Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma

quinto, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli

immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1980 dal

Giudice conciliatore di Torino nel procedimento civile vertente tra

Sacco Umberto e Caliendo Somaglino Clotilde, iscritta al n. 45 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 123 del 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Sacco

Umberto e Caliendo Somaglino Clotilde, il Giudice conciliatore di

Torino sollevava, in riferimento all'art. 3 primo comma Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, l.

27 luglio 1978 n. 392, il quale, ai fini della determinazione dell'equo

canone per le abitazioni locate, considera in ogni caso scadente lo

stato dell'immobile che non disponga di servizi igienici privati o ne

disponga in comune con più unità immobiliari;

che secondo il Giudice conciliatore la citata disposizione di legge

potrebbe determinare il pari trattamento di situazioni diverse ovvero

il differente trattamento di situazioni eguali, in quanto l'assenza di

servizi igienici, ossia il medesimo difetto, verrebbe a suo avviso

preso in considerazione due volte: prima dall'Ufficio tecnico erariale

in sede di accatastamento dell'immobile (v. art. 16 l. n. 392 del 1978)

e poi nella specifica sede di determinazione dell'equo canone;

che le parti private non si costituivano;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interviene osservando

che il sistema di determinazione del canone, contenuto nella l. cit.,

seppure non perfetto, è ispirato a criteri di ragionevolezza, e

perciò chiede che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che la questione è manifestamente infondata, in quanto

il catasto è articolato in forma generalizzata per categorie e classi

di immobili onde può ben essere presa in considerazione, anche

singulatim, una specifica caratteristica (nella specie: negativa) al

fine della determinazione dell'equo canone;

che pertanto è palesemente insussistente la denunciata irrazionale

duplicazione;

visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, quinto comma, l. 27 luglio 1978 n. 392,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Giudice conciliatore di

Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte