Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo

comma, parte seconda, del codice di procedura penale promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice per la

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento

penale a carico di Petrucci Marco iscritta al n. 584 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a

carico di Samir Mohamed iscritta al n. 585 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento a carico di Petrucci Marco, imputato

del reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge 22 dicembre 1985, n.

685, la quarta sezione penale del Tribunale di Roma ha dichiarato la

nullità dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini

preliminari aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato

avanzata dall'imputato, rimettendo gli atti al medesimo giudice per

le indagini preliminari;

che nel procedimento a carico di Samir Mohamed, imputato dei

reati di cui agli artt. 588, secondo comma, 582, 583 e 585 del codice

penale, la settima sezione penale del Tribunale di Roma ha dichiarato

la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, rilevando la

omessa notificazione all'imputato del decreto medesimo, e rimettendo

gli atti al giudice per le indagini preliminari;

che con due ordinanze del 28 giugno 1991 e del 2 luglio 1991, di

identico contenuto (R.O. nn. 584 e 585 del 1991), il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, al quale erano

stati rimessi gli atti relativi ai suddetti procedimenti, ha

sollevato in riferimento agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione,

questione di costituzionalità dell'art. 28, secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei casi

di conflitto, "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza

preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di

quest'ultimo";

che, ad avviso del giudice remittente, in presenza di un

provvedimento del Tribunale ritenuto dal giudice per le indagini

preliminari abnorme o affetto da nullità assoluta lo stesso giudice

per le indagini preliminari dovrebbe "sottostare alla decisione di

altro giudice", in violazione dell'art. 101, secondo comma, della

Costituzione e l'imputato sarebbe sottratto al suo giudice naturale,

in violazione dell'art. 25 della Costituzione;

che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con la direttiva

n. 15 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, concernente la

delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale, dove, nella disciplina dei conflitti di giurisdizione e di

competenza, non si prevede alcuna specifica statuizione in ordine ai

rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del

dibattimento, con la conseguenza che la disciplina del codice avrebbe

dovuto consentire l'applicazione, anche in ordine a tali rapporti,

del rimedio generale costituito dal ricorso dinanzi alla Corte di

cassazione, al fine di superare situazioni di stasi processuale

derivanti da provvedimenti abnormi o affetti da palese nullità;

che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento l'Avvocatura

generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate

infondate.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare

e giudice del dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo

(ordinanze nn. 241 e 254 del 1991) e che nelle ordinanze di

rimessione non si adducono argomenti nuovi o diversi da quelli già

esaminati;

che la norma impugnata non tocca il principio della

precostituzione per legge del giudice naturale, di cui all'art. 25

della Costituzione, dal momento che la stessa non investe la

competenza, ma risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici

facenti parte del medesimo ufficio giudiziario;

che la direttiva n. 15 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987 -

come rilevato anche nella Relazione al progetto preliminare del

codice di procedura penale - si riferisce esclusivamente ai conflitti

di giurisdizione e di competenza, mentre la norma impugnata prevede

una specifica forma di soluzione dei dissensi tra giudici dello

stesso ufficio giudiziario al fine di rendere spedita la definizione

del processo e che, pertanto, anche la questione relativa alla

violazione dell'art. 76 della Costituzione deve essere dichiarata

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25,

76 e 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte