Sentenza n. 150/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1986 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 392/1941
- art. 2legge 392/1941
- art. 3legge 392/1941
- art. 91Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2
e 3 della legge 24 aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai comuni del
servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari) e dell'art.
91, lettera D, n. 1, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della
legge comunale e provinciale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 gennaio 1978 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle Finanze dello
Stato ed il Comune di Frosinone, iscritta al n. 579 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 12 febbraio 1980 dal Consiglio di Stato -
Sez. IV giurisdizionale sul ricorso proposto dal Ministero delle
Finanze ed altri contro il Comune di Milano, iscritta al n. 689 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 332 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa l'8 aprile 1983 dalla Corte d'appello di Milano
nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle Finanze
dello Stato ed il Comune di Milano, iscritta al n. 922 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 74 dell'anno 1984;
visti gli atti di costituzione del Comune di Milano, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
uditi gli Avv.ti Pietro Marchese e Francesco Pirocchi per il Comune
di Milano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 13 gennaio 1978 - emessa nel corso del
giudizio civile promosso dall'amministrazione finanziaria nei confronti
del Comune di Frosinone, del quale si chiedeva la condanna al pagamento
della pigione dovuta per l'uso del palazzo di giustizia di quella
città - il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, terzo e
quarto comma, e 3, terzo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392
(trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli
uffici giudiziari), nella parte in cui, prevedendo che il contributo
annuale dello Stato ai Comuni per lo stabilimento, l'uso e la
manutenzione dei locali adibiti ad uffici giudiziari sia
automaticamente integrato sino all'importo della pigione dovuta dai
Comuni allo Stato nel caso in cui locali demaniali avessero già tale
destinazione al momento di entrata in vigore della legge, rimettono
invece tale adeguamento alla discrezionalità (del legislatore o)
dell'amministrazione nel caso in cui locali demaniali siano adibiti ad
uso di uffici giudiziari in epoca successiva all'entrata in vigore
della legge stessa (come nel caso di specie).
La disparità di trattamento tra le due ipotesi di destinazione
già in corso e destinazione posteriore all'entrata in vigore della
legge sarebbe del tutto irragionevole, "non essendo ravvisabile tra le
due situazioni alcuna differenza che possa valere a spiegare una
diversità così sostanziale ed incisiva, come quella tra adeguamento
automatico e discrezionale del contributo della pigione, e
conseguentemente tra il riconoscimento di un diritto soggettivo e di un
semplice interesse".
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha instato per la
declaratoria di infondatezza della sollevata questione di legittimità
costituzionale, sostenendo che gli assunti del giudice a quo sarebbero
viziati da un evidente travisamento dei limiti di operatività del
secondo periodo del secondo comma dell'art. 3 della l. n. 392 del
1941, prevedente che "se la pigione alla data di entrata in vigore
della presente legge non fosse stata ancora determinata, lo Stato la
stabilirà con le norme di cui al capoverso successivo, aumentando del
relativo importo l'annuo contributo di cui al precedente art. 2".
Invero, per gli immobili demaniali già adibiti ad uffici
giudiziari ma per i quali, alla data di entrata in vigore della legge,
il canone non era stato ancora determinato, l'automatica integrazione
del contributo non appena tale canone fosse stato appunto fissato mirò
ad assicurare il medesimo trattamento anche ai Comuni che in tale
situazione fossero venuti a trovarsi, evitando la necessità di un
nuovo ricorso allo strumento legislativo al fine di integrare il
contributo che non aveva potuto ovviamente ricomprendere un canone non
ancora determinato. Tutto ciò, peraltro, in via del tutto contingente,
avendo la norma operato "solo nel primo periodo di applicazione della
legge ed in relazione alle specifiche, temporanee situazioni cui ha
inteso sopperire".
3. - Con ordinanza emessa il 12 febbraio 1980 nel giudizio
d'appello avverso la decisione del Tribunale amministrativo regionale
della Lombardia che aveva annullato, su ricorso del Comune di Milano,
il decreto ministeriale con il quale era stato determinato in lire
440.550.000 il canone annuo di locazione dovuto dal Comune per i locali
demaniali adibiti ad uffici giudiziari per il periodo dal 1 gennaio al
31 dicembre 1977 nonché la deliberazione dell'intendente di finanza
con la quale lo stesso Comune era stato invitato a pagare la somma di
lire 2.202.750.000 per canoni complessivamente dovuti dal 1 gennaio
1972 al 31 dicembre 1976, il Consiglio di Stato, su eccezione del
Comune di Milano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge n. 392 del 1941, in riferimento
agli artt. 5, 110 e 128 della Costituzione.
Premesso che l'"autonomia si esprime ed è garantita per ciascun
Comune nei limiti territoriali che a questo sono propri, come misura e
riferimento degli interessi riguardo ai quali essa ha trovato
collocazione costituzionale", si afferma in ordinanza che la
determinazione delle funzioni dei Comuni, affidata dall'art. 128 Cost.
a leggi generali della Repubblica, "trova la sua naturale e logica
dimensione in quei limiti territoriali e nella loro proiezione sugli
interessi cui le funzioni determinate sono riferibili, una volta che
per l'art. 5 Cost. i principi ed i metodi della legislazione della
Repubblica debbano essere adeguati alle esigenze della autonomia". Da
qui il corollario che non può il legislatore attribuire ai Comuni
funzioni o compiti eccedenti i limiti della loro autonomia senza che a
tali funzioni o compiti partecipi l'ente nella cui sfera essi abbiano
rilevanza; tanto meno quando la stessa Costituzione li assegna ad enti
diversi, come per "il caso della provvista e della manutenzione dei
locali adibiti ad uffici giudiziari, che l'art. 110 Cost. attribuisce
al Ministro della giustizia, precludendo con ciò ogni diversa
attribuzione con legge ordinaria".
Il contrasto con gli artt. 5 e 128 Cost. - conclude il giudice a
quo - sussisterebbe ugualmente quand'anche si ritenesse che la l. n.
392 del 1941 non contempla alcuna attribuzione di funzioni ai Comuni ma
semplicemente si limita a porre a loro carico oneri di spesa in ordine
a funzioni che competono allo Stato, in tal caso "mancando appunto la
determinazione delle funzioni a dare contenuto all'autonomia comunale e
privandola dell'autodeterminazione circa la ripartizione della spesa e
la provvista delle corrispondenti entrate in ordine al complesso delle
funzioni determinate in altra sede legislativa".
4. - Le stesse norme, in riferimento ai medesimi parametri
costituzionali, sono state denunciate dalla Corte d'appello di Milano,
su eccezione del Comune di Milano, con ordinanza emessa in data 8
aprile 1983 nel giudizio d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano che aveva condannato il Comune di quella città a pagare
all'amministrazione delle finanze una somma di denaro a titolo di
pigione per l'uso, e di indennizzo per l'occupazione, di locali adibiti
ad uffici giudiziari. Con la stessa ordinanza è stata altresì
sollevata, sempre in riferimento agli artt. 5, 110 e 128 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, lettera D, n. 1,
del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con r.d.
3 marzo 1934, n. 383, nella parte in cui stabilisce che le spese
relative all'ufficio del conciliatore sono obbligatoriamente a carico
dei Comuni.
La premessa di fondo delle argomentazioni svolte dal giudice a quo
- che fa esplicito riferimento alla precedente, analoga ordinanza del
Consiglio di Stato - è costituita dall'affermazione che "gli artt. 5 e
128 Cost., riconoscendo il Comune come circoscrizione territoriale
autonoma nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica,
attribuiscono significato costituzionale alla relazione tra le funzioni
ed il territorio e quindi alla competenza locale come misura e
riferimento degli interessi considerati rilevanti dalla normativa
costituzionale". In tale quadro - sostiene la Corte di appello di
Milano - "non pare privo di fondamento sostenere l'impossibilità di
attribuire ai Comuni funzioni e compiti eccedenti, sia pure
parzialmente, i limiti della loro autonomia costituzionalmente
garantita, privando in pari tempo ogni altro ente del potere di
partecipare a funzioni e compiti destinati ad avere rilevanza nella
loro sfera d'autonomia".
In ordine all'addotto contrasto con l'art. 110 Cost. vengono
prospettati gli stessi argomenti di cui alla precedente ordinanza
mentre in ordine alla immanente violazione degli artt. 5 e 128 Cost.
anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che le norme impugnate si
limitano a porre a carico dei Comuni oneri di spesa per funzioni
statali, si pone altresì in rilievo l'alterazione del rapporto tra
compiti propri dei Comuni e copertura finanziaria nel senso che
l'imposizione di oneri per attività estranee priverebbe "l'ente
obbligato del controllo sulle risorse necessarie per l'assolvimento del
complesso delle funzioni istituzionali tipiche".
Quanto alla prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 91,
lettera D, n. 1, del T.U. della legge comunale e provinciale, si
afferma che la coincidenza della giurisdizione territoriale del giudice
conciliatore con l'estensione territoriale del Comune non toglie che il
conciliatore esercita pur sempre una funzione giurisdizionale civile,
"non diversa qualitativamente da quella degli altri giudici, come si
desume dagli artt. 1, 4, 20 e 29 dell'ordinamento giudiziario, dal
titolo secondo del secondo libro del codice di procedura civile,
nonché dall'art. 10, n. 2, l. 24 marzo 1958, n. 195, che attribuisce
al C.S.M. la nomina e la revoca dei conciliatori"; e che, dunque, esso
partecipi all'amministrazione della giustizia e conseguentemente a
"quel complesso di servizi la cui organizzazione ed il cui
funzionamento resta affidato, a norma dell'art. 110 Cost., al Ministro
della giustizia". La Costituzione prefigurerebbe insomma in modo
unitario l'esercizio della funzione giudiziaria, costituente
un'attività rientrante tra gli scopi primari dello Stato, anche sotto
il profilo dell'apprestamento dei necessari supporti strumentali che,
in quanto posti a carico di un ente locale, non valgono certo a
costituire un elemento a favore del superamento dei possibili
condizionamenti materiali dell'ente locale nei confronti del titolare
di una funzione giurisdizionale.
5. - In entrambi i giudizi di costituzionalità si è costituito il
Comune di Milano instando per la declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme denunciate. In atti di costituzione il
Comune di Milano, ribaditi gli assunti dei giudici a quibus, osserva
che le norme della l. n. 392 del 1941 e del r.d. n. 383 del 1934 si
pongono in contrasto non solo con singole disposizioni della Carta
fondamentale, ma addirittura con i principi ispiratori della
Costituzione, "realizzando nel contempo un passo indietro rispetto alla
anteriore legislazione del 1931 (t.u. per la finanza locale approvato
con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175) che trasferiva definitivamente
allo Stato tutti gli obblighi ed adempimenti in questione",
obbligandolo a rimborsare integralmente ai Comuni le spese effettuate
in materia di giustizia (art. 331, secondo e terzo comma, del r.d. ult.
cit.).
6. - Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal
Consiglio di Stato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, instando per la
declaratoria di infondatezza delle sollevate questioni.
Ricordati i precedenti normativi in materia ed i provvedimenti che
avevano dato luogo alla controversia de qua, l'Avvocatura sostiene che
della tradizionale bipartizione delle funzioni dei Comuni in funzioni
"proprie" (dirette cioè "alla soddisfazione di interessi
esclusivamente propri della popolazione comunale e perciò costituenti
quasi la sfera naturale di attività dei Comuni") e funzioni "delegate"
(volte "alla soddisfazione di interessi generali, cioè appartenenti in
tutto o in parte all'intera comunità nazionale") il costituente ha
certamente tenuto conto nella formulazione degli artt. 5, 128 e 129
Cost.. E ciò benché fosse stato da taluno negato ogni valore
giuridico al concetto di funzione propria, posto che tutte le funzioni
del Comune procedono da un'assegnazione con legge dello Stato e che
anche le funzioni cosiddette "delegate" (quali, ad es., quelle relative
ai servizi dello stato civile, della leva militare, della formazione
delle liste dei giurati di Corte d'assise, alle sedi di alcuni uffici
governativi, all'alloggio dei carabinieri e delle truppe di temporaneo
soggiorno) sono comunque esercitate dal Comune in nome proprio,
riconoscendosi peraltro che solo in relazione alle funzioni proprie il
Comune agisce come soggetto di autonomia politica ed organizzativa,
laddove nell'esercizio delle funzioni c.d. delegate assume piuttosto il
carattere di organo indiretto dello Stato.
Se, dunque, può convenirsi col giudice a quo che il costituente,
privilegiando le autonomie locali, abbia inteso favorire il diretto
perseguimento da parte dei Comuni degli interessi esclusivamente propri
della popolazione locale, non può da ciò evincersi anche che si siano
volute eliminare quelle funzioni tradizionalmente attribuite ai Comuni
pur se intese al perseguimento di fini eccedenti l'ambito del
territorio comunale. Ne costituirebbe incontrovertibile prova la
disposizione di cui all'art. 129 Cost., strettamente collegata a
quella dell'art. 128, di cui completa la portata nel senso precisato.
Autonomia e decentramento non si porrebbero insomma in posizione
antinomica nel disegno costituzionale, ma costituirebbero esigenze alle
quali, ex art. 5 Cost., deve ispirarsi l'intera legislazione dello
Stato, autorizzato dagli artt. 118 e 129 Cost. alla "utilizzazione dei
comuni anche quali strumenti di decentramento statale e regionale".
Secondo quanto chiarito dalla stessa Corte costituzionale con
sentenze n. 52 del 1969 e n. 118 del 1977, la garanzia accordata alle
autonomie locali dall'art. 128 Cost. è di contenuto del tutto diverso.
Essa è volta anzitutto a precludere alle regioni ogni ingerenza
nell'ordinamento e nelle funzioni di province e comuni; in secondo
luogo a vincolare lo Stato "a disciplinare in modo organico ed uniforme
- esclusa la possibilità di leggi singolari o in deroga -
l'ordinamento e le funzioni dei Comuni e delle Province, così che
tutti siano posti in un piano di eguaglianza". Condizioni entrambe
rispettate dalla legge impugnata, che disciplina in modo organico ed
uniforme le funzioni relative alla provvista ed all'arredamento dei
locali degli uffici giudiziari, le quali, se pure innegabilmente
dirette a soddisfare l'interesse generale al funzionamento
dell'ordinamento giudiziario, non concernono tuttavia sfere che possano
considerarsi estranee agli specifici interessi delle popolazioni
comprese nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario, fra
i quali è da annoverarsi quello al decoro di un ufficio che ha sede
nel territorio comunale. Ed in relazione alla diversa natura ed
estensione degli interessi perseguiti la soluzione adottata dalla legge
impugnata sarebbe - continua l'Avvocatura - perfettamente logica e
conseguente posto che "le funzioni in parola vengono (in ossequio ai
principi del decentramento e del buon andamento dell'amministrazione)
attribuite al comune dove ha sede l'ufficio giudiziario, ma al loro
svolgimento viene chiamato a partecipare anche lo Stato, nella cui
sfera quelle funzioni hanno rilevanza ed a carico del quale, col
sistema delle contribuzioni soggette a periodica revisione, viene
sostanzialmente posto il relativo onere di spesa".
L'Avvocatura nega, da ultimo, che sussista alcuna violazione
dell'art. 110 Cost., affermando che il fine della disposizione è
quello di render chiaro che l'autonomia e la indipendenza della
magistratura, e la conseguente competenza del suo Consiglio superiore,
non comportano la negazione delle diverse attribuzioni del Ministro
della giustizia; e non già di vietare che taluni compiti, "non
strettamente inerenti alla funzione giudiziaria e che si esplicano in
mera attività strumentale siano attribuiti ad organismi diversi, anche
locali, in base a valutazioni concrete operate di volta in volta, anche
al fine di assicurare il buon andamento della pubblica
amministrazione".
In limine iudicii il Comune di Milano ha depositato memorie negando
anzitutto che la questione possa essere ricondotta - come si assume che
"riduttivamente" sia stato fatto dall'Avvocatura dello Stato - al piano
marginale dello svolgimento delle funzioni delegate da parte dei
comuni, piuttosto che a quello delle funzioni proprie.
Sulla scorta della premessa che la "funzione giurisdizionale
costituisce un vero e proprio potere dello Stato", si sostiene che le
due uniche possibili soluzioni costituzionalmente corrette sarebbero
state quelle di affidare i servizi in questione o alla stessa
Magistratura - in sede di autogoverno - ovvero al Ministero di grazia e
giustizia: comunque allo Stato, cui in ogni caso avrebbe dovuto far
capo l'onere economico corrispondente.
Il thema decidendi, si afferma, va dunque ricondotto al quesito se
sia costituzionalmente legittima una legge che - compiendo un passo
indietro rispetto al T.U. approvato con r.d. n. 1175 del 1931 (art. 2,
n. 3) prevedente il rimborso a pié di lista in attesa del passaggio
effettivo allo Stato dei compiti in questione (art. 331) - da un canto
investe i comuni del compito di provvedere al "funzionamento di uno dei
poteri dello Stato", dall'altro addossa loro l'onere della relativa
spesa, solo in minima parte bilanciata da contributi sovente tanto
irrisori da dover essere moltiplicati di ben sedici volte con legge
formale non retroattiva.
La legge del 1941 sarebbe insomma ingiustamente sopravvissuta alla
Costituzione, contraddicendone addirittura l'ispirazione di fondo, che
non era sicuramente quella di far dipendere i mezzi di cui
l'amministrazione della giustizia poteva disporre dalle variegate e
spesso miserevoli possibilità finanziarie dei comuni nel cui
territorio fossero ubicati uffici giudiziari. In tal modo, inoltre,
chiamando il comune a sostenere spese inerenti a servizi che
trascendono il suo territorio - costituente "il limite positivo, ma
anche negativo delle sue potestà giuridiche e l'elemento
identificatore ... dei fini che possono essergli attribuiti" - e che la
Costituzione (art. 110) assegna al Ministero di grazia e giustizia,
senza consentirgli alcuna possibilità di scelta in ordine ai tempi ed
alle modalità della loro erogazione.
Infine - conclude il Comune di Milano - l'illegittimità
costituzionale dell'art. 91, lettera D, n. 1, del T.U. n. 383 del
1934, relativa agli uffici del giudice conciliatore, si fonderebbe
sulle stesse considerazioni. Considerato in diritto :
1. - Le disposizioni alle quali muovono censure il Tribunale di
Roma, con ordinanza emessa il 13 ottobre 1978 (r.o. 579/1979), il
Consiglio di Stato e la Corte d'appello di Milano, con ordinanze
emesse, rispettivamente, il 12 febbraio 1980 (r.o. 689/1980) e l'8
aprile 1983 (r.o. 922/1983), hanno tutte per oggetto l'onere, gravante
sui Comuni nei quali hanno sede uffici giudiziari, delle spese per la
provvista dei locali ad uso di tali uffici, sicché i giudizi relativi
alle sollevate questioni, risultando evidente la loro connessione
oggettiva, possono venire riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Per quanto delle tre ordinanze suindicate sia di gran lunga
anteriore quella del Tribunale di Roma, all'esame di essa va anteposto
l'esame delle due successive. Queste, infatti, pongono in dubbio la
legittimità costituzionale del sistema in genere dell'accollo ai
Comuni delle spese di cui sopra - e la Corte d'appello di Milano
estende il dubbio alle spese per gli uffici di conciliazione -, quella,
invece, esprime una doglianza specifica, nel senso che non investe il
sistema in sé, ma in una sua puntuale applicazione.
