Sentenza n. 15/1980
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/02/1980 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6legge 1646/1962
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma
secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (modifiche agli
ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro) promosso con due ordinanze emesse il 13 giugno 1975 dalla Corte
dei conti - Sezione III giurisdizionale, sui ricorsi di Cianfrocca
Angela ved. Bosmani e Ravagli Maria Angela rispettivamente iscritte ai
nn. 569 e 726 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976 e n. 10 del 12
gennaio 1977.
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto n. 11041 in data 17 giugno 1971, il Direttore
generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro
respinse la domanda di pensione di riversibilità di Cianfrocca Angela,
vedova di un dipendente del Comune di Roma, motivando che "il
matrimonio dal quale non è nata prole, è stato contratto dall'ex
pensionato dopo il compimento del 72 anno di età, venendo così a
mancare una delle condizioni di cui all'art. 6 della legge 22 novembre
1962, n. 1646 ".
La Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - investita del
ricorso della Cianfrocca, con ordinanza in data 13 giugno 1975 ha
osservato che mentre il nuovo Testo Unico sulle pensioni dei dipendenti
statali, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha disposto all'art. 81,
terzo comma, che nessun limite di età fosse lasciato a carico del
pensionato statale che avesse contratto tardivo matrimonio, il limite
del 72 anno di età è rimasto invece in vigore per i pensionati degli
Istituti di previdenza in quanto gli Istituti stessi, almeno a
tutt'oggi, non hanno ancora recepito nel loro ordinamento la
corrispondente innovazione in favore dei propri iscritti. Ne risulta
una diversificazione di situazioni (quella dei pensionati statali e
quella dei pensionati di Enti locali) che, rese parallele in virtù
delle leggi n. 46 del 1958 e n. 1646 del 1962, si sono successivamente
trovate differenziate senza alcuna razionale giustificazione. Al
giudice a quo sembra infatti chiaro che, in ordine alle condizioni di
rilevanza del matrimonio a fini pensionistici, non possono avere
rilievo le differenze fra sistemi pensionistici, posto che la questione
in esame riconduce a criteri "di carattere sociale e naturalistico"
ugualmente riferibili a qualsiasi sistema pensionistico. L'apposizione
di condizioni alla rilevanza del matrimonio intendeva garantire
l'erario nelle non infrequenti ipotesi dei cosiddetti matrimoni tardivi
o di comodo, in cui la tarda età tra i coniugi e la troppo breve
distanza di tempo fra la celebrazione e la morte del pensionato, davano
adito a legittimi sospetti, autorizzanti a ravvisare, nelle particolari
situazioni del vincolo così contratto, una deviazione della funzione
tipica dell'istituto matrimoniale, derivante dall'intendimento del
pensionato di assicurare con malizia in limine vitae la riversibilità
della pensione in favore di altra persona, cui con tale precipuo fine
egli si univa. Successivamente, col mutare dei tempi e l'evoluzione
sociale, con la sempre più consapevole valutazione dei diritti
dell'uomo da parte dei pubblici poteri, il legislatore ha avvertito
l'esigenza di rinunciare a certe cautele in sé stesse mortificanti
specie se riguardate sotto il profilo di più umanizzati rapporti fra
lo Stato e i dipendenti. Con il Testo Unico sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il limite di età, previsto per gli
anziani pensionati che contraevano tardo coniugio, è stato ritenuto
superato e abrogato per i dipendenti statali. Da ciò l'ingiustificata
discriminazione del perpetuarsi delle precedenti restrizioni a carico
di altre categorie, come quella dei pensionati degli Istituti di
previdenza, e quindi la censura d'illegittimità costituzionale della
norma nella specie applicabile (il citato art. 6, secondo comma, della
legge 22 novembre 1962, n. 1646) per violazione del principio di
uguaglianza.
2. - Analoghe considerazioni e conclusioni sono state prospettate
dalla medesima Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - con
ordinanza in pari data su ricorso di Ravagli Maria Angela, in relazione
ad altre condizioni di rilevanza del matrimonio tardivo dei pensionati
degli Istituti di previdenza, previste dal medesimo art. 6 sopra citato
in funzione della differenza di età fra i coniugi.
Le ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non vi è stata
costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sottoposte dalla Corte dei conti, Sez. III
giurisdizionale, con due distinte ordinanze in pari data, hanno per
oggetto l'identica disposizione di legge due giudizi possono, perciò,
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646,
nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di
riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro, il matrimonio (dal quale non
sia nata prole anche se postuma) si considera rilevante a condizione
che sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del
settantaduesimo anno di età, sia durato almeno due anni e la
differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti.
Il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte dei conti non
investe le condizioni di rilevanza ai fini anzidetti del matrimonio del
pensionato delle Casse pensioni, facenti parte degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro, in sé considerate, ma nasce
dalla comparazione di esse con le condizioni di rilevanza del
matrimonio del pensionato statale, che sono fissate, ai medesimi fini,
dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, e dall'art. 81, secondo
e terzo comma, T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R.. 29
dicembre 1973, n. 1092.
Si avrebbe, cioè, una disciplina legislativa irrazionalmente
diversificata per i due settori pensionistici dal momento che:
a) mentre il matrimonio contratto dal pensionato statale prima del
compimento del sessantacinquesimo anno di età è rilevante ai fini del
trattamento di quiescenza di riversibilità, prescindendosi, in tale
ipotesi, da ogni altro requisito, uguale condizione non è prevista per
la rilevanza del matrimonio del pensionato dalle Casse pensioni;
b) si richiede per la rilevanza del matrimonio, dal quale non sia
nata prole anche postuma, del pensionato delle Casse pensioni (e non
del matrimonio del pensionato statale) che il pensionato lo abbia
contratto prima del compimento del settantaduesimo anno di età;
c) si richiede per la rilevanza del matrimonio, dal quale non sia
nata prole anche postuma, del pensionato delle Casse pensioni che la
differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti, mentre per
l'uguale rilevanza del matrimonio del pensionato statale che l'abbia
contratto dopo il sessantacinquesimo anno di età la differenza di età
tra i coniugi non deve superare gli anni venticinque.
Le questioni sono fondate.
3. - In effetti, con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante
norme sulle pensioni a carico dello Stato (art. 11), e con la legge 22
novembre 1962, n. 1646, portante modifiche agli ordinamenti degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (art. 6, secondo
comma), era stata dettata una disciplina uniforme per le due categorie
di pubblici dipendenti delle condizioni di rilevanza, ai fini del
trattamento di quiescenza di riversibilità, del matrimonio del
pensionato.
Il matrimonio cioè rilevava sempre quando da esso fosse nata
prole, anche postuma, mentre non verificandosi tale ipotesi, era
necessario che il matrimonio fosse stato contratto dal pensionato prima
del compimento del settantaduesimo anno di età, fosse durato almeno
due anni e la differenza di età tra i coniugi non superasse gli anni
venti.
In questa scelta si esprimeva la diffidenza del legislatore verso i
matrimoni cosiddetti tardivi, presumendosi che la avanzata età (tale
considerata secondo i dati all'epoca emergenti) del pensionato al
momento del matrimonio, una notevole differenza di età fra i coniugi e
la durata men che biennale del matrimonio stesso, in mancanza di prole
anche postuma, fossero indici di una volontà diretta più ad
assicurare il diritto a pensione di riversibilità in favore di un
determinato soggetto che ad assumere gli obblighi ed esercitare i
diritti coniugali nei suoi confronti.
La normativa in questione ha superato il vaglio di
costituzionalità e questa Corte (sent. n. 3 del 1975) l'ha ritenuta
giustificata sul rilievo "che i criteri limitativi per le pensioni di
riversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati sono
dettati, in via generale dal legislatore" anche "a tutela del pubblico
erario contro maliziose e fraudolenti iniziative".
Ad una tale concezione, una prima deroga veniva portata con la
legge 14 maggio 1969, n. 252 che modificava l'art. 11, secondo comma,
della legge 46 del 1958, nel senso di prescindere da ogni altra
condizione di rilevanza quando il matrimonio fosse stato contratto dal
pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Infine, il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il D.P.R. n.
1092 del 1973, all'art. 81, ha recepito, nel secondo comma, la
disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 252 del 1969, e, nel
terzo comma, ha escluso il limite del settantaduesimo anno di età
elevando quello della differenza massima di età tra i coniugi - da
venti - a venticinque anni, mentre, all'art. 258, primo comma, lettera
f), ha reso tale disposizione applicabile alla vedova, che ne faccia
domanda, del pensionato deceduto anteriormente all'entrata in vigore
del T.U. medesimo.
4. - Proprio il ritenuto fondamento e la portata generale delle
disposizioni limitative del diritto a pensione di riversibilità,
ancorate a criteri naturalistici ed obiettivi, escludono che le stesse
fossero e possano essere rapportate ad elementi specifici di questo o
quel sistema pensionistico: concretamente a quello dettato per i
dipendenti civili e militari dello Stato rispetto a quello vigente per
i dipendenti di Enti locali.
La disparità di trattamento denunziata dalla Corte dei conti deve,
quindi, ritenersi priva di qualsiasi razionale giustificazione e la
disciplina del diritto a pensione di riversibilità del coniuge
superstite del pensionato delle Casse pensioni facenti parte degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, diversa e meno
favorevole rispetto a quella applicabile al coniuge superstite del
pensionato statale - frutto della vischiosità dei processi di
adeguamento legislativo che, pure, andrebbero sollecitati per il
generale riordino e la necessaria sostanziale parificazione dei sistemi
pensionistici - va dichiarata costituzionalmente illegittima per
contrasto con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione.
5. - Le medesime considerazioni e conclusioni vanno riferite, in
applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, all'altra ipotesi
prevista dal medesimo art. 6, secondo comma: quella del titolare di
pensione privilegiata, per il quale il limite del settantaduesimo anno,
ai fini della rilevanza del matrimonio dal quale non sia nata prole, è
innalzato al settantacinquesimo anno, mantenendosi peraltro una
differenziazione di trattamento che in questo come in ogni altro caso
è priva di razionale giustificazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai
fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse
pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero
del tesoro:
a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato
prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età,
prescindendosi in questa ipotesi da ogni altro requisito;
b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche
postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del
settantaduesimo anno di età, e che la differenza di età tra i coniugi
non superi gli anni venti, anziché venticinque;
dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, - l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma,
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del
trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni
facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione di privilegio, fermi
i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal
quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal
pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di età.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte