Sentenza n. 15/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1981 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 765/1967
- art. 28legge 765/1967
- art. 28legge 1150/1942
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge
6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) promosso con ordinanze emesse
il 28 ottobre 1975 ed il 12 ottobre 1977 rispettivamente dai tribunali
di Mantova e di Piacenza - sezioni agrarie, nei procedimenti civili
vertenti tra Moretti Argia in Minelli e Sproccati Corrado e tra Rizzi
Virgilio ed altra e Brizzolara Giovanni ed altri, iscritte al n. 161
del registro ordinanze 1976 ed al n. 521 del registro ordinanze 1977 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 1976 e
n. 25 del 1978.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1975 nel procedimento civile
vertente tra Moretti Argia e Sproccati Corrado avente ad oggetto il
rilascio di fondo rustico ceduto in affito, il tribunale di Mantova,
sezione specializzata agraria, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
concernente la disciplina della procedura relativa alla lottizzazione
di aree con destinazione edilizia, in quanto non prevede la
corresponsione di un indennizzo a favore del conduttore di terreni nei
confronti del quale, come nella specie, venga pronunciata la decadenza
dal diritto alla proroga del contratto di affitto perché i terreni
stessi sono stati compresi in un piano di lottizzazione convenzionale.
Secondo l'ordinanza si concreterebbe in tal modo una irrazionale
disparità di trattamento rispetto a quanto previsto invece dall'art.
17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che attribuisce un indennizzo
al coltivatore diretto che debba cessare dalla conduzione del fondo
espropriato per pubblica utilità ai sensi della legge stessa, e
sarebbe così violato il principio di eguaglianza garantito dall'art. 3
Cost.
L'ordinanza notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 7 aprile 1976.
Questione analoga è stata sollevata dal tribunale di Piacenza,
sezione specializzata agraria, nel procedimento vertente tra Rizzi
Virgilio ed altra e Brizzolara Giovanni ed altri, pure avente ad
oggetto il rilascio di terreni ceduti in affitto e compresi poi in un
piano di lottizzazione.
Il giudice a quo a sostegno della censura, rivolta espressamente
contro "l'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come
modificato dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967" si richiama alla
giurisprudenza di questa Corte con cui è stata dichiarata
l'illegittimità dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527
e dell'art. 1 d.l. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in quanto non
prevedevano un indennizzo a favore del conduttore dichiarato decaduto
dalla proroga del contratto di affitto nel caso di radicali ed
immediate trasformazioni agrarie del fondo da parte del concedente che
risultino incompatibili con la continuazione del rapporto. La ragione
fondamentale posta alla base della menzionata pronunzia, afferma il
giudice a quo, risiede nella riconosciuta esigenza di attribuire un
ristoro all'affittuario costretto ad abbandonare il fondo per il
suddetto motivo, in osservanza del principio sancito dall'art. 44
Cost., secondo cui devono essere garantiti equi rapporti sociali nella
regolamentazione della proprietà terriera. E tale esigenza sarebbe
indubbiamente valida anche nell'ipotesi in esame in cui, come in quella
esaminata dalla Corte, il coltivatore deve rilasciare il fondo perché
la sua permanenza è incompatibile con la nuova destinazione economica
del bene.
Non manifestamente infondata sarebbe altresì la questione sotto il
profilo della violazione del principio di eguaglianza, per
l'ingiustificata disparità di trattamento che conseguirebbe sia dal
riconoscimento del diritto all'indennizzo nella situazione cui si
riferisce la menzionata pronunzia della Corte e, viceversa, dalla
esclusione del diritto stesso nella del tutto analoga situazione oggi
in esame, che come tale richiederebbe eguale disciplina, sia dal
contrasto con l'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già
rilevato con la citata ordinanza del tribunale di Mantova.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 25 gennaio 1978.
Non risultando costituzione di parti, per entrambe le questioni è
stata fissata la discussione in camera di consiglio. Considerato in diritto :
Le due cause, riguardando questioni analoghe, possono essere riunite e
decise con unica sentenza.
Le censure sollevate si riferiscono al preteso contrasto con gli
artt. 3 e 44 Costituzione dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Dette norme riguardano la disciplina del procedimento per la
lottizzazione di aree a scopo edilizio, e fissano i modi, i tempi e le
condizioni per le autorizzazioni e per le concessioni delle licenze
edilizie nell'ambito dei singoli lotti.
I giudici a quibus lamentano la carenza, in queste norme, di una
disposizione che attribuisca un indennizzo al conduttore di un fondo
rustico, il quale venga dichiarato decaduto dalla proroga del contratto
perché il fondo stesso è stato compreso in un piano di lottizzazione.
Le questioni sono inammissibili.
Nel caso di specie si versa in una ipotesi di cessazione della
proroga non prevista espressamente dalle leggi che regolano la materia,
ma individuata dalla giurisprudenza in base al principio che le leggi
di proroga dei contratti agrari presuppongono, ai fini della loro
applicabilità, il riferimento a terreni destinati all'agricoltura, per
cui, se un terreno perde tale qualità, come nel caso della
lottizzazione per destinazione edilizia, il contratto agrario viene
meno come tale e non può essere considerato soggetto a proroga.
I giudici a quibus hanno individuato la sedes materiae della
lamentata omissione nelle norme regolanti la lottizzazione, ma è
evidente che gli articoli impugnati, riguardando, come si è detto, i
tempi, i modi e le condizioni delle autorizzazioni e delle licenze in
materia, con riferimento esclusivo al rapporto fra il proprietario e la
pubblica amministrazione, investono un campo del tutto diverso ed
autonomo rispetto a quello cui si riferisce la censura, che riguarda
una pretesa disarmonia nel bilanciamento degli interessi del lavoro e
del capitale in agricoltura, nell'ambito della disciplina dei contratti
agrari e delle relative proroghe, e con stretto riferimento al rapporto
privato fra concedente e conduttore.
La norma impugnata, pertanto, non rileva di per sé in ordine al
problema prospettato nelle ordinanze di rinvio ed i giudici del merito,
per decidere le controversie, non debbono fare applicazione degli
articoli di legge impugnati, i quali non rappresentano quindi la sedes
materiae idonea a dar luogo ad una pronunzia di questa Corte sulla
questione di costituzionalità prospettata. Ciò comporta in
conformità di quanto già deciso da questa Corte con la sent. 35/80,
in analoga fattispecie, l'inammissibilità per difetto di rilevanza
della questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e
dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sollevate con le
ordinanze di cui in epigrate in riferimento agli artt. 3 e 44 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte