Sentenza n. 15/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/01/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 1083/1971
citata
- art. 390Codice di procedura penale
- art. 304-bisd.P.R. 447/1988
- art. 304-terd.P.R. 447/1988
- art. 304-quaterd.P.R. 447/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1977 dal
Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Roverato Sergio
ed altro, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Roverato Sergio ed
altro, il Pretore di Padova ha sollevato, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e, segnatamente,
del suo art. 4, ritenendola non manifestamente infondata " in quanto
non disciplina - né delega ad organo amministrativo la relativa
regolamentazione - le modalità di prelevamento dei campioni, e non
riconosce all'interessato il diritto ad analisi di revisione " e
rilevante " perché, in caso di accoglimento, implicherebbe - al di là
del potere discrezionale del giudice di disporre un accertamento
tecnico d'ufficio - il riconoscimento, per gli attuali imputati, di
impugnare i risultati delle analisi, proponendo istanza di revisione
dei relativi risultati ".
Rileva il giudice a quo che la legge impugnata - pur riconoscendo
(art. 4) ai funzionari dell'amministrazione, nonché degli istituti,
enti e laboratori, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica di
ufficiali di polizia giudiziaria - non solo non regolamenta né le
modalità di prelievo dei campioni né le modalità di esecuzione delle
successive analisi, ma nemmeno riconosce la facoltà dell'interessato
di chiedere una revisione del primo accertamento, Così non
contemplando - né direttamente, né attraverso il decreto ministeriale
7 luglio 1975 - l'obbligo per gli enti incaricati di effettuare gli
accertamenti in contraddittorio con gli interessati, qualora si
richiedano " speciali controlli tecnici ".
Poiché in materia tecnica (come già è stato affermato dalla
Corte costituzionale in tema di prelevamento, di analisi e di revisione
in tema di frodi alimentari) il legislatore " non può arbitrariamente
escludere l'osservanza del diritto dell'interessato alla difesa sin
dalle indagini di polizia giudiziaria ", da tale omissione
conseguirebbe una lesione del diritto di difesa costituzionalmente
tutelato.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1976.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata.
Nel suo atto di intervento deduce l'Avvocatura, quanto
all'affermata illegittimità dell'intera legge n. 1083 del 1971, che
nessun sospetto di contrasto con la Costituzione può avanzarsi in
ordine agli artt. 1, 2, 3, 5, 6.
"Unica norma, dunque, della legittimità costituzionale della quale
il Pretore poteva in qualche modo dubitare è l'art. 4 alla quale
esclusivamente, se mai, e non particolarmente, l'attenzione del Pretore
poteva essere riservata ".
Ciò posto, nessun contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost.
sarebbe possibile prospettare. Gli accertamenti consentiti dall'art. 4
della legge n. 1083 del 1971 " non presuppongono affatto un indizio di
reato, espressione, come sono, di un potere formalmente e
sostanzialmente amministrativo ": il diritto di difesa non può,
perciò, operare " prima che un indizio di reato vi sia e prima che
esso si soggettivizzi nei confronti di una determinata persona ".
Quanto, infine, al riconoscimento della qualità di ufficiali di
polizia giudiziaria ai funzionari indicati nell'art. 4, è ovvio che
essi devono operare nella piena osservanza delle norme che disciplinano
l'esercizio delle funzioni, norme la cui dedotta illegittimità va
specificamente dimostrata e non, come nel caso di specie, genericamente
affermata. Considerato in diritto :
1. - Poiché nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione il
Pretore di Padova chiede a questa Corte di pronunciarsi sulla
legittimità costituzionale " della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e,
in particolare, dell'art. 4, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
Costituzione, nei termini esposti in premessa ", l'esatta
individuazione della questione Così sollevata non può prescindere
dalle puntualizzazioni rinvenibili nella motivazione, soprattutto là
dove si dà conto del requisito della rilevanza.
2. - Secondo la motivazione dell'ordinanza, la questione proposta "
è rilevante ai fini del decidere, perché, in caso di accoglimento,
implicherebbe... il riconoscimento, per gli attuali imputati, di
impugnare i risultati delle analisi, proponendo istanza di revisione
dei relativi risultati ". Ne discende che la legge 6 dicembre 1971, n.
1083, recante " Norme per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile ", deve intendersi oggetto di censura nella parte in cui
non riconosce all'interessato il diritto " ad analisi di revisione ":
problema ovviamente prospettabile se ed in quanto nell'ambito degli
accertamenti disposti ai sensi dell'art. 4 di tale legge siano stati
effettuati prelievi di campioni da analizzare.
Ciò significa, al tempo stesso, che la mancata previsione di cui
si duole il giudice a quo sarebbe da addebitare, come bene osserva
l'Avvocatura Generale dello Stato nell'atto di intervento per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, più al suddetto articolo, quale
naturale sedes materiae per le modalità degli accertamenti previsti
dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (" La vigilanza sull'applicazione
della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti
direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con
decreto del Ministro per l'industria. il commercio e l'artigianato. - I
funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori sopra
indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia
giudiziaria."), che non alla legge n. 1083 del 1971 genericamente
considerata nel suo insieme o agli altri articoli che la compongono.
Del resto, anche qui, la motivazione dell'ordinanza denota maggior
puntualità del dispositivo, deducendo l'illegittimità, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, " segnatamente"
dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.
La questione Così proposta è fondata.
3. - Tutte le volte che gli accertamenti eseguiti in base all'art.
4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, da funzionari espressamente
qualificati ufficiali di polizia giudiziaria, si risolvono
sfavorevolmente per le persone interessate, nel senso che a loro carico
vengono a profilarsi gli estremi di una o più fra le violazioni
incriminate dall'art. 5 della stessa legge, tali persone risultano
sicuramente indiziate di reità ai sensi dell'art. 78 secondo comma,
del codice di procedura penale.
Il determinarsi di una situazione del genere, come è stato più
volte precisato da questa Corte (sentenze nn. 104 e 29 del 1977, n. 186
del 1975, n. 179 del 1971, n. 2 del 1970, n. 149 del 1969) e come
riconosce la stessa Avvocatura dello Stato, fa diventare
automaticamente operante quel diritto di difesa che l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione proclama inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento, ivi compresa la fase degli atti di polizia
giudiziaria. Da ciò la, conseguenza che " devono " subito trovar posto
" i meccanismi idonei a garantire almeno un minimo di contraddittorio,
di assistenza e di difesa " (sentenza n. 149 del 1969).
Per quanti esercitano la loro abituale attività in settori
assoggettati a controlli che si estrinsecano attraverso il prelievo di
campioni e la loro successiva analisi, solitamente compiuta - come
nello specifico caso all'esame del giudice a quo - al di fuori di ogni
forma di contraddittorio (per una eccezione, imposta dalla rapida
deteriorabilità del materiale oggetto di campionamento, v. sentenza
n. 248 del 1983; nonché, ma solo in via eventuale, art. 2, secondo
comma, d.m. 7 luglio 1975, il quale, proprio in rapporto agli
accertamenti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, consente
che essi, " qualora richiedano speciali controlli tecnici, possono
essere effettuati dagli enti incaricati, in contraddittorio con gli
interessati "), il primo mezzo di difesa viene ad essere rappresentato
dalla possibilità di avanzare immediata richiesta di revisione
dell'analisi.
Una significativa riprova della portata che il diritto di
richiedere la revisione dell'analisi di campioni riveste ai fini di
assicurare il contraddittorio è stata, d'altronde, recentemente
fornita, in materia di violazioni punite con sanzione amministrativa,
dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, integrato dall'art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
La conclusione da trarre diventa, a questo punto, scontata: l'art.
4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non
riconosce l'invocato strumento difensivo a chi venga a risultare
indiziato di reità in seguito ad un'analisi di campioni effettuata
senza contraddittorio, viola apertamente il diritto di difesa.
4. - Una volta riscontrata l'illegittimità costituzionale della
norma che nell'ipotesi di cui si è detto non consente di richiedere la
revisione dell'analisi sfavorevole, è lo stesso diritto di difesa ad
esigere - analogamente a quanto questa Corte ha statuito per le
revisioni di analisi previste dalle leggi 15 ottobre 1925, n. 2033, 30
aprile 1962, n. 283, e 4 luglio 1967, n. 580 - che la fase di
revisione, divenuta instaurabile e concretamente instaurata, sia "
assistita da quelle garanzie che gli artt. 304 bis, ter e quater del
Codice di procedura penale (col necessario presupposto dell'art. 390
per quanto riguarda la nomina del difensore) stabiliscono per gli atti
peritali che vengono assunti nella fase istruttoria " (sentenza n. 149
del 1969).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6
dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce
all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando
nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta
un'analisi di campioni senza contraddittorio:
revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304
bis, 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte