Sentenza n. 150/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Campania 17 ottobre 1973, riapprovata il 6 marzo 1974 recante
"Costituzione di fondo regionale di garanzia e concessione di
contributi nelle operazioni di credito di esercizio effettuate dagli
istituti di credito agli artigiani della Regione", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 marzo 1974,
depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 7 del
registro ricorsi 1974.
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 22 marzo 1974 il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato ha
impugnato in via principale per violazione dell'art. 81 della
Costituzione, la legge regionale della Regione Campania, approvata il
17 ottobre 1973 e riapprovata a maggioranza assoluta il 6 marzo 1974,
concernente "Costituzione di fondo regionale di garanzia e concessione
di contributi nelle operazioni di credito di esercizio effettuate dagli
istituti di credito agli artigiani della Regione".
Premette tra l'altro ed in particolare che:
- l'art. 1 autorizza fino al 31 dicembre 1975 l'amministrazione
regionale a concedere a favore delle imprese artigiane la garanzia
sussidiaria per operazioni di credito di esercizio entro il limite del
trenta per cento delle eventuali perdite che la Banca dimostri di aver
sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva;
- gli artt. 2 e 4 autorizzano fino al 31 dicembre 1975, altresì
l'amministrazione regionale a concedere un contributo annuo costante
nella misura del 4% o del 5% (a seconda che ricorrano i casi
rispettivamente indicati nei detti articoli) sul pagamento degli
interessi sui prestiti di esercizio concessi alle imprese artigiane
dalle banche di cui al successivo art. 6;
- per la concessione dei benefici di cui all'art. 1, con l'art. 8
è istituito un apposito fondo di garanzia di lire cinquecento milioni,
gravante per 50 milioni sull'esercizio finanziario 1973 e per 450
milioni su quello del 1974, e con l'art. 9 si è disposto che all'onere
di 50 milioni per il 1973 si sarebbe fatto fronte con apposito capitolo
di pari importo n. 669/bis e con prelevamento dell'importo dal cap.
669 e conseguente pari riduzione di questo;
- e con lo stesso art. 8 si è disposto che all'onere derivante
alla Regione dalla concessione dei benefici di cui allo art. 2 si
sarebbe fatto fronte, per l'esercizio 1973 e per l'importo stabilito di
lire cento milioni, con le disponibilità del cap. 669 del bilancio di
previsione, e successivamente mediante adeguamento dello stanziamento
al detto fine previsto per ciascun esercizio dal relativo bilancio di
previsione della spesa.
Ciò premesso, con il ricorso si chiede a questa Corte di voler
dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale
impugnata, per i seguenti motivi:
a) perché per l'onere di lire quattrocentocinquanta milioni
destinato a gravare, a sensi dell'art. 8, comma primo, della legge,
sull'esercizio finanziario 1974, non è indicata la copertura
sostanziale della spesa introdotta con l'art. 1; e
b) perché per l'onere complessivo derivante alla Regione dalla
concessione dei benefici di cui all'art. 2 (e all'art. 4), si dispone
solo che ad esso "dovrà adeguarsi lo stanziamento a tal fine previsto
per ciascun esercizio (degli anni 1974 e 1975) dal relativo bilancio di
previsione della spesa" ed è quindi previsto solo un generico
"adeguamento".
2. - La Regione Campania si è costituita davanti a questa Corte
con deduzioni depositate il 5 ottobre 1974 e cioè fuori del termine
indicato dall'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
3. - All'udienza del 24 marzo 1976 il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri ha insistito nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del
Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, della
legge approvata il 17 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal
Consiglio regionale della Campania e recante "Costituzione di fondo
regionale di garanzia e concessione di contributi nelle operazioni di
credito di esercizio effettuate dagli istituti di credito agli
artigiani della Regione" Campania.
2. - Come detto in narrativa la costituzione in giudizio della
Regione Campania è avvenuta dopo il decorso del termine tassativamente
previsto dall'art. 23, comma terzo, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Pertanto essa deve essere dichiarata inammissibile.
3. - Con la legge impugnata la Regione Campania accorda due
benefici alle imprese artigiane operanti nel territorio regionale ed
iscritte negli appositi albi provinciali e precisamente stabilisce che
a favore di dette imprese sia concessa "la garanzia sussidiaria per
operazioni di credito di esercizio, entro il limite del trenta per
cento delle eventuali perdite, che la banca dimostri di aver sofferto
dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva sui beni del
debitore e degli eventuali coobbligati" (art. 1), e sia altresì
concesso "un contributo annuo costante nella misura del quattro per
cento (o del cinque per cento, in base all'art. 4) sul pagamento degli
interessi" sui detti prestiti di esercizio (art. 2). Per la
concessione del beneficio di cui all'art. 1, si prevede una spesa di
cinquecento milioni e correlativamente si istituisce un fondo di
garanzia di pari importo; per la concessione del secondo beneficio non
si determina l'onere complessivo che ne sarebbe derivato alla Regione.
Per quanto concerne la copertura, la legge impugnata stabilisce, a
proposito del primo onere, che per l'esercizio finanziario 1973 si
sarebbe fatto fronte con l'istituzione di apposito capitolo (n. 669
bis) dell'importo di 50 milioni, avente la denominazione "costituzione
del fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle
operazioni di credito effettuate dagli artigiani con gli istituti
bancari", e mediante prelevamento del relativo importo dal capitolo 669
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 e
conseguente riduzione dello stesso capitolo; e che il detto fondo di
garanzia avrebbe gravato per 450 milioni sull'esercizio finanziario
1974.
Ed a proposito del secondo onere, dispone che ad esso si sarebbe
dovuto adeguare "lo stanziamento a tal fine previsto per ciascun
esercizio dal relativo bilancio di previsione della spesa"; e che "per
l'esercizio 1973 detto onere è stabilito in lire centomilioni, che
graverà sul capitolo 669 del bilancio di previsione".
4. - Il ricorso è fondato e per tanto va accolto.
La legge impugnata nelle parti in cui: a) relativamente all'onere
di 450 milioni, non indica la copertura sostanziale della spesa
introdotta con l'art. 1; e b) relativamente agli oneri, con
ripartizione triennale, di cui all'art. 2, prevede solo un generico
adeguamento ad essi degli stanziamenti di bilancio, viola l'art. 81,
comma quarto, della Costituzione.
In forza di codesta disposizione (a cui fanno riscontro il terzo
comma dell'art. 17 ed il primo comma dell'art. 44 dello Statuto della
Regione Campania, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 348) e
secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, la legge
sostanziale istitutiva di una nuova spesa deve indicare positivamente i
mezzi per farvi fronte, ed alla copertura degli oneri relativi non si
può provvedere con le leggi approvative dei bilanci degli esercizi a
riferimento (sentenza n. 47 del 1967, n. 17 del 1968 e n. 158 del
1969). E la Regione Campania, con la legge de qua, approvata il 17
ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974, ha invece previsto, per
l'esercizio finanziario 1974, una spesa di lire 450 milioni per
l'integrale costituzione del fondo di garanzia e nulla al riguardo ha
disposto circa la copertura: per cui si ha una nuova spesa (dato che la
legge è innovativa e nel bilancio di previsione per l'anno finanziario
1973 non c'è alcuna previsione di spesa) senza l'indicazione di mezzi
per farvi fronte; ha del pari previsto, per l'esercizio finanziario
1974 e seguenti, un onere, non quantificato, per la concessione di
contributi sul pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio
concessi dalle banche a favore delle imprese artigiane e del pari non
ha indicato i mezzi per farvi fronte.
Il vizio di legittimità costituzionale della legge impugnata
appare quindi evidente.
E ciò senza mettere in risalto il fatto (d'altronde non
denunciato) che con la legge, approvata come si è detto il 6 marzo
1974, si siano operate, con gli artt. 8, ultimo comma, e 9, variazioni
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973, approvato
con legge 20 febbraio 1973, n. 5, ed al di là della chiusura
dell'esercizio.
E siccome l'accertato vizio non si riferisce ad una parte della
legge, perché non si ha la dovuta copertura per entrambe le spese ivi
previste, di detta legge va dichiarata la totale illegittimità
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata il
17 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio regionale
della Campania, recante "Costituzione di fondo regionale di garanzia e
concessione di contributi nelle operazioni di credito di esercizio
effettuate dagli istituti di credito agli artigiani della Regione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte