Sentenza n. 15/1997
Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n.
491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia
agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali), iscritto al n. 83 del registro
referendum;
Vista l'ordinanza del 26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Udito l'avvocato Stefano Grassi, per i delegati del Consigli
regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta, della
Calabria, del Veneto e della Toscana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare, presentata dai Consigli regionali delle Regioni
Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e Toscana, sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 4 dicembre
1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in
materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali)?".
2. - Con ordinanza depositata in data 27 novembre 1996, l'Ufficio
centrale per il referendum ha dichiarato la legittimità della
richiesta, stabilendo come denominazione del referendum: Soppressione
del Ministero delle riforme agricole, alimentari e forestali.
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dall'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giudizio di
ammissibilità della richiesta referendaria per la camera di
consiglio dell'8 gennaio 1997, disponendo altresì le comunicazioni
previste dall'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.
4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, i delegati dei
Consigli regionali delle Regioni promotrici del referendum hanno
depositato una memoria, insistendo perché sia dichiarata
l'ammissibilità della richiesta.
Obiettivo di quest'ultima altro non sarebbe che quello di attuare
in modo pieno il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia
agricola e forestale, in considerazione dell'istituzione del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, seguita al
referendum del 1993, abrogativo del Ministero dell'agricoltura e
foreste.
Il quesito non contrasterebbe con i limiti individuati da questa
Corte all'ammissibilità del referendum; in particolare,
l'abrogazione della legge n. 491 del 1993 non si tradurrebbe in una
violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, costituendo la regolamentazione legislativa in
oggetto solo una delle opzioni a disposizione del legislatore per
l'attuazione delle norme comunitarie: se il coordinamento della
programmazione a livello nazionale e la rappresentanza unitaria degli
interessi nazionali nelle sedi comunitarie possono anche ritenersi
opportuni, tuttavia l'istituzione di un ministero e l'attribuzione ad
esso di competenze così ampie, come quelle delineate dalla legge su
cui si propone il referendum, si porrebbero in contrasto con la
Costituzione, che agli artt. 117 e 118 attribuisce alle Regioni le
funzioni legislative e amministrative in materia di agricoltura e
foreste. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunziarsi, riguarda
l'intero testo della legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il
riordinamento delle competenze regionali e statali in materia
agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
2. - Nessun dubbio può essere avanzato circa l'ammissibilità del
quesito alla luce dei divieti enunciati dall'art. 75, secondo comma,
della Costituzione. La disciplina della quale si propone
l'abrogazione popolare non è in alcun modo, neppure latamente,
riconducibile al novero delle leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione alla ratifica dei
trattati internazionali.
Né si può ritenere che una qualche parte della disciplina
introdotta dalla legge n. 491 del 1993 abbia contenuto
costituzionalmente vincolato o investa profili organizzativi del
dicastero imposti dalla Costituzione. Nessuna delle attribuzioni
propriamente amministrative del nuovo Ministero, operante in materie
in cui la Costituzione ha previsto, ed è stato attuato in via di
principio, un largo decentramento regionale, può dirsi
costituzionalmente necessaria.
È vero che nella materia delle risorse agricole, alimentari e
forestali lo Stato centrale conserva funzioni di indirizzo e
coordinamento, anche e soprattutto in relazione alla formazione e
all'attuazione delle politiche economiche dell'Unione europea. Ma,
come già rilevato nella sentenza n. 26 del 1993, con la quale è
stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per
l'abrogazione delle leggi istitutive del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, gli artt. 5 e 6 della legge di ratifica del trattato
Cee impegnano sì lo Stato italiano ad assicurare l'esecuzione degli
obblighi derivanti dal trattato stesso, nonché a garantire il
coordinamento delle politiche economiche in stretta collaborazione
con le istituzioni comunitarie, ma non indicano gli organi ai quali
lo Stato deve affidare le relative funzioni, e nemmeno impongono di
affidarle a un Ministero, sicché ben potrebbe ovviarsi alla
eliminazione dell'apparato dicasteriale in questione con una diversa
organizzazione delle funzioni spettanti allo Stato. Nella attuale
richiesta referendaria non è coinvolto alcun organo o istituto la
cui esistenza sia imposta dai trattati o sia coessenziale alla
struttura o al funzionamento del Governo, essendo stata
discrezionalmente assunta dal legislatore la scelta di istituire un
apposito Ministero al quale attribuire quelle determinate funzioni.
Il quesito risponde inoltre ai requisiti della chiarezza e della
omogeneità, posto che si sollecita l'abrogazione di un intero testo
di legge; e seppure questo contenga una molteplicità di
disposizioni, esse attengono tutte, omogeneamente, alla materia delle
risorse agricole, alimentari e forestali e non sono tali da privare
il quesito stesso del suo carattere binario, che si risolve nella
alternativa tra l'eliminazione e il mantenimento in vita del
Ministero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento
delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale
e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data
26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte