Sentenza n. 150/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 2 luglio 1976 e riapprovata il 30 settembre 1976 dal Consiglio
regionale della Valle d'Aosta, avente per oggetto: "Estensione ai casi
di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di
cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni
sulla protezione della maternità ed infanzia", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 ottobre
1976, depositato in cancelleria il 3 novembre 1976 ed iscritto al n. 36
del registro ricorsi 1976.
Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso depositato il 3 novembre 1976, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della legge regionale 30 settembre 1976 della Valle d'Aosta, recante
"Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare
delle disposizioni di cui alla l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e
successive modificazioni sulla protezione della maternità ed
infanzia", in riferimento agli artt. 3 e 2 dello Statuto speciale e
all'art. 3 Cost.
Premette il ricorso che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
in data 2 luglio 1976 approvava la legge sopra indicata che veniva
rinviata non vistata dal Presidente della Commissione di coordinamento,
il quale osservava essere la legge in contrasto con l'art. 3 dello
Statuto speciale che, in materia di previdenza ed assicurazioni
sociali, attribuisce alla Regione potestà legislativa integrativa
della legislazione statale al mero fine di adattarla alle condizioni
regionali; apparire violato anche l'art. 3 della Costituzione, in
quanto si operava una diseguaglianza di trattamento giuridico tra le
lavoratrici madri a seconda che fossero o meno dipendenti della
Amministrazione regionale; risultare, comunque, non osservato il limite
costituito dal principio del nostro ordinamento giuridico per il quale
"la tutela accordata alle lavoratrici madri dalle leggi nazionali è
intesa a salvaguardare la salute psicofisica della madre e del bambino
durante la gravidanza e dopo il parto quando è più grave il pericolo
della loro integrità a causa delle tenui difese e resistenze
organiche".
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta nella seduta del 30
settembre 1976 riapprovava la legge, considerando che questa regola la
materia dello stato giuridico ed economico del personale, attribuita
dall'art. 2, lett. a) dello Statuto alla competenza legislativa
esclusiva della Regione; che pertanto non può parlarsi di disparità
di trattamento tra dipendenti dell'Amministrazione regionale e persone
che non rivestono tale qualifica. Infine, si sottolineava che,
diversamente da quanto rilevato in sede di rinvio, la condizione della
madre naturale nel primo anno di vita del bambino deve considerarsi
identica a quella della madre affidataria nel primo anno
dell'affidamento, indipendentemente dalla età del bambino.
Il Governo della Repubblica, nel chiedere la dichiarazione di
illegittimità per gli stessi motivi già comunicati alla Regione in
occasione del rinvio, osservava che le leggi nazionali, le quali
assicurano la tutela delle lavoratrici madri, danno attuazione ai
principi sanciti dagli artt. 31 e 37 della Costituzione. La tutela
così accordata trascende, per il suo stesso fondamento, l'angusto
ambito del rapporto d'impiego e trova la sua sede naturale nel settore
dell'assistenza e della previdenza sociale; che, pertanto, legiferando
come ha fatto la Regione, verrebbero a crearsi ingiustificate
discriminazioni nei confronti di soggetti in identica condizione, nella
specie costituita non dalla aleatoria ed irrilevante dipendenza da uno
anziché da altro datore di lavoro, bensì dall'identico attributo di
lavoratrice-madre (affidataria o adottiva); affermandosi, da ultimo,
che i motivi sui quali riposa il fondamento della tutela accordata
dalle leggi vigenti alla maternità e alla infanzia, non possono essere
estesi fino ad abbracciare l'ambientamento al contesto familiare
dell'infante, ma si arrestano alla più semplice e primaria esigenza di
tutelare la salute della madre e l'integrità del bambino nel momento
in cui egli non ha ancora raggiunto la soglia dell'autosufficienza.
Si è costituita in giudizio, con controricorso in data 23 novembre
1976, la Regione autonoma della Valle d'Aosta deducendo che il motivo
attinente alla pretesa violazione dell'art. 3 dello Statuto non appare
fondato in quanto giudice delle condizioni regionali ivi contemplate è
il Consiglio regionale, che può valutarle sotto molteplici profili.
Quanto agli altri motivi si osserva che non può non rilevarsi la
contraddizione in cui l'impugnativa cade negando alla Regione il potere
di dare una moderna e razionale applicazione alle norme degli artt. 31
e 37 della Costituzione, esercitando sia i poteri primari di cui
all'art. 2, lett. a) dello Statuto che quelli di integrazione ed
attuazione di cui all'art. 3, sussistendo per la materia previdenziale
ed assistenziale ivi contemplata puntuale nesso con gli artt. 31 e 37
Cost.
Inoltre, l'art. 3 della Costituzione è male invocato, in quanto
"la situazione giuridica della dipendente regionale non si identifica
con quella dei dipendenti dei privati o di altri enti pubblici".
Nel complesso del trattamento del personale regionale può ben
trovare sede una norma che tuteli i bambini, affidati, adottati o
affiliati dalle dipendenti al fine di inserirli nella nuova famiglia,
senza che con ciò si violi l'art. 3 della Costituzione.
Nell'udienza pubblica del 19 febbraio, non comparsa la Regione,
l'Avvocato dello Stato ha confermato le conclusioni già rese,
dichiarandosi, peraltro, non contrario ad una pronuncia di cessazione
della materia del contendere, in forza di ulteriore normativa dello
Stato, concernente la specifica tutela delle lavoratrici, per effetto
di adozione o affidamento di minori (legge 9 dicembre 1977, n. 903). Considerato in diritto :
1. - L'assunto iniziale del ricorso promosso dal Governo della
Repubblica avverso la legge regionale in epigrafe, estensiva nei
confronti delle dipendenti regionali della protezione della maternità
naturale, di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per effetto di
adozione, affiliazione o affidamento di minori, muove da due distinte
considerazioni. Di disparità, ai sensi dell'art. 3 Cost., con
identiche fattispecie, concernenti, cioè, lavoratrici non dipendenti
della Amministrazione regionale della Valle d'Aosta; di conseguente
insuscettibilità della normazione integrativa regionale, in tema di
previdenza e assistenza (art. 3 dello Statuto), di operare adattamenti
di sorta alle condizioni regionali, senza che - peraltro - possa essere
utilizzata la più ristretta potestà normativa organizzatoria di cui
al precedente art. 2.
2. - La questione non è fondata.
Ancorché, la materia de qua in termini di finalità obiettive
generali abbia a ritenersi ricompresa tra quelle contemplate nell'art.
3 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, attributivo di normazione integrativa delle leggi della
Repubblica, le disposizioni impugnate concernono specificamente, a
queste limitandosi, le dipendenti degli uffici regionali, il cui
ordinamento organicamente rientra nella potestà legislativa primaria
della Regione medesima, giusta il richiamato art. 2 del relativo
Statuto.
Sicché appare incontroverso che, statuendo come ha statuito, il
Consiglio della Valle d'Aosta non aveva inteso incidere su scelte o
principi fondamentali per cui dovesse ritenersi dubbia in origine,
secondo le considerazioni dell'Avvocatura, la inerente competenza.
Bensì, il Consiglio si è rivolto ad operare nel circoscritto ambito
di regolamentazione dello status dei propri dipendenti, così come -
per i congedi protettivi della gravidanza e del puerperio - erasi già
operato, da parte della stessa normazione nazionale, per l'area del
pubblico impiego statale (art. 41 del testo unico approvato con d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3).
Ed è nell'esercizio della regolamentazione dello stato giuridico,
appunto, che l'organo legislativo regionale ravvisa di dar più ampia e
compiuta significazione positiva agli enunciati costituzionali,
protettivi della famiglia comunque formatasi, con la connessa
inscindibile tutela della lavoratrice.
3. - D'altronde, proprio a tali principi - riconducibili agli artt.
31 e 37, primo comma, Cost. - si è in tempi immediatamente successivi
adeguata la legislazione dello Stato (onde, la subordinata richiesta
dell'Avvocatura di una pronuncia di cessazione del contendere) sia con
la legge 9 dicembre 1977, n. 903, in tema di parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro; sia, ancora, in ambito più
proprio, con la legge 4 maggio 1983, n. 184 disciplinante l'adozione e
l'affidamento dei minori.
Esorbita, in ogni caso, dai termini della presente controversia il
quesito se il legislatore regionale abbia a tener presente, per poi
riferirvisi, le modalità statuite da normazione siffatta, successiva -
come qui chiarito - alla legge formante oggetto dell'odierno giudizio
(cfr., in conforme senso il titolo IV - congedi ed aspettative - art.
91, lett. h della legge 31 agosto 1981, n. 53 della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del disegno di legge della Regione autonoma Valle d'Aosta "Estensione
ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle
disposizioni di cui alla l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive
modificazioni sulla protezione della maternità ed infanzia" approvato
il 2 luglio 1976 e riapprovato il 30 settembre dello stesso anno,
sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Governo della
Repubblica, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 3 e 2 dello Statuto
speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte