Sentenza n. 15/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1976 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 641/1967
- art. 12legge 2892/1885
- art. 13legge 2892/1885
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della
legge 28 luglio 1967, n. 641 (concernente nuove norme in materia di
edilizia scolastica e universitaria), che recepisce le disposizioni
dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento
della città di Napoli, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1973
dal tribunale di Sanremo nel procedimento civile vertente tra Cane Ida
ed altri e il Comune di Taggia, iscritta al n. 188 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 183 del 18 luglio 1973.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Taggia e d'intervento
del presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 novembre 1975 la relazione del
Presidente;
uditi l'avv. Mario Contaldi, per il Comune di Taggia, ed il vice
avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente nuove norme per
l'edilizia scolastica ed universitaria, con l'art. 14, che recepisce
l'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento
della città di Napoli, stabilisce che l'indennità dovuta ai
proprietari di aree espropriate debba calcolarsi sulla media del valore
venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, ovvero, in difetto
di locazione accertata, sulla media del valore venale e dell'imponibile
netto ai fini dell'imposta sui terreni e sui fabbricati.
Il tribunale di Sanremo, investito del giudizio intentato da Cane
Ida ed altri contro il Comune di Taggia e concernente la misura della
indennità di esproprio corrisposta dal Comune stesso alle attrici a
seguito della espropriazione di alcuni terreni a norma delle citate
disposizioni, ha sollevato, con ordinanza 7 marzo 1973, questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni stesse per asserito
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza, la disciplina impugnata violerebbe il
principio di eguaglianza, anzitutto perché, con il riferimento
all'imponibile dell'imposta fondiaria, stabilito con i criteri di cui
al decreto legislativo C.P.S. 12 maggio 1947, n. 356 e non più
rivalutato da allora, indurrebbe una ingiustificata disparità di
trattamento fra i proprietari di terreni espropriati in momenti
diversi, per effetto delle variazioni che inevitabilmente si
verificherebbero, fra un esproprio e l'altro, nei valori monetari e
nelle condizioni economiche del territorio.
Inoltre, la commisurazione dell'indennizzo ai canoni di affitto e,
in difetto, all'imponibile catastale, produrebbe una irrazionale
discriminazione a danno dei proprietari di fondi condotti in proprio,
per l'irrisorietà di quest'ultimo termine di riferimento, cioè
dell'imponibile catastale, rispetto al dato ben più concreto e
realistico costituito dai canoni di affitto degli ultimi dieci anni.
Infine, una ulteriore ingiustificata discriminazione risulterebbe
posta in essere dalla disciplina impugnata, ove si consideri che, per
quanto riguarda i redditi imponibili dei fondi urbani, la legge 23
febbraio 1960, n. 131 prevederebbe un sistema di aggiornamento annuale,
che si tradurrebbe in una posizione di privilegio dei relativi
proprietari rispetto a proprietari di fondi rustici, assoggettati
invece ad imponibili non rivalutati ed espressi in valori da ritenersi
irrisori e privi di significato economico.
L'ordinanza, notificata e comunicata, come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 18 luglio 1973.
Avanti a questa Corte si è costituito il Comune di Taggia, in
persona del sindaco "pro tempore" dott. Romeo Panizzi, rappresentato e
difeso dall'avv. Mario Contaldi, che ha depositato le proprie deduzioni
difensive il 6 agosto 1973.
La difesa del Comune osserva, anzitutto, che secondo la norma
impugnata, il calcolo della indennità di esproprio viene effettuato
tenendo conto anche del valore venale degli immobili espropriati,
valore che ne costituirebbe, anzi, l'elemento di maggior rilievo, per
cui le eventuali diversità derivanti dalla utilizzazione degli altri
elementi di calcolo, previsti dalla legge, perderebbero importanza fino
a divenire insignificanti.
D'altra parte, il ricorso ad elementi diversi dai canoni di affitto
ai fini del calcolo dell'indennità, essendo previsto solo in difetto
dei canoni stessi, sarebbe reso necessario da tale situazione di fatto,
e la scelta del metodo di calcolo rientrerebbe nel discrezionale
apprezzamento del legislatore, rispondente comunque, nella specie, a
criteri razionali e coerenti con l'esigenza di individuare elementi
obiettivi e certi di valutazione e di evitare oneri finanziari troppo
pesanti per la collettività.
Altresì infondata sarebbe la pretesa discriminazione in danno dei
proprietari di fondi rustici, trattandosi di situazioni non comparabili
con quella dei proprietari di fondi urbani per le differenze di natura
ontologica, economica e giuridica che le distinguerebbero e che
troverebbero appunto riscontro nella diversità del regime fiscale dei
fondi stessi, posta in luce dalla medesima ordinanza di rinvio.
Si è altresì costituito in questa sede il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie
deduzioni il 1 agosto 1973.
L'Avvocatura osserva preliminarmente che la dedotta questione
sarebbe inammissibile, non risultando chiara dalla ordinanza di rinvio
la rilevanza della questione stessa, per non essere stata precisata la
natura dei beni espropriati in danno delle attrici nel giudizio
principale, ed in particolare per non essere stato precisato se
trattasi di fondi rustici od urbani, concessi in affitto o condotti
direttamente. Tali precisazioni sarebbero invero indispensabili, data
la sostanza della censura di illegittimità mossa alla norma impugnata.
Nel merito, l'Avvocatura contesta la fondatezza delle doglianze,
osservando che questa Corte, con la sentenza n. 5 del 1960, avrebbe
già portato il suo esame sulla disparità di trattamento fra soggetti
espropriati, che deriverebbe dalla norma impugnata, eseludendone la
fondatezza per la diversità delle situazioni considerate e per la
conseguente, riconosciuta discrezionalità del legislatore nel valutare
i relativi interessi ed il modo di pervenire al massimo della
rispettiva soddisfazione.
Comunque, secondo l'Avvocatura, la norma impugnata non produrrebbe,
di per sé, le lamentate discriminazioni fra proprietari di fondi
urbani e rustici, che sarebbe conseguente, invece, alla stasi del
livello dell'imponibile dell'imposta fondiaria, risultante dalla
mancanza di provvedimenti di rivalutazione dopo il decreto legislativo
C.P.S. n. 356 del 1947, a fronte dell'aggiornamento annuale previsto
per i fondi urbani dalla legge del 1960, n. 131.
D'altra parte, non sarebbe ipotizzabile una violazione del
principio di eguaglianza per effetto della diversa epoca degli
espropri, e della conseguente variazione della misura della indennità,
che sarebbe invece effetto dell'inevitabile verificarsi, fra un
esproprio e l'altro, di variazioni dei valori monetari e delle
condizioni economiche del territorio. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata con l'ordinanza del tribunale di
Sanremo, riguarda la norma sancita dall'art. 14 della legge 28 luglio
1967, n. 641 sull'edilizia scolastica, in quanto, recependo i criteri
di valutazione dell'indennità di esproprio stabiliti dalla legge 15
gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli, (che
stabilisce il riferimento alla media del valore venale e dei fitti
coacervati dell'ultimo decennio dei terreni espropriati, ovvero, in
difetto di locazioni accertate, alla media del valore venale e
dell'imponibile netto ai fini dell'imposta sui fabbricati), produrrebbe
ingiustificate sperequazioni di trattamento fra i proprietari dei
terreni espropriati, sotto vari profili e precisamente: a) per effetto
della diversità delle liquidazioni, riscontrabile, col decorso del
tempo, in conseguenza della svalutazione monetaria, che non troverebbe
adeguata considerazione nel sistema censurato, dato il mancato
adeguamento dell'imponibile fiscale, fermo ai criteri del d.l. n. 356
del 1947; b) il riferimento all'imponibile catastale, in difetto di
locazione, colpirebbe i proprietari, conduttori in proprio, che, solo
per tale loro qualità, vedrebbero irrazionalmente decurtato in modo
grave l'indennizzo loro spettante; c) la descritta disciplina
costituirebbe un privilegio ingiustificato a favore dei proprietari di
fondi urbani, il cui imponibile è soggetto, invece, ad aggiornamento
annuale in forza della legge 23 febbraio 1960, n. 131.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito pregiudizialmente
l'irrilevanza della questione, stante l'asserita mancata precisazione
nell'ordinanza della natura rustica o urbana dei fondi espropriati e
del tipo di conduzione degli stessi. L'eccezione è, peraltro,
infondata, desumendosi dagli atti che il giudizio principale ha per
oggetto l'indennità di esproprio che, come assumono gli attori (e non
è contestato) è stata liquidata sulla base della media del valore
venale e dell'imponibile catastale determinato a norma del d.l. n. 356
del 1947 sulla revisione degli estimi catastali dei terreni e del
reddito agrario, il che è sufficiente per delineare l'ambito del
giudizio ed evidenziare la rilevanza della questione sollevata ai fini
della decisione del giudizio stesso.
3. - Nel merito, è da rilevare, anzitutto, che la legge 15 gennaio
1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli, emanata al fine
di provvedere alla eliminazione delle cause urbanistiche delle ripetute
epidemie e delle condizioni di vita antigieniche cui era sottoposta la
popolazione di quella città, ha preveduto (in deroga parziale ai
criteri latamente discrezionali di cui all'art. 39 della legge n. 2359
del 1865) un sistema alternativo di accertamento degli indennizzi da
versare ai proprietari dei fondi espropriati ai fini della
ristrutturazione cittadina, sistema che aveva di mira l'individuazione
di un punto di riferimento obiettivamente accertabile, in modo da
garantire una certa uniformità del trattamento risarcitorio fra i
soggetti espropriati. E, proprio a tal fine, la legge ha fatto
riferimento ad un valore mediato fra il prezzo di mercato dei beni
espropriandi e il coacervo dei relativi canoni di affitto dell'ultimo
decennio, al fine di meglio adeguare le valutazioni alle diverse
situazioni reali. Sempre seguendo lo stesso criterio, la legge ha, poi,
preveduto, in difetto di locazione dimostrabile, il riferimento ad un
altro dato patrimoniale obiettivamente accertabile, costituito
dall'imponibile catastale.
Né va taciuto che tale sistema, oltre a perseguire la detta
finalità, è stato altresì ispirato, in una certa misura,
all'opportunità di tenere presenti alcune esigenze della pubblica
finanza in materia.
Il sistema così adottato, con riferimento alla legge del 1885,
indubbiamente aderente al particolare rilievo dell'interesse pubblico
da perseguire, ha trovato successivamente applicazione in numerose
altre disposizioni legislative riguardanti opere dirette a conseguire
finalità di pubblico interesse (opere ferroviarie, stradali, di
edilizia popolare).
In tale quadro, si inserisce la legge impugnata che si rapporta ad
un vasto ed organico intervento finanziario dello Stato in materia di
edilizia scolastica ed universitaria, cioè, appunto, in materia di
preminente interesse pubblico, legata alla sistemazione urbanistica
dell'intero territorio nazionale, con notevole impegno di mezzi
finanziari a carico diretto dell'Erario.
4. - Da quanto premesso, è agevole trarre una prima conseguenza
positiva di ordine generale circa la indubbia razionalità del sistema
di determinazione degli indennizzi in esame, che, per gli esposti
motivi, risponde ad esigenze apprezzabili dal punto di vista logico ed
economico, e si armonizza con le prospettive di crescente impegno
dell'intervento pubblico in materia.
Occorre aggiungere che il sistema di determinazione dell'indennizzo
non prescinde affatto, come sembra ritenere il giudice a quo, da un
certo adeguamento alla realtà economica, giacché, anche nell'ipotesi
in cui non risultino canoni di locazione, entra sempre a far parte del
calcolo relativo, come dato componente della media, il valore venale
dell'immobile, il che contribuisce in modo determinante ad adeguare,
sia pure entro certi limiti, l'ammontare dell'indennizzo alla realtà
dei valori economici. Alla quale finalità di adeguamento è anche
diretta la legge 22 dicembre 1969, n. 952, che, appunto in tema di
edilizia scolastica e universitaria, ha stabilito una maggiorazione
pari al 2 per cento annuo degli indennizzi dovuti al proprietario
espropriato. Né d'altra parte, secondo la giurisprudenza della Corte,
l'indennizzo per esproprio deve puntualmente corrispondere alla
consistenza economica del bene espropriato, essendo sufficiente che
esso costituisca un "ristoro" anche parziale, purché non meramente
simbolico, il che, appunto, si verifica nella specie. È certo, che il
sistema in esame garantisce, anche nella più ristretta ipotesi, un
indennizzo pari alla media fra valore venale e reddito imponibile
catastale, cioè pari ad una somma superiore, nella generalità dei
casi, alla metà del valore venale. In base a queste considerazioni,
emerge la garanzia di continuità, in un certo adeguamento della
consistenza dell'indennizzo alla progressiva svalutazione monetaria, e
si deve, quindi, escludere che, pur nella costanza dell'elemento di
valutazione costituito dall'imponibile non aggiornato, la differenza di
indennizzo fra proprietari espropriati in epoche diverse per beni in
astratto di eguale valore, assuma la portata generale del prospettato
vizio invalidante della norma impugnata, dovendosi altresì
riconoscere che, entro l'ambito di una ineliminabile variabilità di
casi singoli, disparità di trattamento siano connaturate
all'attuazione, necessariamente graduale, di interventi urbanistici di
ampio raggio, come quello in esame.
Le osservazioni sopra svolte circa la razionalità del sistema di
determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, contribuiscono anche ad
escludere la fondatezza della censura concernente la pretesa disparità
di trattamento a danno dei proprietari conduttori in proprio. Invero,
la finalità del sistema stesso postula il ricorso a parametri di certa
identificazione, ed il riferimento all'imponibile catastale, praticato
in numerosi provvedimenti legislativi in materia analoga (e già
riconosciuto utilizzabile, in via di principio, con sentenza di questa
Corte n. 155 del 1972) rappresenta una delle soluzioni più conducenti
ai fini perseguiti, in mancanza del dato costituito dal canone di
locazione, e tale, quindi, da non potersi ritenere in contrasto con
quei criteri di ragionevolezza, il cui riconoscimento è sufficiente
ad escludere ogni sindacato in questa sede circa l'uso del potere
discrezionale del legislatore. Il che, d'altro canto, non esclude ed
anzi, in certo senso, sollecita un auspicabile intervento del
legislatore per un graduale aggiornamento, nella materia in esame, dei
dati catastali, onde accostarli, il più possibile, alla realtà
economica.
5. - Anche per quanto riguarda la pretesa illegittimità della
norma impugnata, conseguente alla situazione di privilegio che si
sarebbe creata a favore di proprietari dei fondi urbani, i quali
riceverebbero un indennizzo più adeguato alla svalutazione monetaria
di quello liquidato ai proprietari dei fondi rustici, deve escludersi
la sussistenza del lamentato vizio di illegittimità.
I fondi urbani e quelli rustici, invero, ai fini della
determinazione del rispettivo indennizzo, presentano caratteri
sostanzialmente diversi, nel senso che la loro situazione
economico-sociale si presenta con note differenziali evidenti, ove si
tenga presente che, a prescindere dalla incidenza dei fenomeni
monetari, il variare del valore dei fondi rustici è essenzialmente
legato, di regola, al mutare della qualità di coltura e classe di
produttività dei fondi stessi, mentre quello dei fondi urbani è
determinato dall'imponente e preponderante fenomeno del variare del
valore dei fondi urbani e da una molteplicità di fattori, tra cui la
varietà delle possibili destinazioni per fini economici. Ed appunto in
relazione a tali caratteristiche sono stati stabiliti (legge 23
febbraio 1960, n. 131) coefficienti di aggiornamento annuale
dell'imponibile dei fondi urbani, aggiornamento la cui funzione si
svolge nel senso dell'incremento dei tributi cui i fondi sono
sottoposti, oltre che nel senso dell'incremento dell'indennizzo
spettante ai proprietari nel caso di espropriazione in forza della
norma impugnata. L'aggiornamento in parola, pertanto, si armonizza con
il sistema di calcolo del valore ai fini dell'indennizzo, e risponde al
fine di accostarne il contenuto al valore reale. Indubbiamente, ciò
rappresenta un meccanismo di aggiornamento più aderente di quello per
i fondi rustici, in cui l'elemento variabile è il valore venale da
mediare con quello dell'imponibile netto agli effetti dell'imposta
terreni, imponibile da calcolare, tenuto conto della rivalutazione
degli estimi catastali, risalente alla data del decreto legislativo
C.P.S. 12 maggio 1947, n. 356. Ma tale differenza di disciplina, come
si è detto, trova una razionale giustificazione nella superiore
capacità di incremento del valore dei fondi urbani, e tanto può
bastare per escludere la violazione del principio di eguaglianza sotto
il profilo prospettato nell'ordinanza di rinvio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967 n. 641 (Norme
sulla edilizia scolastica e universitaria) che ha recepito gli artt. 12
e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento della città
di Napoli, questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe del
tribunale di Sanremo, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte