell'uomo generalmente contemplati
dall'art. 2 - che al singolo sono riconosciuti (sent. n. 122 del
1970), tuttavia non appare esatta l'affermazione che la normativa
impugnata avrebbe violato il diritto fissato dall'art. 18 della
Costituzione e quello tutelato dall'art. 39, il quale non è che il
riflesso del primo, applicato al settore specifico dei rapporti
economici (titolo terzo, parte prima, della Costituzione).
Tanto la legge delega n. 153 del 1969, quanto la legge delegata n.
639 del 1970 non incidono affatto sui diritti di libertà rappresentati
dalle ricordate norme costituzionali.
Con la sentenza n. 69 del 1962, richiamata nell'ordinanza, questa
Corte ha proceduto ad una analisi del contenuto della libertà di
associazione sia nel suo aspetto positivo, sia in quello che è
considerato il suo aspetto negativo e che si risolve nella libertà di
non associarsi.
Le norme in esame non pongono affatto, sia pure a posteriori,
limiti alla libertà associativa e organizzativa della quale, a suo
tempo, si sono avvalsi parte dei lavoratori dipendenti del settore
bancario nel dar vita ad una struttura sindacale autonoma.
L'art. 39 della Costituzione, col riaffermare, sul piano sindacale,
il principio generale di libertà associativa contenuto nell'art. 18
della stessa Costituzione, comporta:
a) la garanzia per i lavoratori di liberamente associarsi senza
speciali autorizzazioni;
b) la garanzia per i sindacati di autogovernarsi e liberamente
autodeterminarsi con un ordinamento interno a base democratica per il
conseguimento dei fini propri dell'organizzazione;
c) la liceità della pluralità sindacale, ossia della libertà di
più organizzazioni sindacali nell'ambito di una stessa categoria e
settore economico, qualunque sia il metodo di organizzazione o di
raggruppamento seguiti.
Tali prerogative non risultano in alcun modo limitate o compresse
per il fatto che il legislatore ha tratto, ai fini dei rapporti
esterni, determinate conseguenze dal metodo organizzativo liberamente
seguito dalla FABI.
Da una situazione di fatto non imposta, ma liberamente prescelta,
il legislatore ha tratto sue proprie conseguenze giuridiche nel
determinare i rapporti tra le organizzazioni sindacali da una parte e
lo Stato o gli Enti pubblici dall'altra. In conclusione, la scelta
operata dal legislatore, nell'esercizio di quella discrezionalità che
gli è propria, si presenta ragionevole e rispondente ad una
apprezzabile esigenza di carattere sociale e generale, quale è quella
di garantire, nell'ambito del contenuto strutturale dato dalla legge al
consiglio di amministrazione dell'ente assicurativo, gli speciali
interessi delle forze lavorative; interessi che fanno capo non tanto
alle singole organizzazioni di categoria quanto alla intera
collettività di esse.
D'altra parte non potendo chiamare a far parte del consiglio di
amministrazione, limitato, nella sua composizione, a 39 membri,
ripartiti tra diversi raggruppamenti o settori, tutte le organizzazioni
di categoria o le più rappresentative di esse, il legislatore non
poteva non strutturare un sistema di designazione che meglio si
armonizzasse con le finalità proprie dell'ente e con la già
richiamata necessità di salvaguardare nel modo più appropriato gli
interessi generali collettivi del mondo del lavoro.
L'art. 3 della legge delega ha ripartito, in corrispondenza
dell'esigenza di cui sopra, i 18 rappresentanti dei lavoratori
dipendenti, tra i vari raggruppamenti di categoria, assegnandone due al
raggruppamento lavoratori del credito, delle assicurazioni e dei
servizi tributari. Ai raggruppamenti viene data così una veste
unitaria ai fini della rappresentatività. In conseguenza di questa
scelta primaria ha ritenuto attribuire la designazione dei
rappresentanti alle confederazioni, come quelle che raggruppano le
varie organizzazioni di categoria, accedendo così ad un criterio
congiunto di quantità e di qualità, piuttosto che a un criterio di
mera maggioranza degli aderenti ad ogni singola categoria, ritenuto
valido ad altri effetti.
Parte delle argomentazioni svolte valgono anche per la asserita
violazione dell'art. 3 nei suoi aspetti di collegamento con gli artt.
18 e 39 e con l'art. 97 di cui al terzo profilo dell'eccezione di
incostituzionalità.
Il richiamo contenuto nell'ordinanza alla sentenza n. 2 del 1969
della Corte ha, nel caso di specie, valore nei limiti del principio
generale in detta sentenza fissato, ossia che il principio di
eguaglianza deve essere osservato non soltanto nei confronti delle
persone fisiche, ma, quando è possibile, anche nei confronti delle
giuridiche. Per altro, il principio di eguaglianza ben può trovare dei
limiti razionali, come è già stato ritenuto con la sentenza n. 95 del
1970, nel senso che esso è applicato quando vi sia omogeneità di
situazioni da regolare legislativamente in modo unitario e coerente,
non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni,
differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari. In sostanza
il principio di eguaglianza deve valere soltanto a parità di
presupposti soggettivi ed oggettivi e non quando, per diversità di
presupposti, sia razionalmente giustificata l'adozione di norme
differenziate (sent. n. 144 del 1970).
Le organizzazioni sindacali oltre a svolgere un'azione di tutela
degli interessi diretti dei lavoratori, sono chiamate anche a
partecipare, sotto aspetti diversi, allo svolgimento della vita sociale
ed economica del paese, attraverso il loro inserimento in enti
pubblici, che, per la loro natura e le loro funzioni, perseguono
finalità che si ricollegano, in qualche modo, al mondo del lavoro.
Tale forma di partecipazione si determina attraverso la rappresentanza
ora in comitati, ora in commissioni, ora in consigli di amministrazione
e trova il suo fondamento nel secondo comma dell'art. 3 della
Costituzione che tende a consacrare l'eguaglianza sostanziale dei
lavoratori e promuoverne l'effettiva partecipazione all'organizzazione
politica, economica e sociale del paese.
Non è detto che il legislatore debba attenersi a criteri uniformi
nello stabilire i modi, i requisiti e le qualità necessarie attraverso
i quali deve aver luogo la scelta dei rappresentanti; egli deve pur
tener conto degli aspetti, della struttura, dei compiti specifici
attribuiti all'ente e delle finalità che con esso si intendono
perseguire.
Proprio in considerazione del fatto che gli enti si diversificano
tra loro nella struttura, che non perseguono identiche finalità, che
il campo operativo ora è ristretto a determinate categorie o a
determinati settori di esse, ora, invece, abbraccia addirittura
l'intero complesso delle forze produttive, che alcuni svolgono la loro
attività in un limitato ambito territoriale ed altri, invece,
nell'intero territorio nazionale, una diversa articolazione dei criteri
che debbono presiedere alla designazione dei rappresentanti non solo
ha, sul piano costituzionale, un fondamento razionale, ma corrisponde,
anche, alla necessità di un logico, organico e sistematico adeguamento
della rappresentatività al complesso delle diversità istituzionali e
funzionali dei vari enti.
Invero, la fattispecie, dalla quale ha tratto la sua genesi
l'ordinanza - composizione e ripartizione della rappresentanza del
consiglio di amministrazione dell'INPS - differisce, per gli aspetti
propri dell'ente assicurativo, dalle altre fattispecie, ricordate nella
memoria difensiva della FABI, le quali presentano alla loro volta
caratteri propri di distinzione.
3. - Sotto un secondo profilo si assume che le norme impugnate
sarebbero costituzionalmente illegittime in riferimento agli artt. 39 e
99 della Costituzione.
Si sostiene che le norme cui trattasi si distaccherebbero dal
principio di democraticità proprio del sistema sindacale italiano,
fondato sulla pluralità delle associazioni sindacali, al quale si
accompagnerebbe come corollario, il criterio che ad ogni effetto la
designazione dei rappresentanti sindacali debba spettare alle
associazioni maggiormente rappresentative. Il principio avrebbe trovato
riscontro proprio nell'art. 99, primo comma, della Costituzione che,
nel chiamare a far parte del consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro le categorie produttive, ha disposto che si debba tener conto
della loro importanza numerica e qualitativa, ricollegandosi così
all'intero contesto dell'art. 39.
Se non è da escludersi, in materia, un collegamento conforme ai
criteri orientativi della Costituzione tra l'art. 39 e l'art. 99 della
stessa, tuttavia il collegamento, proprio perché orientativo, non può
essere inteso come un vincolo per il legislatore di regolare tutti i
rapporti esterni, che possono far capo, per scelta del potere politico,
alle forze del lavoro e, di riflesso, alle loro varie organizzazioni,
in modo identico e assoluto. Vale, a riguardo, ripetere, in sintesi,
quanto già sviluppato sub 2, ossia esservi situazioni che
rispecchiano, nel loro contenuto, interessi che si riferiscono alla
generalità delle categorie produttive e che comportano necessariamente
un modo diverso di concepire la rappresentatività da quello che può
essere determinato quando per la natura istituzionale dell'ente, che
tale rappresentatività è chiamato ad assorbire, gli interessi si
restringono nell'ambito di una categoria o di più categorie
organizzate in sindacato.
È logico, pertanto, che la rappresentatività trovi, nello
strumento legislativo che la impone o la richiede, un adattamento il
più conforme ad una visione unitaria dell'azione rappresentativa
sindacale e una distribuzione che tenga conto della maggiore incidenza
di questo o quel raggruppamento produttivo. Si è di fronte ad una
collaborazione tipica dell'azione partecipativa, in cui devesi
realizzare la convergenza di interessi distinti, verso un fine
superiore, nulla a che vedere con quello proprio dell'azione
contrattuale sindacale.
4. - Ed infine si lamenta la illegittimità costituzionale delle
ripetute norme in riferimento agli artt. 3 e 97.
La già riconosciuta ragionevolezza e razionalità della scelta
operata dal legislatore, esclude la violazione delle due norme di
raffronto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27, lett. a, della legge 30 aprile 1969, n. 153 - revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
- e dell'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 -
attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29
della legge 30 aprile 1969, n. 153 - , questione sollevata dal
Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento
agli artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte