Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice

di procedura penale, promossi con le ordinanze emesse il 12 aprile

1994, 28 aprile 1994, 31 maggio 1994, 17 maggio 1994 e il 28 giugno

1994 dal Tribunale militare di Padova, rispettivamente iscritte ai

nn. 431, 432, 433, 484, 496, 497, 498 e 598 del registro ordinanze

1994 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica, nn. 30,

37, 38 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, nel giudizio nei

confronti di Yuri Sangalli - già condannato con sentenza del 23

giugno 1992 per il reato di mancanza alla chiamata, in relazione alla

omessa presentazione alle armi iniziata il 30 novembre 1991 e non

ancora cessata alla data del giudizio, e, per questo, imputato del

reato di cui all'art. 148, n. 2, del codice penale militare di pace

(diserzione) per l'assenza proseguita dopo la condanna - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nei

confronti dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte

in cui consente che per un unico reato permanente, per il quale la

permanenza sia una o più volte giudizialmente interrotta, sia

irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a

quello edittalmente previsto per il reato medesimo;

che il giudice a quo, premesso di condividere e di non voler

contrastare l'orientamento unanime della giurisprudenza, secondo il

quale i reati di assenza dal servizio sono reati permanenti (con la

conseguenza che, una volta intervenuta la condanna, la permanenza

viene interrotta e la condotta successiva dà luogo ad un nuovo

reato), rileva che la ricostruzione della permanenza nei reati

omissivi, accolta dalla giurisprudenza, pone seri problemi di

legittimità costituzionale in relazione alle conseguenze che si

determinano a seguito delle plurime condanne per le condotte

illecite, conseguenze che, perdurando successivamente ad ogni

giudizio per il configurarsi, ogni volta, di nuovi e autonomi reati

della stessa specie, sono particolarmente gravi quando, come nel

caso, la permanenza del reato può protrarsi per venticinque anni;

che, pertanto, secondo il giudice a quo, la previsione della

interruzione giudiziale della permanenza, che discende dall'art. 649

del codice di procedura penale, violerebbe le seguenti disposizioni

costituzionali:

a) l'art. 27, primo comma, in quanto la responsabilità penale

dell'imputato non dipende soltanto dal suo operato, ma anche dal

funzionamento dell'apparato giudiziario militare;

b) l'art. 25, secondo comma, in quanto la moltiplicazione dei

giudizi comporta un innalzamento della pena edittale praticamente

indeterminato sino al limite del triplo del massimo della pena

edittale, previsto dall'art. 81 del codice penale;

c) l'art. 3, in quanto, a parità di periodo di assenza dal

servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo viene a derivare

dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente a

conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con

l'interruzione giudiziale;

che identiche questioni sono state sollevate dallo stesso

Tribunale militare di Padova con altre sette ordinanze, emesse in

altrettanti giudizi nei confronti di militari imputati di diserzione

e in precedenza già condannati o per diserzione o per mancanza alla

chiamata;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile e comunque non fondata, in quanto l'art. 649 del codice

di procedura penale non contiene affatto il principio della

"interruzione giudiziale della permanenza", ma enuncia soltanto il

principio del divieto di un secondo giudizio su un medesimo fatto,

non potendosi, in ogni caso, considerare in alcun modo identico un

fatto che, pur mantenendo inalterate le caratteristiche dell'elemento

oggettivo, si collochi, tuttavia, in una dimensione temporale diversa

rispetto a quella in cui si è verificato il fatto già giudicato;

che, inoltre, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, appare del

tutto contraddittoria la formulazione della questione, dal momento

che i giudici a quibus, mentre contestano le conseguenze

dell'interruzione giudiziale del reato permanente, nello stesso tempo

affermano di condividere l'assunto secondo il quale la contestazione

di un nuovo addebito dopo la condanna per il reato di mancanza alla

chiamata o per quello di diserzione non comporterebbe alcuna

violazione del principio del ne bis in idem, contenuto nell'art. 649

del codice di procedura penale.

Considerato che, poiché le ordinanze del Tribunale militare di

Padova hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla

medesima disposizione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere

decisi con un unico provvedimento;

che, contrariamente a quanto mostrano di ritenere i giudici a

quibus, l'effetto della interruzione giudiziale della permanenza non

discende affatto dalla applicazione del principio contenuto nell'art.

649 del codice di procedura penale, dal momento che questa

disposizione afferma soltanto il principio di civiltà giuridica,

oltre che di generalissima applicazione, in forza del quale chi è

stato prosciolto o condannato con sentenza divenuta irrevocabile non

può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo

fatto, neppure se questo viene qualificato diversamente per il

titolo, per il grado o per le circostanze;

che, in realtà, l'effetto lamentato dai giudici a quibus

discende dalla configurazione data dal legislatore ai reati di

assenza dal servizio e dalle altre norme che disciplinano la

prescrizione del reato permanente (art. 158 del codice penale e,

soprattutto, art. 68 del codice penale militare di pace) e

l'estinzione dell'obbligo del servizio militare (art. 9 del d.P.R. 14

febbraio 1964, n. 237);

che, del resto, gli stessi giudici a quibus, mentre affermano di

non contestare l'interpretazione, unanime nella giurisprudenza, circa

la qualificazione dei reati di assenza dal servizio come reati

permanenti, per i quali vale anche il principio della interruzione

giudiziale, dubitano, poi, della legittimità costituzionale

dell'art. 649 del codice di procedura penale, che, nel fissare il

principio del ne bis in idem, non indica affatto quali siano gli

elementi sulla cui base possa essere ritenuta l'identità del fatto,

non potendosi, a tale fine, fare riferimento altro che alle singole

norme incriminatrici;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dai giudici a quibus, in quanto proposta nei confronti di

una disposizione alla quale non può in alcun modo ricondursi

l'interpretazione che gli stessi giudici intendono contestare, deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo

comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo

comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare

di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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