3. - La legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "trasferimento ai
Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari",
stabilisce: all'art. 1, che sono "obbligatorie" per i Comuni le spese
necessarie, oltre che "per il primo stabilimento" di tutti gli organi
giurisdizionali ordinari di merito - dalle Corti d'appello alle Preture
-, anche "per i locali ad uso degli uffici giudiziari e per le pigioni,
riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei
locali medesimi, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la
fornitura e la riparazione dei mobili e degli impianti", nonché "per
la pulizia dei locali innanzi indicati"; all'art. 2, che tali spese
"sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli uffici
giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri
Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria"; che ai detti Comuni
viene corrisposto "un contributo annuo alle spese medesime nella misura
stabilita nella tabella allegata" alla stessa legge; che, "quando
ricorrono particolari esigenze", i contributi in parola "potranno
essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in
ogni momento" con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
quelli del tesoro e dell'interno, mentre "nel caso di costruzione,
ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali... e
relativo nuovo arredamento", "potranno essere aumentati con legge";
all'art. 3 (terzo ed ultimo comma), che i Comuni di che trattasi
"dovranno corrispondere allo Stato la pigione nella misura che verrà
indicata dal Ministro delle finanze di concerto con quelli della
giustizia e dell'interno, su parere dell'ufficio tecnico erariale" per
i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari e che sono a
loro carico "in ogni caso la manutenzione ordinaria e le piccole
riparazioni" dei detti locali. A sua volta, poi, l'art. 91, lettera D,
n. 1 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, richiamando la distinzione fra
spese obbligatorie e facoltative, recentemente abolita (art. 7 decreto
legge 10 novembre 1978, n. 702), pone a carico del Comune anche le
spese concernenti l'"ufficio del conciliatore".
4. - Tanto il Consiglio di Stato, quanto la Corte d'appello di
Milano, impugnano gli artt. 1, 2 e 3 legge n. 392 del 1941 - e
quest'ultima anche l'art. 91, lettera D, n. 1, testo unico n. 383 del
1934 - in riferimento agli artt. 5, 110, 128 Cost., ritenendo che le
relative norme costituiscono fondamento dell'accollo ai Comuni, nei
quali hanno sede uffici giudiziari, delle spese necessarie per la
provvista e la manutenzione dei locali ad uso dei detti uffici. Ed al
riguardo così argomentano:
a) l'art. 128 Cost. affida la determinazione delle funzioni dei
Comuni (e delle Province) a "leggi generali", che ne garantiscono
l'autonomia nell'ambito dei principi, e gli artt. 5 e 128 Cost.,
riconoscendo il Comune come circoscrizione territoriale autonoma, danno
rilievo costituzionale alle relazioni tra le funzioni ed il territorio
e, quindi, alla competenza locale, nel senso che l'autonomia è
garantita per ciascun Comune nei limiti territoriali che gli son
propri. Il legislatore, insomma, nel determinare le funzioni dei
Comuni, trova "la sua naturale e logica dimensione in quei limiti
territoriali" e non può, conseguentemente, attribuire loro "funzioni
o, più genericamente, compiti eccedenti in tutto o in parte i limiti
della loro autonomia".
b) Gli invocati artt. 5 e 128 Cost. risultano violati altresì, sia
per il fatto che l'accollo delle spese per attività estranee priva
l'autonomia comunale "dell'autodeterminazione circa la ripartizione
della spesa e la provvista delle corrispondenti entrate in ordine al
complesso delle funzioni determinate in altra sede legislativa",
nonché "della possibilità del controllo sulle risorse necessarie per
l'assolvimento del complesso delle funzioni istituzionalmente tipiche",
sia per il fatto che a tali spese non siano chiamati a partecipare gli
altri enti "nella cui sfera... abbiano rilevanza" le funzioni ed i
compiti in discorso, cioè gli altri Comuni compresi nella
circoscrizione giudiziaria.
c) Ma è violato anche l'art. 110 Cost., il quale, attribuendo al
Ministro della giustizia "l'organizzazione... dei servizi relativi alla
giustizia" - e provvista e manutenzione dei locali per gli uffici
giudiziari rientrano nella "organizzazione" - indica che spetta allo
Stato di provvedere ai locali per detti uffici, con conseguente
esclusione di ogni onere a carico dei Comuni.
5. - La questione non può dirsi fondata.
Lo Stato può amministrare, sia direttamente, cioè attraverso
propri organi, sia indirettamente, cioè attraverso enti, fra i quali
in primo luogo quelli territoriali, che sono ripartizioni della
complessiva struttura della Repubblica. E che questo possa, per
l'esercizio delle sue funzioni amministrative, valersi degli uffici dei
Comuni (oltre che delle Province e degli altri enti locali), è nella
logica e nella tradizione dello Stato unitario, il quale è, per
espresso dettato costituzionale (art. 5), tenuto ad attuare, "nei
servizi che dipendono" da esso "il più ampio decentramento
amministrativo" e che altrimenti dovrebbe creare, anche nelle località
più decentrate, propri ed appositi organi tecnici, costituendo così
un doppione di quelli degli enti territoriali. La Costituzione ha
enunciato espressamente tale principio, rispondente altresì a quello
dell'onere di buona amministrazione (art. 97 Cost.), solo a riguardo
delle regioni, trattandosi di entità di nuova istituzione, cui ha
ritenuto opportuno segnare l'indirizzo nell'esercizio dell'attività
amministrativa. Ne consegue che - a parte la non pertinenza nella
specie dell'art. 110 Cost., dettato per segnare il confine tra le
competenze del Consiglio superiore della magistratura e quelle del
Ministro della giustizia - l'affidamento ai Comuni del compito di
fornire, arredare, custodire i locali per gli uffici giudiziari,
provvedendo anche ai servizi necessari per il funzionamento di questi,
non viola gli artt. 5 e 128 Cost..
Detti articoli non risultano violati neppure in conseguenza
dell'accollo ai Comuni delle spese all'uopo occorrenti. Va tenuto,
infatti, presente: in primo luogo, che la legge impugnata obbliga lo
Stato a corrispondere annualmente ai Comuni un contributo, che di
regola copre la maggior parte delle spese; in secondo luogo, che allo
stato attuale dell'ordinamento ormai la finanza locale è in gran parte
finanza derivata; da ultimo, che presentemente lo Stato provvede al
risanamento dei bilanci comunali.
6. - Deve dichiararsi inammissibile la "questione di legittimità
costituzionale delle norme degli artt. 2, commi terzo e quarto, e 3,
comma terzo, della legge 24 aprile 1941, n. 392, per contrasto
coll'art. 3 della Costituzione", sollevata dal Tribunale di Roma (r.o.
579/1978) nel corso della controversia tra l'amministrazione
finanziaria ed il Comune di Frosinone. Secondo il giudice a quo, il
principio d'eguaglianza sarebbe violato, perché, mentre nel caso di
immobili demaniali già adibiti a sede di uffici giudiziari è
riconosciuto ai Comuni il diritto soggettivo all'automatico adeguamento
al contributo, tale diritto è negato, quando trattisi, come nella
specie, di palazzi di giustizia costruiti successivamente alla legge de
qua. Senonché, sembra essere sfuggito al Tribunale di Roma che la
disposizione dalla quale in effetti deriverebbe la disparità di
trattamento (art. 3, terzo comma) in relazione all'art. 2 (terzo e
quarto comma) aveva carattere contingente, cioè era stata adottata per
operare esclusivamente nel primo periodo di applicazione della legge,
come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe:
a) dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sollevata dal
Consiglio di Stato (r.o. n. 689/1980) e dalla Corte d'appello di Milano
(r.o. n. 922/1983), in riferimento agli artt. 5, 110 e 128 Cost.;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 91, lettera D, n. 1, del testo unico 3 marzo 1934, n. 383,
sollevata dalla Corte d'appello di Milano in riferimento agli artt. 5,
110 e 128 Cost.;
c) dichiara inammissibile la questione di legittimità
Costituzionale degli artt. 2, terzo e quarto comma, e 3, terzo comma,
della legge 24 aprile 1941, n. 392 sollevata dal Tribunale di Roma
(r.o. n. 579/1978), in riferimento all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte